Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15190 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15041-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SICILY BY CAR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 101, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO MARIA MORMINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA PERRICONE giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 29/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato MORMINO per delega

dell’Avvocato PERRICONE che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La societa’ Sicily by Car s.p.a. impugnava l’avviso di recupero, notificato il 5.4.2007, emesso ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421, con cui era stato recuperato a tassazione un credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8maturato nel 2001, indicato nella dichiarazione dei redditi 2002 ed utilizzato in compensazione negli anni 2002 e 2005. La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo respingeva il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia lo accoglieva sul rilievo che l’ufficio era incorso in decadenza in quanto aveva notificato l’avviso di recupero il 5 aprile 2007, oltre il termine di quattro anni, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, decorrente dal 31 dicembre 2002, anno in cui il credito era stato esposto in dichiarazione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la contribuente.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, al D.L. n. 185 del 2008, art. 27, commi da 16 a 20, convertito dalla L. n. 2 del 2009. Sostiene la ricorrente che il credito recuperato a tassazione era stato esposto anche nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2003 per il periodo di imposta 2002 e l’ammontare residuo era stato poi riportato negli anni successivi, compreso il 2005. Ne derivava che i quattro anni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, dovevano essere computati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione in cui era stato indicato il credito indebitamente utilizzato e, nel caso di specie, il credito utilizzato in compensazione a mezzo del modello F 24 del 16 gennaio 2002 era stato indicato nella dichiarazione presentata nell’anno 2003.

4. Osserva la Corte che il ricorso e’ fondato. Invero in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, l’utilizzo dei contributi riconosciuti dallo Stato avviene nella forma di crediti di imposta. La L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 5, prevede: “Il credito d’imposta e’ determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi”. Il successivo comma 7 prevede: “Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d’imposta che deriva dall’applicazione del presente comma e’ versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate”.

Ora, l’avviso di recupero, da emanarsi a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione (termine prorogato ad otto anni dal D.L. n. 185 del 2008, art. 27, commi da 16 a 20, convertito dalla L. n. 2 del 2009), puo’ essere emesso non solo per recuperare la somma corrispondente all’utilizzo del credito oltre la percentuale consentita ma anche per la ritenuta inesistenza dei crediti opposti in compensazione, anche qualora, in relazione a diverse annualita’ ove il credito e’ stato utilizzato, detto controllo non ha avuto luogo. Cio’ che assume rilievo ai fini fiscali, invero, e’ l’utilizzazione del credito da parte del contribuente, che puo’ essere effettuata in tutto od in parte solo in alcuni periodi di imposta a scelta del contribuente medesimo, purche’ nei limiti della percentuale consentita. Ne deriva che il controllo sulla spettanza del contributo, che l’Amministrazione e’ tenuta ad effettuare a pena di decadenza entro il termine stabilito, va effettuato in relazione a ciascun periodo di imposta in relazione al quale il contribuente ha utilizzato il credito.

Siffatta lettura della norma e’ supportata dalla lettera delle disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, ove la facolta’ di controllo degli importi a credito non e’ limitato al tempo ed alla percentuale di fruibilita’, ma si estende all’esistenza stessa del credito. Basti considerare che la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421, prevede “… per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate puo’ emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalita’ previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 citato”. E il D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 16, convertito dalla legge numero 2/2009prevede “… l’atto di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”. Infine il successivo comma 17 prevede “La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57”.

Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto “L’avviso di recupero, da emanarsi a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione (termine prorogato ad otto anni dal D.L. n. 185 del 2008, art. 27, commi da 16 a 20, convertito dalla L. n. 2 del 2009), puo’ essere emesso non solo per recuperare la somma corrispondente all’utilizzo del credito oltre la percentuale consentita ma anche per il recupero di crediti opposti in compensazione ritenuti inesistenti, quand’anche il termine sia scaduto in relazione a periodi di imposta pregressi ove il credito e’ stato utilizzato per la percentuale consentita”.

Occorre, poi, precisare che, giusta la L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, il contribuente che non ponga in funzione i beni entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione o dismetta i beni acquisiti entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni stessi e’ tenuto a rideterminare il credito di imposta in relazione agli eventi verificatisi ed a versare l’imposta indebitamente portata in compensazione entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano tali ipotesi, termine dal quale decorre il potere accertativo dell’Ufficio relativamente all’adempimento di tale obbligo.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che, adeguandosi ai principi esposti, procedera’ alle necessarie verifiche e decidera’ nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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