Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15191 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15184-2012 proposto da:

WELLNESS DI G.M. E P.R. SAS in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA M. CLEMENTI 68, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA COZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ARGENIO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 09/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società Wellness s.a.s. di G.M. e P.R. impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di recupero del credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, lo accoglieva. La società proponeva ricorso per revocazione sostenendo che la sentenza era frutto di errore di fatto risultante dagli atti del giudizio per l’errata supposizione che fosse stata omessa la preventiva presentazione del modello CVS al centro operativo di Pescara, mentre dagli atti risultava che l’oggetto della controversia non riguardava l’omessa presentazione dei modelli al centro operativo ma la ripartizione degli investimenti effettuati dalla società prima e dopo la data dell’8 luglio 2002. La Commissione Tributaria Regionale adita dichiarava inammissibile il ricorso sul duplice rilievo che il difensore non risultava munito di procura speciale e che l’omessa o irrituale comunicazione al centro operativo di Pescara aveva formato oggetto di accertamento e discussione essendo stato accertato che la società non aveva effettuato, entro la data del 28 febbraio 2003, la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati occorrenti alla ricognizione degli investimenti realizzati, a norma della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 1, 53 e 65. Sostiene la ricorrente che la revocazione prevista nel giudizio tributario dal D.P.R. n. 546 del 1992, art. 65 era norma speciale e rinviava, quanto alla forma, all’art. 20, commi 1 e 2 cit. D.p.r. di talchè non era applicabile al processo tributario la norma di cui all’art. 398 c.p.c., comma 3, che prevede la necessità della procura speciale per proporre la domanda di revocazione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 546 del 1992, art. 64 e all’art. 395 c.p.c., n. 4 in quanto i giudici di appello hanno posto a base della loro convinzione il fatto dell’omessa presentazione del modello CVS quando, invece, esso era stato prodotto in allegato al ricorso di primo grado.

Successivamente parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato a controparte. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., n. 1923 del 1990; Sent. n. 3971 del 26/02/2015; ord. n. 23840 del 2008). Rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 4446 del 1986 ord. n. 23840 del 2008). Per le ragioni che precedono deve essere dichiarata l’estinzione del processo con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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