Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15194 del 04/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 04/06/2019), n.15194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24279/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Malvi C. Sas di C.R. & C., rappresentata e difesa

dagli Avv.ti Gianfranco Rondello, Massimo Moretto e Claudio Mazzoni,

con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via Taro n. 35,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 675/07/15, depositata il 15 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2019

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Sorrentino Federico, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Udito l’Avv. dello Stato Roberto Palasciano che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso principale.

Uditi gli Avv.ti Claudio Mazzoni e Gianfranco Rondello per la

contribuente che hanno concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Malvi C. Sas impugnava la decisione della Direzione generale del Veneto di definizione dell’accertamento nonchè il conseguente atto di accertamento, con cui l’Agenzia delle dogane rettificava la classificazione della merce importata con la bolletta doganale (OMISSIS) del 10/03/2010, dichiarata dalla società alla voce NC 0703 90 00 80 (“porri ed altri ortaggi agliacei – altri”), con dazio al 6,9%, ed invece da ricondurre alla voce NC 0703 20 00 00 (“agli”), con dazio al 9,6% e importo specifico di Euro 1.200,00 per tonnellata, poichè a seguito di indagini analitiche il prodotto risultava “aglio comune – allium sativum”, recuperando i maggiori diritti non corrisposti.

La contribuente, in particolare, contestava la legittimità della procedura e, nel merito, la fondatezza della diversa qualificazione della merce, trattandosi di aglio monobulbo, avente caratteristiche fisiche e morfologiche differenti dall’allium sativum. Chiedeva, inoltre, l’applicazione dell’esimente ex art. 220 C.D.C..

L’impugnazione era accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia; la sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con cinque motivi. Malvi C. Sas resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato con sei motivi e, in subordine, chiedendo la rimessione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E.. La contribuente deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 8, del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 61 (T.U.L.D.), e del D.Lgs. n. 105 del 1990, art. 17, per aver la CTR escluso la rilevanza probatoria delle analisi effettuate dall’Ufficio perchè svolte in assenza di contraddittorio.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. In tema di dazi doganali, infatti, l’Autorità doganale può procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 8, comma 4, ad accertare la natura o la composizione delle merci anche, ex art. 61 T.U.L.D., cui la norma espressamente rinvia, mediante esami di laboratorio, individuando, a tal fine, anche altro “organo tecnico al quale sia devoluta la specifica competenza in materia”, nella specie, in ragione dell’elevato grado specialistico delle analisi, il Laboratorio del Parco Tecnologico (OMISSIS).

Il risultato delle analisi così effettuate, poi, può essere accettato o meno dall’importatore-operatore; in quest’ultima evenienza, con la richiesta di ripresa del contraddittorio ai sensi dell’art. 61 T.U.L.D., si apre la fase della contestazione che può svolgersi: a) nelle forme e con i modi previsti dall’art. 65, comma 1, TULD ed in tal caso sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana (art. 65, comma 2), alla cui mancata accettazione consegue la redazione di apposito verbale (art. 65 T.U.L.D., commi 3 e 4); b) senza richiedere la controvisita nè l’esame dei periti, nel qual caso si procede immediatamente alla redazione del verbale (art. 65, comma 5).

Dalla sottoscrizione del verbale decorre il termine ex art. 66 T.U.L.D., comma 1, per la presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia al Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane che decide con provvedimento motivato.

1.3. Tale articolata procedura garantisce il concreto rispetto del contraddittorio e, nella vicenda in esame, come emerge anche dal controricorso, è stata pienamente rispettata. Infatti:

– l’Ufficio doganale ha proceduto, con analisi di laboratorio, all’accertamento dei caratteri e della natura della merce;

– la contribuente ha contestato tali esiti ed ha prodotto comunicazioni del Laboratorio belga (OMISSIS) e precedenti analisi del laboratorio chimico della dogana di (OMISSIS), poi ulteriormente arricchiti con le analisi del laboratorio dell’Università di (OMISSIS);

– in relazione a tutto ciò è intervenuta la determinazione del Direttore dell’Ufficio delle dogane che ha confermata la classificazione indicata dall’Ufficio;

– la contribuente, quindi, ha richiesto la ripresa del contraddittorio, senza, tuttavia, presentare istanza di controvisita o di intervento di periti, sicchè veniva redatto il verbale di controversia doganale ex citato art. 65;

– di seguito Malvi C. Sas chiedeva, ex art. 66 T.U.L.D., “al capo del compartimento doganale (i.e. il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane) di provvedere alla risoluzione della controversia”, che veniva definita con provvedimento ad essa sfavorevole.

1.4. Ne deriva che le stesse analisi, pur eseguite da parte del solo Ufficio, sono state oggetto di ampia interlocuzione e che l’intera procedura si è sviluppata nel pieno rispetto del diritto al contraddittorio, neppure accedendo la parte alla possibilità di chiedere un nuovo intervento dei periti.

Ha dunque errato la CTR nel concludere che le analisi “non potevano avere rilevanza probatoria in quanto svolte entrambe in assenza di contraddittorio”, e, dunque, in forza di un’inesistente condizione di validità, asserzione che si pone su un piano differente dal potere-dovere del giudice di merito di apprezzare la consistenza e attendibilità dei riscontri probatori legittimamente acquisiti in atti.

2. Il secondo motivo denuncia motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c.

2.1. Il terzo motivo denuncia omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

2.2. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, per non aver la CTR omesso di accertare il rapporto tributario sostanziale.

2.3. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del diritto comunitario e dei principi della Corte di Giustizia in tema di classificazione tariffaria.

3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.

3.1. E’ ininfluente, in primo luogo, che il motivo non abbia riprodotto l’integrale motivazione della CTR poichè la parte in fatto è, nel caso concreto, meramente descrittiva dell’iter processuale e delle ragioni della statuizione di primo grado (recepite dal giudice d’appello e non meno apodittiche), mentre l’ulteriore passaggio della motivazione si riferisce alla nota esplicativa della UE (tra l’altro riportata in termini erronei) che la CTR reputa irrilevante ai fini della decisione e, dunque, neppure incide sulla ratio della sentenza.

3.2. La motivazione, dunque, si riduce all’affermazione che “ai fini della qualificazione sostanziale del bene… le analisi effettuate dall’Ufficio e dalla società non potevano avere rilevanza probatoria” per cui “si ritiene che la classificazione tariffaria operata dalla Malvi C. Sas al momento dell’operazione contestata dall’Agenzia delle Dogane sia stata corretta”.

Si tratta, in piena e macroscopica evidenza, di una motivazione assente, ben al di sotto del minimo costituzionale richiesto per la classificazione tariffaria del bene, essendo stata omessa qualsiasi disamina delle caratteristiche essenziali che giustifichino la sua riconduzione all’una o all’altra voce doganale, operazione che deve essere effettuata con una verifica sulla natura del bene tenuto conto delle indicazioni che emergono dalla disciplina unionale applicando le Regole di interpretazione ivi previste.

4. Il ricorso incidentale condizionato, con cui la contribuente ripropone le questioni rimaste assorbite dalla decisione di merito (e, in ispecie, sulla dedotta inconferenza dell’esame del DNA, sulla violazione e mancata applicazione dell’art. 220 C.D.C., comma 2, lett. b, sulla mancata applicazione delle esimenti di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, e della L. n. 212 del 2000, art. 10), è inammissibile per carenza d’interesse non essendo ravvisabile una soccombenza e potendo le stesse essere riproposte (come anche, se del caso, le richieste di rinvio pregiudiziale), in caso di accoglimento del ricorso principale, innanzi al giudice del rinvio.

5. In accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione.

6. All’inammissibilità del ricorso incidentale fa seguito, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale condizionato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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