Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1519 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27290-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLI giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2011 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 07/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato FISCHIONI PATRICIA per

delega dell’Avvocato FISCHIONI GIUSEPPE che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di indagini bancarie eseguite su conto corrente intestato a C.D., ma riferibile al padre C.G., l’Agenzia delle Entrate di Sondrio emetteva a carico di quest’ultimo due avvisi di accertamento ai fini Irpef per gli anni di imposta 2001 e 2002, contestando la disponibilità di “redditi diversi” non indicati in dichiarazione, dell’importo rispettivamente di Euro 576.436 e di Euro 20.104, derivanti da lavoro autonomo occasionale svolto nell’orbita delle attività imprenditoriali della società di famiglia operante nel settore dell’edilizia e nel settore immobiliare.

Contro gli avvisi di accertamento C.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio che lo accoglieva con sentenza n. 77 del 2009, ritenendo che l’obbligazione tributaria del socio si era estinta a seguito della adesione della società C.G. e C. snc al condono per gli anni dal 1997 al 2002 previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo rigettava con sentenza del 7.10.2011. Il giudice di appello ribadiva che il contribuente aveva provato che le disponibilità finanziarie risultanti dagli accertamenti bancari erano riconducibili alla attività imprenditoriale svolta nella società familiare, che si era avvalsa del condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 3 bis; in ordine alla disponibilità di ” redditi diversi” riteneva illegittima “la pretesa dell’Ufficio di ottenere l’applicazione del dettato di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui ha ritenuto che fosse precluso all’Amministrazione finanziaria la possibilità di accertare il maggior reddito del socio per il solo fatto che la società avesse aderito al “condono tombale” previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9; 2) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui ha posto a carico dell’Ufficio l’onere di dimostrare l’esistenza delle attività dalle quali sarebbero discesi i redditi recuperati a tassazione.

C.L. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo è fondato. In tema di condono fiscale, la presentazione di dichiarazione integrativa da parte di una società di persone non comporta, nei confronti dei soci, preclusioni all’accertamento dei redditi di partecipazione da loro percepiti, in quanto la formulazione della domanda di tale beneficio costituisce l’esercizio di un diritto dei contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, conseguendone, pertanto, l’irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersene ed il diritto – dovere dell’amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7134 del 26/03/2014, Rv. 630595).

2.Il secondo motivo è fondato.

La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2 non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all’art. 38 del medesimo D.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari). La presunzione legale in oggetto si articola secondo due diverse modalità, distintamente previste nella prima e nella seconda parte, secondo periodo, comma 1, citato art. 32: a) i “dati ed elementi” attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39, 40 e 41 (persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi accertati d’ufficio); b) la presunzione legale secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta delle scritture contabili (con la correzione apportata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 228 del 2014 che ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo). Mentre l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che “ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”. (in senso conforme Cass. Sez. 5 n. 22514 del 2013 ha ritenuto “priva di qualsivoglia riscontro normativo” la limitazione dell’ambito applicativo degli accertamenti bancari ai soli soggetti esercenti attività di impresa, artistica o professionale).

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha individuato il contribuente quale autore del versamento in contanti delle somme risultanti dal conto corrente; pertanto, avvalendosi legittimamente della presunzione stabilita dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2) lo ha ritenuto titolare del reddito corrispondente, che ha qualificato (senza esservi obbligata) quale “reddito diverso” derivante da attività di lavoro autonomo priva del requisito della abitualità (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. i)). Era conseguentemente onere del contribuente, a norma del stesso art. 32, fornire la prova che aveva tenuto conto di tale importo nella propria dichiarazione dei redditi, ovvero che si trattava di disponibilità reddituale esente da imposta.

La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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