Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15194 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1177/2015 proposto da:

S.M., S.G., Sc.Gi., quest’ultimo in

proprio e nella qualità di procuratore generale di S.E.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via B. Tortolini n. 34, presso

l’avvocato Paoletti Nicolò, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Scaglione Francesco, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 130, presso

l’avvocato Neri Filippo, rappresentato e difeso dall’avvocato Neri

Paolo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 293/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità dei

motivi;

Udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Natalia Paoletti, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Delib. 1 dicembre 1976, n. 111 il Consiglio Comunale di Reggio Calabria adottava il Piano di zona per l’edilizia economica e popolare, che interessava, per intero, un fondo edificabile di proprietà di S.A.. Nelle more dell’approvazione del piano, mai intervenuta, il Comune procedeva ad assegnare i lotti, mediante localizzazione L. n. 865 del 1971, ex art. 51 a sette cooperative, delegandole all’esecuzione della procedura espropriativa. Una di esse, la Cooperativa Cattaneo, restava inerte e successivamente comunicava di rinunciare al suolo, perchè inutilizzabile a causa dello sconfinamento di altra Cooperativa (La Rinascita Calabrese), che aveva traslato di parecchi metri la superficie assegnatale, trasferimento che era stato effettuato per evitare i lavori di consolidamento della riva del torrente (OMISSIS) ed a seguito di accordo tra tutte e sette le cooperative, verbalizzato il 24.10.1980 dal dirigente dell’Assessorato all’Urbanistica del Comune. Nel frattempo, il proprietario chiedeva al Sindaco la revoca dell’assegnazione ed il rilascio di concessione edilizia su di un suo progetto di costruzione, concessione che veniva sollecitata dai suoi eredi M., G., Gi. ed S.E., ma veniva negata dal Commissario ad acta nominato in sede di controllo sostitutivo, in quanto la forma geometrica assunta dal lotto non espropriato non ne consentiva l’edificabilità. I fratelli S. convenivano, quindi, in giudizio il Comune, per sentirlo condannare al risarcimento del danno per la perdita di valore subita da detto lotto, addebitando all’Ente di aver omesso di vigilare onde evitare la commissione di abusi da parte delle Cooperative sue delegate e di reprimerli, e di avervi, anzi, partecipato, avallando l’accordo di traslazione di tutti i lotti assegnati.

Nel contraddittorio col Comune, che contestava la fondatezza della domanda, pure negando la sua legittimazione, per aver delegato la procedura ablatoria alle Cooperative, il Tribunale la accoglieva, liquidando i danni nel valore differenziale del terreno in riferimento alla data in cui si era avuta la rinuncia da parte della Cooperativa Cattaneo. La decisione, impugnata sia dai germani S. che dal Comune, veniva ribaltata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che con la sentenza indicata in epigrafe, assolveva l’Ente dalla domanda. I giudici del gravame escludevano, in particolare, che: a) il riferimento all’istituto della delega di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 60 fosse pertinente, in quanto il lotto non era stato oggetto di procedura espropriativa, nè di occupazione, da parte dell’assegnataria, e non era stato lamentato che lo sconfinamento fosse dovuto ad una condotta materiale da parte delle altre Cooperative non assistita da provvedimenti amministrativi, caso che, in tesi, avrebbe potuto fondare la corresponsabilità tra l’Ente con le altre Cooperative; b) i privati non avevano alcun diritto all’approvazione del Piano di Zona, e neppure alla relativa immodificabilità, sicchè i relativi vizi non erano configurabili come illecito aquiliano; c) la convenzione per la traslazione dei lotti, intervenuta per dare attuazione alle indicazioni del genio civile, era stata sottoscritta, anche, dalla Cattaneo e non era illecita; d) i proprietari non avevano diritto all’edificazione del lotto, tenuto conto della forma geometrica dello stesso, nè avevano diritto acchè l’Amministrazione non variasse lo strumento urbanistico.

Rigettata l’impugnazione per revocazione, nel corso della quale è stato sospeso il termine per proporre il ricorso per cassazione, gli eredi S. hanno proposto ricorso, con cinque motivi, ai quali il Comune ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in riferimento alla statuizione sub a) di parte narrativa. I ricorrenti affermano che la Corte territoriale ha negato che fosse stato allegato il fatto materiale dello sconfinamento da parte di un’altra Cooperativa, quando invece proprio tale fatto era stato dedotto fin da pag. 3 della citazione introduttiva del giudizio, a sostegno della corresponsabilità del Comune, e peraltro la stessa sentenza ne aveva dato atto in narrativa, nel riportare l’assunto degli originari attori.

2. Col secondo motivo, si deduce la violazione della L. n. 865 del 1971, art. 60 oltre che vizio di motivazione sempre in riferimento alla statuizione sub a) tenuto conto che l’inedificabilità era stata causata dallo sconfinamento della Cooperativa “La Rinascita Calabrese”, che era stata delegata dal Comune, con conseguente obbligo risarcitorio del delegante, che lo aveva consentito e così pregiudicato l’edificabilità del suo lotto.

3. Col terzo mezzo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in riferimento alla statuizione sub b) che non era compresa nel thema decidendum, in quanto non era stato contestato ex adverso, che, in esito all’accordo tra le Cooperative avallato dal Comune, non fosse stato emanato alcun atto amministrativo, essendo stato piuttosto negato che la causa dell’inedificabilità fosse dovuta alla traslazione, posta in essere di fatto dalle Cooperative.

4. Con il quarto motivo, si censura la violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 10 e 11, della L. n. 2359 del 1865, art. 23 in quanto lo sconfinamento era avvenuto senza una previa rettifica dello stato particellare di esproprio, e degli ulteriori atti della procedura espropriativa. Nè vi era stata una variante del Piano di zona, che non avrebbe potuto esserci, non essendo il Piano mai stato approvato, e che, nella specie, si trattava di espropriazioni ex art. 51 Legge del 1971, che dà luogo a singole procedure ablative.

5. Il primo motivo, che è dotato di idoneo quesito e va scrutinato in riferimento al testo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, è fondato. La sentenza impugnata incorre nella censura motivazionale che le è stata addebitata laddove, dopo aver esposto la tesi dei fratelli S., secondo i quali: 1) tutte le cooperative avevano pattuito la traslazione dell’area di sedime degli edifici progettati, onde evitare i gravosi lavori di consolidamento sul fronte del torrente, prescritti dal Genio Civile; 2) la traslazione posta in essere dalla Cooperativa la Rinascita non aveva consentito la realizzazione del progetto della Cooperativa Cattaneo; 3) tanto aveva determinato uno svilimento definitivo (perdita della capacità edificatoria) di detto lotto, poi non espropriato; 4) di tali comportamenti illeciti dei quali il Comune era responsabile perchè attuati da enti che agivano quali suoi delegati L. n. 865 del 1971, ex art. 60 (pag. 4. pure in grassetto e con sottolineatura, e pagg. 8 e 9), ha concluso, in modo incongruo e contraddittorio, affermando che gli attori stessi non avevano addebitato alle altre cooperative una condotta materiale (la sottrazione di “porzioni del terreno già assegnato alla Cooperativa Cattaneo”) foriera di danno.

6. Tale errore, che ha in conseguenza viziato la valutazione d’inconferenza della disposizione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 60 dedotta col secondo motivo, comporta la cassazione della sentenza ed assorbe ogni altra questione, dovendo il giudice del rinvio, nel procedere ad un nuovo esame, tener conto che il programma costruttivo di edilizia residenziale inerente alla localizzazione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 61 non è equiparabile al piano di zona, a cui è alternativo ed autonomo, in quanto soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d’individuazione (specifica) ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica.

7. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che si designa al riguardo, provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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