Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15192 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26939/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARTEMAR soc coop a.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 140/29/2012, depositata in data 5 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio

2020 dal consigliere Dott. Cataldi Michele.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla ARTEMAR soc. coop. a r.l. avviso d’accertamento in materia di imposte dirette ed Iva, relative all’anno d’imposta 2003.

2.La contribuente ha proposto ricorso avverso tale atto dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Palermo, che lo ha accolto.

3.L’Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado dinnanzi la Commissione tributaria regionale della Sicilia che, con la sentenza n. 140/29/2012, depositata in data 5 ottobre 2012, ha respinto l’appello.

4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza d’appello, affidato a due motivi.

5. La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ufficio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c.

2.Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Ufficio ricorrente censura la sentenza impugnata per “vizio motivazionale”.

2.1. I due motivi, per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente.

L’Ufficio ricorrente lamenta che la sentenza d’appello abbia erroneamente confermato quella di primo grado, dichiarando la nullità dell’atto impositivo impugnato in conseguenza della nullità della notifica di quest’ultimo alla contribuente, a causa di vizi della relata di notifica, consistenti nella circostanza che essa sia stata apposta sulla prima delle pagine che compongono l’atto impugnato, e che sia stata compilata manualmente da un messo speciale dell’ufficio finanziario “imprecisato”, il quale ha apposto la sua sottoscrizione, illeggibile, non supportata da un timbro dell’ufficio di appartenenza, che ne precisasse nome e cognome.

Deve, preliminarmente, rilevarsi l’ammissibilità del ricorso, nonostante la mancata trascrizione integrale in esso della relata di notifica in questione, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti, e nel caso di specie la trascrizione non avrebbe potuto aggiungere alcunchè alla piena intellegibilità della censura in esame (cfr., per un caso analogo, Cass. 17/01/2019, n. 1150).

Tanto premesso, deve darsi atto che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, ” In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.” (Cass. 24/04/2015, n. 8374) Nel caso di specie, la stessa circostanza dell’avvenuta proposizione, da parte della contribuente, di un tempestivo ricorso avverso l’atto impositivo notificatole, comprensivo di contestazioni estese anche al merito di quest’ultimo, evidenzia inequivocabilmente che il procedimento di notifica del medesimo accertamento, a prescindere dalla sussistenza o meno di dei pretesi vizi della sua relata, ha conseguito lo scopo cui era funzionale, ovvero porre la destinataria nella piena conoscenza dell’esistenza e del contenuto della pretesa erariale. Nè, peraltro, risulta dalla sentenza impugnata che la stessa contribuente abbia eccepito che, al momento della proposizione del ricorso dinnanzi alla CTP, fosse maturata l’avvenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, ciò che avrebbe potuto in ipotesi precludere l’effetto sanante de quo.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo per ogni ulteriore questione rimasta assorbita dalla pronuncia pregiudiziale d’invalidità dell’atto impositivo, erroneamente adottata dalla CTR.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 16 luglio 2020

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