Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15190 del 20/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 15190 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 15408-2014 proposto da:
ISAJA GENTJAN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARGHERITA CASTIGLIA giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTURA di PERUGIA, QUESTURA di PERUGIA;

intimate

avverso il decreto n. 748/2014 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA
del 18/03/2014, depositato il 19/03/2014;

Data pubblicazione: 20/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2014 n. 15408 sez. M1 – ud. 09-04-2015
-2-

In fatto ed in diritto
Isaja Gentjan ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
quattro motivi avverso il provvedimento del giudice di pace di

decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia
L’amministrazione non si è costituita.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del decreto di
espulsione in quanto non sottoscritto dal prefetto ma dal vice
prefetto in assenza di delega.
La doglianza è fondata.
Questa Corte già affermato che è legittimo il decreto di espulsione
dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 13, comma
secondo, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e
sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla
rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di
assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto,
essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni
(Cass 2664/12).

Perugia del 19.3.14 che ha rigettato il ricorso proposto avverso il

Nel caso di specie peraltro il provvedimento è stato emanato non già
dal prefetto vicario ma dal vice prefetto.
A tale proposito è stato chiarito che è legittimo il provvedimento di

prefetto aggiunto purchè sia stato a ciò delegato dal vice prefetto
vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali
della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice
prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non
esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti
nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è
del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle
attribuzioni proprie del delegato. (principio affermato ai sensi
dell’art.. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.) ( cass 25271/10).
Nel caso di specie occorreva dunque una delega da parte del prefetto
al vice prefetto , ciò è avvenuto con delega prefettizia n. 0058335
dell’11.11.13 ma tale delega è posteriore alla data di emanazione del
decreto di espulsione che è del 23.10.13.
Da ciò consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato in
quanto emanato in assenza di delega da parte del prefetto.

espulsione dello straniero dal territorio dello stato emesso dal vice

Il motivo va pertanto accolto. restano assorbiti i restanti motivi.
Sussistendo le condizioni di cui all’art 384 cpc, la causa può essere
decisa nel merito con l’annullamento del provvedimento di

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di
giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli abi„cassa il
decreto impugnato e,decidendo nel merito, annulla il provvedimento
di espulsione emesso nei confronti del ricorrente. Condanna
l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio
liquidate in euro 2050,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge e spese forfettarie nonché al pagamento delle
spese della fase di merito liquidate in euro 1200,00 oltre euro
100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese forfettarie.

espulsione emesso nei confronti del ricorrente il 23.10.13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA