Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1519 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. I, 23/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 23/01/2020), n.1519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33174/2018 proposto da:

A.C., elett.te domic. presso l’avv. Emiliano Benzi,

rappres. e difeso dall’avv. Alessandra Ballerini, con procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata il

6/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.C., cittadino della (OMISSIS), propose appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova, che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, argomentando dalle contraddizioni in cui era incorso il ricorrenti nelle varie dichiarazioni rese, e dall’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria ed umanitaria.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 6.4.2018, rigettò l’impugnazione, osservando che: la motivazione del Tribunale in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ai fini della protezione internazionale, innanzi alla Commissione e poi in sede giudiziaria, siccome contraddittorie, era condivisibile non essendo peraltro emersa l’ipotesi di erronea verbalizzazione o traduzione avanzata dal ricorrente; erano stati correttamente esclusi i presupposti della protezione sussidiaria sulla scorta delle informazioni acquisite da cui si desumeva l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente; non ricorrevano i presupposti del permesso umanitario, neppure allegati.

Il C. ricorre in cassazione con unico motivo.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

che:

Con l’unico motivo è denunziata la violazione dell’art. 2 Cost., art. 11 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici delle NU del 1966, art. 5, comma 6, del TU Imm., D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c ter, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e art. 19 TU Imm., e omesso esame della domanda di protezione umanitaria.

Al riguardo, il ricorrente si duole che la Corte d’appello: non abbia correttamente applicato il suddetto art. 11 del TU Imm., che legittima il permesso di soggiorno nel caso di “oggettive e gravi situazioni personali del ricorrente”, legate all’impossibilità dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, senza alcun legame causale con il Paese d’origine; non abbia tenuto conto del percorso d’integrazione compiuto e della sproporzione tra i due contesti di vita (rispetto al Paese di provenienza); non abbia considerato il transito in Libia e non abbia acquisito informazioni sulla sussistenza di motivi umanitari.

Il motivo è inammissibile per la mancata allegazione di specifiche situazioni integranti i presupposti della protezione umanitaria, avendo il ricorrente addotto generiche doglianze sulla situazione della Nigeria. Invero, il motivo investe genericamente anche l’omesso espletamento dei poteri istruttori sulla situazione socio-politica della Nigeria, senza tuttavia contenere una chiara censura della motivazione della Corte territoriale in ordine all’assunzione d’informazioni sulla suddetta questione.

Quanto alla dedotta sproporzione tra le condizioni del contesto sociale in Nigeria e quello in Italia, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico” (Cass., n. 3681/19; n. 27336/18).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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