Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15194 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana M. Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 825/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Beach & Beach s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te dom.to in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/a, presso lo

studio dell’avv. Piero Frattarelli, unitamente all’avv. Domenico

Amoruso, da cui è rapp.to e difeso come da mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3743/10/16 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 20/12/2016, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2021 dalla Dott.ssa Milena D’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 3743/10/16, depositata il 20 dicembre 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dalla società Beach & Beach s.r.l. avverso la sentenza n. 65/1/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con cui era stata richiesta una maggiore imposta di registro, in relazione alla compravendita di un immobile il cui valore dichiarato in Euro 340.000,00 era stato elevato ad Euro 1.229.000,00 all’esito di una relazione di stima dell’Agenzia del Territorio;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo corretta la valutazione, mentre la CTR aveva accolto l’appello della contribuente, per cessazione della materia del contendere, rilevando che la vendita, revocata a seguito del fallimento della società venditrice, doveva ritenersi come tamquam non esset in quanto era venuto meno l’oggetto dell’atto di rettifica;

4. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2017, affidato a due motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. nell’imminenza della odierna adunanza camerale, l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sul presupposto che la lite era stata definita ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, cui ha aderito la società controricorrente, che ha sottoscritto l’atto a mezzo del procuratore e del legale rapp.te p.t..

Osserva che:

1. La rinuncia è rituale, poichè formulata con atto univoco in tal senso, sottoscritto dal difensore, da qualificarsi munito dei relativi poteri, la stessa risulta anche regolarmente notificata; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 c.p.c. e ss..

Preso atto dell’accettazione della rinuncia da parte della società controricorrente, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, da remoto, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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