Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1519 del 22/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1519 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4267/2017 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Sciacco Giovanna, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Lais,
elettivamente domiciliata in Roma alla via C. Monteverdi n. 20
presso lo studio dell’Avv. Federico Lais, per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 2799/34/16 depositata il 18 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 6 dicembre 2017.
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Data pubblicazione: 22/01/2018
ATTESO CHE
L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto
dell’appello erariale contro l’annullamento del diniego di rimborso
opposto a Giovanna Sciacco quanto a ritenute subite come
titolare di pensione nel triennio 1990-1992.
Il ricorso denuncia violazione dell’art. 9, comma 17, I. 289/2002,
art. 1, comma 665, I. 190/2014, per aver il giudice d’appello
ammesso il sostituito d’imposta al rimborso per il sisma siciliano
del dicembre 1990.
Il ricorso è infondato: il rimborso d’imposta previsto dall’art. 1,
comma 665, I. 190/2014 a favore dei soggetti colpiti dal sisma
siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non soltanto dal
sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, ma anche
dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di
lavoratore dipendente o equiparata, ciò corrispondendo
all’unitarietà del
rapporto sostanziale presupposto dalla
sostituzione d’imposta (Cass. 14406/2016 Rv. 640556, Cass.
15026/2017 Rv. 644551, Cass. 17472/2017 Rv. 644905).
La legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art.
16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha
testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex
art. 1, comma 665, cit. «i titolari di redditi di lavoro dipendente
nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto
dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a
concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in
ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della
ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso,
delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
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Il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.
- Il ricorso va respinto, con aggravio di spese; prenotando a
debito, l’Agenzia delle entrate non ha obbligo di versare
l’ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1quater, d.P.R. 115/2002 (Cass. 5955/2014 Rv. 630550, Cass.
1778/2016 Rv. 638714).
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla
controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C
1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.
P. Q. M.