Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15193 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24517-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROPEA 92 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO LOMBARDI

con studio in NAPOLI VIA CARDUCCI 18 (avviso postale ex art. 135)

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2011 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 29/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato LOMBARDI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Europea 92 S.p.A. impugnava l’avviso di recupero, emesso ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8 e notificato il 7 ottobre 2006, on cui l’Agenzia delle entrate aveva proceduto al recupero del credito d’imposta utilizzato per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. La Commissione Tributaria Provinciale di Isernia accoglieva il ricorso della contribuente e la sentenza era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise sul rilievo che, ai fini della revoca del beneficio, era ininfluente il fatto che, al momento dell’ispezione nella sede della società, mancassero alcuni beni strumentali, dato che tali beni si trovavano temporaneamente dislocati presso i cantieri edili nei quali operava la società.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7. Sostiene la ricorrente che il credito d’imposta non spettava in quanto i beni acquisiti erano stati destinati a strutture produttive diverse da quelle che avevano diritto all’agevolazione dato che i cantieri in cui erano stati dislocati i beni si trovavano in aree diverse da quella disagiata relativamente alla quale spettava il contributo.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, derivante da omessa pronuncia su un punto specifico della controversia, non essendosi la CTR pronunciata in ordine al rilievo afferente l’utilizzazione del credito in misura superiore al 49%.

5. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che esso è infondato. La L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, prevede: “Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti…”. Ora, la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui il beneficio del credito d’imposta per nuovi investimenti, previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, è riferito specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree individuate come svantaggiate dalla Commissione delle Comunità Europee. Perchè sussista il requisito della strumentalità indicato è necessario che i costi e i ricavi si inseriscano nella contabilità di una struttura produttiva effettivamente operante nel territorio, per realizzare nella zona svantaggiata non solo quei costi e quei ricavi, ma l’oggetto stesso della propria attività di impresa (Cass. n. 3310 del 11/02/2009). Inoltre la norma antielusiva di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7, non è applicabile in caso di trasferimento del bene in un luogo diverso da quello originariamente indicato dal contribuente, ma pur sempre nell’ambito della stessa struttura produttiva (intesa in senso economico funzionale), attesa la finalità perseguita di evitare l’immissione temporanea dei beni nell’impresa al solo fine di fruire dell’agevolazione (Cass. n. 20411 del 26/09/2014). Facendo applicazione dei principi menzionati, dai quali non si ravvisa ragione per discostarsi, la dislocazione dei beni nei cantieri edili ove viene esercitata l’attività di impresa non determina il venir meno del beneficio, salvo il caso in cui il cantiere assurga ad autonoma struttura produttiva, inteso come autonomo ramo di azienda dotato di autonomia gestionale. Invero la finalità perseguita dalla norma è quella di incentivare la crescita economica di imprese localizzate in zone svantaggiate, per il che laddove la gestione dell’impresa, cui sono imputati i costi ed i ricavi, sia localizzata in zona svantaggiata sussistono i presupposti per l’agevolazione, ancorchè i luoghi in cui viene data esecuzione agli appalti si trovino in altro ambito territoriale.

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Invero la ricorrente ha sussunto il vizio di omessa pronuncia nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, (Cass. n. 22759 del 27/10/2014).

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 6000, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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