Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15191 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 23/06/2010), n.15191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SOFIGEA FIN GESTIONI ASSIC. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA GREGORIO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 3501/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 15/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito per il resistente l’Avvocato PARROTTA, per delega dell’Avvocato

IANNOTTA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Sofigea s.r.l. con Delib. 13 luglio 1983 e Delib. 6 luglio 1984, deliberava il ripianamento del capitale sociale – eroso dalle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale rispettivamente al 15.5.1983 e 31.5.183 – mediante: l’azzeramento del capitale sociale, utilizzo del relativo importo e, rispettivamente, del versamento dei soci o della riserva legale a copertura delle perdite; ricostituzione del capitale sociale mediante apposito aumento del capitale offerto in opzione ai soci. In entrambi i casi, a seguito della integrale sottoscrizione dell’aumento deliberato da parte dei soci, la società versava la relativa imposta di registro.

Di tali somme chiedeva poi il rimborso in virtù della nota 2^ dell’art. 4 della tariffa, Parte 1^ allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

Con distinti ricorsi la società impugnava il silenzio-rifiuto e la Commissione Tributaria Provinciale, dispostane la riunione, respingeva gli stessi.

L’adita Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello proposto dalla società.

L’Ufficio impugnava davanti alla Commissione Tributaria Centrale, insistendo sull’assenza delle condizioni previste per l’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli al contribuente. La C.T.C., con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato il ricorso fondando l’applicazione retroattiva delle norme invocate sull’avvenuta presentazione delle domande di rimborso entro il termine triennale di decadenza previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77.

Contro tale ultima sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’agenzia delle Entrate con motivo unico. La contribuente resiste controdeducendo.

Diritto

MOTIVAZIONE

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto privo di legittimazione, non essendo stato parte del giudizio di merito.

L’agenzia delle Entrate ricorre deducendo – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79 e art. 4, nota 2 della tariffa ad esso allegata e l’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia; fonda tale doglianza sulla mancanza dei requisiti necessari per usufruire della disposizione più favorevole, introdotta dal D.P.R. 131/86: più precisamente, oltre all’avvenuta presentazione dell’istanza di rimborso nel termine di tre anni, anche la presentazione di detta istanza in data anteriore all’entrata in vigore de D.P.R. n. 131 del 1986, e la pendenza, a tale momento, di una controversia tributaria.

La contribuente, controdeducendo, assume invece l’esistenza dei requisiti di legge in quanto equipara alla pendenza della controversia l’ipotesi in cui non sia decorso il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso.

Va premesso che, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 6547 del 2008; 6365 del 2008; 26398 del 2005; 21510 de 2004) “In tema di imposta di registro, nel caso di aumento del capitale sociale mediante conferimento di denaro da parte dei soci, all’applicazione dell’imposta proporzionale, ai sensi dell’art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla modifica apportata dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 10), non osta la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n. 69/335/CFF, atteso che la suddetta ipotesi rientra a pieno titolo nella previsione dell’art. 4, n. 1, lett. c), di tale direttiva, il quale, nel sottoporre ad imposizione, fra l’altro, l’aumento del capitale sociale mediante conferimento di “beni di qualsiasi natura”, certamente ricomprende in tale generica espressione anche il denaro.” Il ricorso è fondato in virtù del principio già affermato da questa Corte (Cass n. 10895 del 10/07/2003; n. 2272/2004;

20392/2004): “In tema di imposta di registro, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79, comma 1, seconda proposizione, nella parte in cui prevede – dopo aver disposto l’efficacia retroattiva delle disposizioni più favorevoli ai contribuenti alla generale condizione che, alla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R., penda la relativa controversia – che “al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata presentata domanda di rimborso”, deve essere interpretato nel senso che al rimborso dell’imposta di registro già pagata si fa luogo a condizione che, nel caso in cui il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo ritualmente notificato al contribuente (avviso di accertamento o di liquidazione), sia pendente, alla data dell’1^ luglio 1986, controversia sul relativo rapporto tributario, e, quindi, il provvedimento stesso sia stato tempestivamente impugnato; nel caso, invece, in cui l’imposta sia stata riscossa mediante versamento diretto o, comunque, pagata in mancanza di provvedimento di imposizione, a condizione che sia stata tempestivamente presentata, entro la data anzidetta, la domanda di restituzione dell’imposta stessa.” Nel caso di specie è pacifico tra le parti che l’imposta sia stata riscossa mediante versamento diretto e che le istanze di rimborso siano state presentate nel termine di decadenza triennale ma dopo la data di entrata in vigore del citato decreto Presidenziale.

Tanto determina la non applicabilità alla fattispecie del beneficio del trattamento più favorevole non potendo trovare accoglimento l’equiparazione, sostenuta dalla controricorrente, tra la pendenza della controversia e l’ipotesi in cui non sia ancora decorso il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso.

Detta istanza, infatti, promuove un procedimento amministrativo potenzialmente prodromico al sindacato giudiziale sul provvedimento che lo concluda negativamente per il richiedente. L’estensione del trattamento più favorevole al caso della pendenza di tale fase amministrativa si appalesa in linea con le caratteristiche del contenzioso tributario, il quale nasce in via d’impugnazione dell’atto impositivo.

Il diniego del beneficio a chi non abbia presentato quella domanda (ancorchè non abbia perso la facoltà di presentarla), oltre a rispondere alla logica esigenza di evitare che la previsione di retroattività della legge sopraggiunta sia di per sè foriera di cause, riposa sempre su un elemento oggettivo idoneo a diversificare le relative situazioni. La ragionevolezza del parametro prescelto va riconosciuta in rapporto all’eccezionalità di detta previsione, con la connessa necessità di segnare confini alla norma che deroghi ai comuni canoni sulla successione delle leggi nel tempo, (in tal senso Cass. n. 11095 del 1999).

Da tanto consegue l’erroneità dell’applicazione dello ius superveniens da parte della Commissione Centrale, nella non contestata carenza dei presupposti all’uopo occorrenti e quindi l’accoglimento del ricorso.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel merito con il rigetto dei ricorsi introduttivi proposti dalla società Sofigea s.r.l..

Tenuto conto del complesso iter procedimentale e dell’affermarsi nel tempo dei principi sopra riportati, si compensano interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia,, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi proposti dalla contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

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