Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15191 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana M. Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8298/2012 R.G. proposto da:

C.S., elett.te domiciliata in Roma, al C.so Vittorio

Emanuele II n. 287, presso lo studio dell’avv. Antonio Iorio,

unitamente all’avv. Giuseppe Falcone, che la rapp.ta e difende come

da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 224/67/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, depositata il

29/7/2011, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 gennaio 2021 dalla Dott.ssa Milena D’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 224/67/11, depositata il 29/7/2011, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 133/07/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di rigetto di un’istanza di annullamento in autotutela, emesso in data 12-10-2009, di due avvisi di accertamento per plusvalenze derivanti da cessioni di terreni, divenuti definitivi per mancata impugnazione e per i quali era stata già emessa cartella esattoriale, oggetto anche di uno sgravio parziale a seguito dell’avvenuto pagamento dell’imposta e delle sanzioni in misura ridotta, rispetto ai quali la contribuente rilevava di aver riscontrato degli errori in relazione alla natura dei terreni solo in minima parte edificabili;

3. il giudice di appello, in riforma della sentenza della CTP di Brescia, accoglieva l’appello dichiarando l’inammissibilità l’impugnazione di un diniego di autotutela di un atto impositivo divenuto definitivo;

4. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 15 marzo 2012, affidato a tre motivi, a cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con istanza depositata in data 13 novembre 2018 la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24 ottobre 2018;

2. la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, risultava definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata;

3. con nota del 4.3.2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l’atto impositivo oggetto del presente contenzioso, con integrale pagamento del dovuto;

4. con memoria del 22-12-2020 la contribuente, richiamata la propria produzione documentale del 5 giugno 2019, chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.

Osserva che:

1. l’istanza presentata dall’Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta.

2. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

3. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (Vedi Cass. n. 21826 del 2020)

3.1 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, da remoto, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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