Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15193 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16413/2015 proposto da:

R.N., in proprio e nella qualità di procuratore di

R.G., R.F., in proprio e nella qualità di

procuratore di Ru.Gi., D.A., r.g.,

R.L., R.G., in proprio e nella qualità di

procuratore di R.S., R.S., in proprio e

nella qualità di procuratore di R.F. e

Ru.Gi., elettivamente domiciliati in Roma, Via Ennio Quirino

Visconti n. 20, presso lo Studio Legale Ristuccia & Tufarelli,

rappresentati e difesi dall’avvocato Saitta Antonio, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Italferr S.p.a., Ministero delle Infrastrutture, Rete Ferroviaria

Italiana S.p.a.;

– intimati –

e contro

Italferr S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro n.62, presso

l’avvocato Ciccotti Sabina, rappresentata e difesa dall’avvocato

Mazzù Carlo, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Ministero delle Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.,

D.A., R.F., R.F., R.G.,

R.G., r.g., Ru.Gi., Ru.Gi.,

R.L., R.N., R.S.,

R.S.;

– intimati –

e contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., già Ferrovie dello Stato S.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Lucrezio Caro n.62, presso l’avvocato

Ciccotti Sabina, rappresentata e difesa dall’avvocato Mazzù Carlo,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro pro tempore,

e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

R.N., in proprio e nella qualità di procuratore di

R.G., R.F., in proprio e nella qualità di

procuratore di Ru.Gi., D.A., r.g.,

R.L., R.G., in proprio e nella qualità di

procuratore di R.S., R.S., in proprio e

nella qualità di procuratore di R.F. e

Ru.Gi., elettivamente domiciliati in Roma, Via Ennio Quirino

Visconti n. 20, presso lo Studio Legale Ristuccia & Tufarelli,

rappresentati e difesi dall’avvocato Saitta Antonio, giusta procura

a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti ai ricorsi incidentali –

e contro

Italferr S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 765/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso principale, rigetto e in parte assorbiti i

ricorsi incidentali;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Pergolizzi Nazareno, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dei

ricorsi incidentali;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Italfer,

l’Avvocato Giuffrè Giovanni, con delega, che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso, rigetto degli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto del 17.12.2008, R.N. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe convenivano davanti alla Corte d’Appello di Messina la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., la Italferr S.p.A. ed il Ministero delle Infrastrutture, esponendo che una parte del fondo di loro proprietà, era stata, dapprima, occupata, per due anni con decreto del 25.10.2001, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di una galleria lungo la nuova linea ferroviaria (OMISSIS) e, poi, nuovamente occupata con decreto del 17.11.2004, D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 22 bis. Deducendo che le indennità offerte erano vili, perchè non tenevano conto dell’esistenza di una cava, i proprietari impugnavano la stima chiedendo la determinazione delle giuste indennità di occupazione ed espropriazione.

Nel contraddittorio con la RFI ed il Ministero, e nella contumacia di Italferr, la Corte adita, con sentenza depositata il 6.11.2014, dopo aver rilevato che era intervenuto il decreto di espropriazione in data 5.10.2010, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero, estraneo alla vicenda, e, per quanto interessa, determinava l’indennità di espropriazione in complessivi Euro 515.280,00, in ragione di Euro 30,00 al mq, escludendo, da una parte, che sull’immobile espropriato, inserito in una vasta area estrattiva per lo sfruttamento dell’argilla, esistesse una cava attiva, e considerando, dall’altra, la destinazione urbanistica dell’area, in parte ricadente in zona D2.4, ed in parte in area agricola, e l’incidenza negativa dovuta alla destinazione a discarica di una vasta porzione da parte di terzi (Messinambiente), nel precedente periodo dal 1998 al 2000. La Corte determinava, inoltre, in Euro 37.550,00 ed in Euro 106.540,00 l’indennità di occupazione dovuta, rispettivamente, per il biennio relativo al primo decreto ed il quinquennio relativo al secondo; ed ordinava alle due Società il relativo deposito, con gli interessi.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso R.N. e consorti con tre motivi. Il Ministero, RFI ed Italferr hanno depositato controricorso e le due Società hanno proposto ricorso incidentale per quattro motivi, ai quali i ricorrenti hanno resistito con controricorso. I ricorrenti principali ed incidentali hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, deducendo, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 40 TU sulle espropriazioni, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale non abbia liquidato l’indennità in riferimento alla natura del bene, che, come accertato dal CTU, aveva natura di cava per il potenziale sfruttamento estrattivo dell’argilla, era già stato utilizzato in tal modo ed aveva ancora discrete potenzialità estrattive. Pertanto l’indennità doveva esser rapportata al reddito netto ricavabile per tutto il tempo di coltivazione della cava.

2. Col terzo motivo, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ordine alla quantificazione del valore venale del bene.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale, RFI deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il mancato esame dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Italferr S.p.A.

4. Col secondo motivo, la Società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per avere la Corte territoriale utilizzato, quali parametri di comparazione per la stima, terreni con caratteristiche non documentate in atti.

5. Col terzo ed il quarto motivo, RFI deduce, rispettivamente, la violazione degli artt. 112 e 295 c.p.c. per non avere la Corte territoriale accertato se la parte del terreno utilizzato come discarica fosse stato acquisito o risarcito dagli altri soggetti che a ciò lo avevano adibito, e per non avere sospeso il giudizio in attesa della definizione di quello amministrativo, promosso ex adverso per l’annullamento degli atti della procedura espropriativa.

6. Il ricorso incidentale di Italferr ricalca, esattamente, i motivi di quello proposto da RFI.

7. La violazione di legge, dedotta col primo motivo del ricorso principale, è fondata. Premesso che l’esistenza di un giacimento almeno in parte del suolo espropriato è affermata nella sentenza e non è contestata dai controricorrenti, va osservato che il criterio di determinazione dell’indennizzo, che, tenendo conto della natura produttiva di tale bene, lo correla al reddito connesso all’estrazione del materiale non necessita che al tempo della vicenda ablativa il bene stesso costituisca effettivamente una cava in coltivazione. 7.1. Ed infatti, il principio giurisprudenziale (Cass. 13/1/2004 n. 268; 9/1/2009 n. 272) secondo cui il menzionato criterio reddituale non potrebbe essere applicato in presenza di un mero giacimento non ancora coltivato applicato dalla Corte territoriale (che tuttavia richiama Cass. 25/07/2006 n. 16983 non in termini, perchè riferita all’espropriazione di una “pertinenza mineraria”, priva di per sè di capacità estrattiva), è stato condivisibilmente rimeditato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/07/2013 n. 16614, resa in controversia relativa ad altra porzione del fondo di ricorrenti) che, riportandosi a Cass. SU 16.3.2010 n. 6309, ha affermato che, ai fini indennitari, la stima dell’area come cava non richiede che l’attività estrattiva sia in corso, dovendo tenersi conto delle potenzialità materiali ed economiche della stessa, semprecchè, beninteso, l’attività stessa possa essere autorizzata, non essendo vietata dalla legislazione regionale.

7.2. Tale accertamento, il cui tema d’indagine è stato appena lambito nell’impugnata sentenza, dovrà, dunque essere effettuato dal giudice del rinvio, che, nell’ipotesi affermativa, applicherà il criterio anzidetto in relazione alla porzione del fondo, che, per le sue effettive caratteristiche fisiche, avrebbe potuto essere utilizzata a fini estrattivi, alla data della vicenda ablativa.

8. Il secondo motivo del ricorso principale resta assorbito.

9. Anche il terzo motivo del ricorso principale nonchè il secondo degli omologhi ricorsi incidentali vanno accolti: la Corte territoriale, dopo aver dato atto della differente destinazione urbanistica del bene ablato, di cospicua estensione, senza specificarne le rispettive superfici, perviene ad un unico valore unitario (Euro 30/mq), abbattendo in percentuale, determinata in maniera insondabile e sulla scorta di considerazioni di stampo equitativo (riferite alla riduzione di valore della superficie già adibita a discarica), il valore (Euro 113,62) desunto da parametri di comparazione, anch’essi sconosciuti.

9.1. In relazione all’area che, alla stregua dei principi fissati nel precedente p. 7.2., non potrà esser valutata come cava, il giudice del rinvio dovrà, quindi, determinare l’indennità sulla scorta del valore venale del bene, tenuto conto della relativa destinazione urbanistica ed al lume dei seguenti principi: a) la distinzione tra suoli edificabili e non va effettuata in ragione del criterio dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3, tuttora vigente, e D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, in base al quale un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti così classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass. 7987/2011; 9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; S.U. n. 172 e 173/2001); b) le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013; 2605/2010; 21095 e 16537/2009); c) per i suoli non aventi natura edificatoria, rivestono valore a fini indennitari (e risarcitori) le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

10. Il primo motivo dei ricorsi incidentali è inammissibile.

10.1. In relazione a quello proposto da RTI, va rilevata la carenza d’interesse a dolersi della statuizione che ha coinvolto Italferr, attenendo le ragioni espresse al rapporto interno tra dette Società derivante dal contratto tra le stesse stipulato (che le parti della convenzione potranno ben rispettare), cui sono estranei gli espropriati. 10.2. In relazione a quello proposto da Italferr, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 16/02/2016 n. 2951, hanno fissato il principio secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso (tale natura va riconosciuta all’eccepito “difetto di legittimazione passiva”) hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme restando, tuttavia, le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. 10.3. Il caso ricorre nella specie, in quanto la circostanza che tale ricorrente sia stata meramente incaricata dell’esecuzione di (imprecisate) prestazioni di natura propedeutica ai lavori di raddoppio della linea ferrata, non risulta ex actis, è comunque priva di autosufficienza (non essendo stato trascritto neppure il testo della convenzione), ed è contestata dagli espropriati, che hanno, anzi, affermato che la Italferr si era manifestata nei loro confronti come titolare degli obblighi indennitari.

11. I motivi terzo e quarto dei ricorsi incidentali vanno rigettati. 11.1. La violazione dell’art. 112 c.p.c. si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito (cfr. Cass. n. 13716 del 2016; n. 6715 del 2015), e nella specie la Corte ha deciso su tutte le domande, pure accertando che è stata espropriata, anche, l’area costituente oggetto della precedente occupazione a discarica, il cui indennizzo sarà valutato, alla stregua dei principi sopra espressi, in sede di rinvio in riferimento al valore residuato da tale tipo di uso. 11.2. La censura relativa alla mancata sospensione per pregiudiziale amministrativa è inammissibile, in quanto: a) sovrappone due distinti giudizi: quello proposto dagli espropriati nei confronti di terzi (Messinambiente ed altri), che avevano utilizzato parte del fondo come discarica (ed in relazione a questo profilo, la doglianza è nuova), e quello relativo all’impugnazione degli atti di espropriazione (comunque intervenuta); b) fa precipuo riferimento a giudizio vertente inter alios, con conseguente impossibilità della configurazione di un conflitto tra giudicati, per evitare il quale è ancora ammissibile la pregiudiziale “controversia amministrativa”, non più prevista nel testo dell’art. 295 c.p.c., modificato dalla L. n. 353 del 1990 (cfr. Cass. SU 24/05/2013 n. 12901); c) deduce espressamente che tale processo amministrativo, in tesi pregiudicante, è già stato definito, sicchè è insussistente l’interesse concreto e attuale all’impugnazione, non potendo disporsi la sospensione di un giudizio in attesa della definizione di altro non più in corso, ed invece tace del tutto circa l’attuale pendenza del giudizio d’impugnazione degli atti di espropriazione, e pertanto non vi è prova del rapporto di pregiudizialità che si pone quando le due cause siano entrambi pendenti (Cass. 10/11/2015 n. 22878).

12. Il giudice del rinvio provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie i motivi primo e terzo del ricorso principale ed il secondo di quelli incidentali, rigetta i motivi primo, terzo e quarto dei ricorsi incidentali, assorbito il secondo del principale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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