Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1519 del 27/01/2014
Civile Sent. Sez. U Num. 1519 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SPIRITO ANGELO
Data pubblicazione: 27/01/2014
SENTENZA
sul ricorso 3374-2013 proposto da:
TREVES ROMUALDI ANNA MARIA, elettivamente domiciliata
2014
ROMA,
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studio
VIA
ANTONIO
ALLEGRI
dell’avvocato
DA
MASSIMO
CORREGGIO
G.
l,
ANDREUZZI,
presso
che
in
lo
la
rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente
contro
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INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE quale successore ex lege dell’INPDAP, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo
studio dell’avvocato ASSUMMA MARIA, che lo rappresenta e
difende, per delega a margine del controricorso;
nonchè contro
GIANGREGORIO ADRIANA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 664/2011 della CORTE DEI CONTI Seconda sezione giurisdizionale centrale ROMA,
depositata il 06/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito
l’Avvocato
Giuseppe
CIPRIANI
per
delega
dell’avvocato Maria Assumma;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
– controricorrente –
R.G. 3374/13
Svolgimento del processo
La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana accertò il diritto della sig. Treves a percepire l’indennità integrativa speciale in misura
intera su entrambi i trattamenti pensionistici da lei goduti. La sentenza fu
riformata dalla Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti.
Propone ricorso per cassazione la sig. Treves attraverso due motivi. Resiste con controricorso l’INPS.
A norma dell’ultimo comma dell’art. 111 Cost. “contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.
I due motivi svolti nel ricorso in esame neppure lambiscono il tema della
giurisdizione, bensì trattano: il primo, della nullità dell’atto d’appello
dell’INPDAP per tardiva notificazione; il secondo, del merito della questione pensionistica.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio
di cassazione.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C
3200,00, di cui C 3000,00 per compenso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014
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Motivi della decisione