Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15191 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. II, 11/07/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 11/07/2011), n.15191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., A.L., A.

M.T., A.R., rappresentati e difesi, per

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato CALDERINA

Luigi, presso lo studio del quale in Roma, via Catone n. 29, sono

elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Rieti, depositata il 3 maggio

2005. (R.G. 44/2005);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato Luigi Calderini;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21 gennaio 2005, A.A., A.L., A.M.T., A. R. proponevano opposizione al decreto con il quale il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Rieti aveva liquidato al geom.

F.P., nominato c.t.u. nella procedura, il compenso relativo alle sue prestazioni.

Costituitosi il contraddittorio, il Giudice del Tribunale di Rieti delegato alla trattazione dell’opposizione, con ordinanza depositata il 30 maggio 2005, ne ha dichiarato l’inammissibilità per tardività.

Il Giudice ha osservato che il provvedimento di liquidazione del compenso era stato comunicato dalla cancelleria, a mezzo fax, al domicilio eletto dal procuratore degli opponenti in Rieti, presso lo studio dell’Avvocato Ranucci, il 30 novembre 2004, mentre l’opposizione era stata depositata solo il 21 gennaio 2005, e quindi ben oltre il termine di 20 giorni previsto dalla L. n. 319 del 1980, art. 11, a pena di decadenza e decorrente dalla comunicazione.

Per la cassazione di questa sentenza A.A., A.L., A.M.T., A. R. propongono ricorso sulla base di un unico motivo;

l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato perchè il Giudice delegato ha ritenuto regolare e completa la comunicazione del decreto di liquidazione effettuata a mezzo fax, e certa la presa di conoscenza del decreto stesso da parte del destinatario. In realtà, il Giudice delegato non ha sul punto motivato in alcun modo, non tenendo quindi conto delle deduzioni che erano state in proposito svolte nelle note difensive. I ricorrenti rilevano quindi che il provvedimento era stato comunicato dalla cancelleria a mezzo fax adottando una modalità – foglio contenente copia del provvedimento senza il solito foglio di accompagnamento (che indica le parti e i rispettivi difensori nonchè il Giudice) e senza alcuna indicazione del destinatario, del domiciliatario e del domicilio eletto – inidonea a consentire a detta comunicazione il raggiungimento del suo scopo.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che le comunicazioni, oltre quanto specificamente disciplinato relativamente a talune istanze o decreti, vanno effettuate secondo le forme previste dall’art. 136 cod. proc. civ. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario).

Esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, semprechè risulti la certezza dell’avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta.

In applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e fa propri, è stata ritenuta invalida la comunicazione, eseguita a mezzo fax, dell’ordinanza con cui la Corte procedente abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, atteso che manca in tal caso la prova della consegna dell’atto e non viene raccolta la sottoscrizione per ricevuta (provenendo il messaggio di avvenuta ricezione dallo stesso apparecchio trasmittente), senza che si perfezioni una presunzione di conoscenza legale dell’atto comunicato, in mancanza di attestazione di ricezione da parte del destinatario. In particolare, si è escluso che la circostanza che il giudice abbia autorizzato tale forma di comunicazione ai sensi dell’art. 151 cod. proc. civ., abbia rilevanza, in quanto, se è in potere del giudice autorizzare modalità diverse di notificazione rispetto a quelle previste dalla legge, lo stesso non può mai consentire la violazione dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio (Cass. n. 3286 del 2006 la quale, in una fattispecie in cui non era applicabile, ratione tenqporis, la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, che, modificando l’art. 136 cit., abilita l’uso della comunicazione a mezzo fax a far data dal 1 marzo 2006, ha rilevato altresì che la modificazione legislativa costituisce ulteriore conferma della invalidità, in precedenza, di detta forma di comunicazione).

Nella specie, il decreto di liquidazione è stato comunicato a mezzo fax prima del 1 marzo 2006, senza una specifica autorizzazione del giudice a tale forma di comunicazione, e nel provvedimento impugnato non si da atto della esistenza di un’attestazione di ricevimento proveniente da parte del destinatario della comunicazione.

Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato, con rinvio al Tribunale di Rieti, in diversa composizione, per nuovo esame dell’opposizione.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rieti, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA