Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15190 del 01/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26209-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.T.R., M.A., M.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato
MARIA ROSARIA GALELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO
PIZZUTELLI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 651/2018 della COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ.DIST.
di LATINA, depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1.l’Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi avversati con controricorso e memoria dai contribuenti D.T.R., M.A. e M.S., per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, in controversia relativa alla legittimità dell’avviso di liquidazione di imposte di registro e ipocatastali in rettifica del valore contrattuale di un fabbricato commerciale, la CTR del Lazio ha rideterminato il valore del bene – dichiarato nel contratto pari ad Euro 165.000,00 e rettificato dall’Agenzia in Euro 514.280,00 – in Euro350.000,00, sulla base della applicazione di “modalità di calcolo di valore in comune commercio dell’immobile”, “tenuto conto delle condizioni dell’immobile, dell’anno in esame e della località” nonchè degli “elementi economici riportati nella relazione di stima tecnica”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia “nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione”. Deduce che la CTR ha enunciato di applicare “modalità di calcolo di valore in comune commercio dell’immobile” ma non ha spiegato quali esse fossero; che il riferimento alle “condizioni dell’immobile”, all'”anno in esame” e alla “località” sono del tutto “astratti”; che il riferimento agli “elementi economici riportati nella relazione di stima tecnica”, è “apodittico e aspecifico”; che, inoltre, anche ipotizzando che la locuzione “relazione di stima tecnica” sia riferibile alla “relazione di stima sintetica” menzionata nell’atto di appello dei contribuenti, la CTR, per un verso, non avrebbe spiegato l’attribuzione al bene del valore di Euro 350.000,00 laddove il valore indicato in detta relazione di stima sintetica è pari a Euro 300.950,00, per altro verso, non avrebbe dato conto di aver sottoposto la relazione di stima ad alcuna valutazione critica;
2. il motivo è fondato. Va premesso che a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di motivazione articolate in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile”, di motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sezioni Unite 8053/2014). La sentenza qui impugnata presenta una motivazione apparente nel riferimento ad imprecisate “modalità di calcolo di valore in comune commercio dell’immobile” e nel riferimento alle “condizioni dell’immobile”, all'”anno in esame” e alla “località” e incomprensibile nel riferimento agli “elementi economici riportati nella relazione di stima tecnica”. Per effetto di tali anomalie la conclusione per cui al fabbricato oggetto di stima è stato attribuito il valore di Euro 350.000,00 è affatto inspiegabile;
3. il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, assorbiti gli altri (con i quali vengono denunciate la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a, e la violazione dell’art. 2729 c.c.), la sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata con rinvio della causa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame oltre che per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021