Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15193 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 23/06/2010), n.15193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STARTER SECURITY SISTEM s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe

Gioacchino Belli n. 27, presso l’avv. Gentile Gian Michele, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 43/06/06, depositata il 30 maggio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25

marzo

2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Paolo Mereu (per delega) per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Starter Security Sistem s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicate in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità di cinque avvisi di rettifica emessi, ai fini dell’IVA, nei confronti della contribuente, relativamente agli anni 1987/1991. In particolare, con detti atti erano stati contestati: l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per tutti i cinque anni indicati;

la mancata contabilizzazione di fatture erroneamente ritenute “in sospeso” ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, per gli anni 1989, 1990 e 1991; l’omesso versamento d’imposta derivante dalle liquidazioni periodiche, per il 1991; l’omessa emissione di fatture per operazioni imponibili, per gli anni 1990 e 1991.

2. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 10 marzo 2009, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, la Corte ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate presso la sede ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

3. A seguito dell’eseguita rinnovazione della notifica, l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione o errata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nonchè insufficiente motivazione, indicando, al termine dell’esposizione del motivo, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., quale fatto controverso, “l’inidoneità della motivazione contenuta negli avvisi di rettifica impugnati a soddisfare il requisito previsto dall’art. 56 della legge sull’iva”, e, quale principio di diritto, “la necessità che nella motivazione per relationem, per gli atti posti in essere prima del 2000, il richiamo sia riferito ad atti posti in essere nei confronti del contribuente o a lui comunicati autonomamente o in allegato all’atto impositivo”.

Il motivo è inammissibile.

Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata – ed è confermato nello stesso ricorso per cassazione – che nel giudizio di merito la ricorrente aveva eccepito il vizio di motivazione degli avvisi di rettifica sotto l’esclusivo profilo secondo cui l’Ufficio aveva in essi acriticamente recepito, senza alcun vaglio critico, le risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza: l’attuale censura, pertanto, attenendo ad un aspetto della motivazione degli atti impugnati (legittimità o meno della motivazione per relationem, con rinvio ad atti non conosciuti dal contribuente) del tutto diverso da quello oggetto di esame da parte del giudice di merito, si rivela inconferente ed estranea alla ratio decidendi.

2. Con il secondo motivo, è denunciata la “violazione o errata applicazione degli artt. 50 e segg. legge IVA”, nonchè omessa o insufficiente motivazione, lamentando che il giudice a quo avrebbe attribuito al “brogliaccio” rinvenuto nel corso dell’ispezione, presso la sede della società, efficacia probatoria equivalente a quella della contabilità li ufficiale, anzichè meramente indiziaria.

Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello, infatti, là dove ha affermato, richiamando numerosi precedenti di questa Corte, che “la contabilità parallela (cd. brogliaccio) è considerata contabilità ufficiale”, ha evidentemente inteso uniformarsi al consolidato principio secondo il quale il ritrovamento di una contabilità “parallela” a quella tenuta ufficialmente legittima, di per sè e a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, la rettifica della dichiarazione, sia in tema di reddito d’impresa, che in tema di IVA, rappresentando un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (ex plurimis, Cass. nn. 7045 del 1999, 11459 del 2001, 19598 del 2003, 6949 e 25610 del 2006, 7184 del 2009).

3. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento alla valutazione, ritenuta omessa o comunque errata, del giudice d’appello in ordine agli effetti, nel giudizio tributario, della sentenza penale definitiva di assoluzione dell’amministratore della società dal reato di utilizzazione di fatture inesistenti, sentenza che il giudice tributario avrebbe dovuto prendere in esame, nel suo contenuto, e verificarne la rilevanza, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, nel giudizio a lui sottoposto, anzichè negarne in assoluto qualsiasi efficacia.

Il motivo è inammissibile.

Va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. – il quale aveva portata modificativa del D.L. n. 429 del 1982, art. 12 (convertito nella L. n. 516 del 1982), poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 25 -, l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna:

pertanto, se nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributali, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, d’altra parte il giudice tributario, di fronte ad una sentenza – definitiva in materia di reati tributari, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detto materiale è destinato ad operare e non può escluderne in linea di principio ogni efficacia di fonte di prova presuntiva (Cass. nn. 17037 del 2002, 10945 del 2005, 4054 del 2007, 3724 del 2010).

Tuttavia, ritiene il Collegio che la censura si rivela priva di autosufficienza, poichè, non fornendo specifici elementi in ordine al contenuto della sentenza penale invocata, con particolare riguardo ai fatti oggetto di contestazione in quella sede, non consente a questa Corte di valutare l’identità di tali fatti con quelli posti a base degli avvisi impugnati e, quindi, la rilevanza e decisività della doglianza.

Inoltre, va rilevato che il giudice d’appello, nella parte finale della sentenza, afferma, in ordine alla questione concernente l’efficacia della domanda di condono presentata dalla contribuente, che “nel caso in cui l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni IVA deve essere fornita dal contribuente con la esibizione dei documenti contabili legittimanti. Pertanto, quando costui non è in grado di provare la fonte che legittima la detrazione, questa devesi ritenere indebita e legittimamente l’Ufficio procede a recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratta senza che vi osti il condono effettuato sulla base della L. n. 413 del 1991”.

La sentenza contiene, quindi, in tale passaggio, l’accertamento della inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione – o, più precisamente, della mancanza di prova della loro esistenza -, e ciò non è oggetto di censura nel ricorso.

4. Con il quarto motivo, denunciando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 e vizio di motivazione, si indica, quale fatto controverso, “l’omessa valutazione, ai fini della facoltà di sospensione dell’imposta, della natura giuridica dell’ENI e dell’Agip Petroli”, e, come principio di diritto, che “il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, consente la sospensione dell’iva anche per le operazioni relative all’ENI, quale ente pubblico soggetto dello Stato – ordinamento, ed all’Agip Petroli, articolazione di questo”.

Il motivo è infondato.

Il giudice a quo ha correttamente escluso che le operazioni rese nei confronti degli enti citati fossero comprese nel regime di sospensione d’imposta di cui al menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, poichè tale norma, nel testo – vigente ratione temporis – risultante dalla sostituzione operata dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, art. 2, prevedeva, all’ultimo comma, che “si considerano in ogni caso effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo le cessioni (…) fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorchè dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, tale norma – la quale prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in favore dei soggetti da essa indicati l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo, in deroga al principio generale posto dal primo comma della disposizione, che stabilisce che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili, e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili – contiene un’elencazione tassativa e non derogabile, in considerazione del suo chiaro tenore letterale e del suo fondamento, rinvenibile non nell’oggetto o nella causa del contratto di cessione, ma nella qualità soggettiva del cessionario, sottoposto all’osservanza della normativa in materia di contabilità pubblica, non assumendo rilevanza, ai fini dell’interpretazione estensiva, l’incertezza e frammentarietà della normativa individuante gli enti pubblici (Cass. n. 13682 del 2009; cfr,, anche Cass. n. 20540 del 2006).

5. Infine, il quinto ed ultimo motivo di ricorso, concernente “violazione della L. n. 413 del 1991 in riferimento alla domanda di condono presentata dalla ricorrente e ritenuta valida dall’Ufficio”, è inammissibile per totale mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie in ragione della data di deposito della sentenza).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

La ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

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