Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15189 del 20/07/2015
Civile Sent. Sez. 6 Num. 15189 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO
SENTENZA
sul ricorso 23406-2013 proposto da:
DI FEBO ANNA MARIA(DP13NMR65P53F646E) elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO DI CARLO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI FEBO ALFONSO, in
persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
BAINSIZZA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO MELLINI,
Z653-
Data pubblicazione: 20/07/2015
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSIO DI CARLO giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 948/2012 del TRIBUNALE di PESCARA del
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Giorgio Di Carlo difensore della ricorrente che ha
chiesto la nullità del processo;
udito l’Avvocato Alessio Di Carlo difensore della controricorrente che
si riporta agli scritti.
Ric. 2013 n. 23406 sez. M1 – ud. 09-04-2015
-2-
21/07/2012, depositata il 23/07/2012;
Svolgimento del processo
Di Febo Anna Maria ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza della Corte d’appello dell’Aquila depositata il 26.6.13
inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del tribunale
di Pescara 948/12 che aveva accolto la domanda revocatoria di
alcuni contratti di compravendita immobiliare proposta nei di lei
confronti dal fallimento Di Febo Alfonso.
Il fallimento ha resistito con controricorso.
Motivi.
La ricorrente, sotto la generica indicazione di ” motivi”, privi di
rubrica e di ulteriore specificazione, censura genericamente
l’ordinanza impugnata richiamando i motivi di appello e solleva,
inoltre, questione di legittimità costituzionale – deve presumersi
dell’art 348 bis cpc nonostante ciò non sia specificato nel ricorso sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 24, 97 e 11 Cost.
Il ricorso si rivela inammissibile alla luce della giurisprudenza di
questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione, sia ordinario
che, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cpc, ha dichiarato
che straordinario, non è mai esperibile avverso l’ordinanza che
dichiari l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis cod. proc. civ.,
e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei
ostando, quanto all’esperibilità del ricorso ordinario, la lettera
dell’art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., che definisce
impugnabile unicamente la sentenza di primo grado (vedi le ampie
argomentazioni di Cass 8940/14).
Nel caso di specie la sentenza di 1° grado non risulta impugnata.
Anche a volere poi, in via di pure ipotesi, ritenere ammissibile il
ricorso, la questione di costituzionalità sarebbe comunque
manifestamente infondata in quanto basato sulla assunta violazione
del principio del doppio grado di giudizio che non è un principio di
livello costituzionale.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00 ed
euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al
casi in cui ne è consentita l’adozione, ovvero al di fuori di essi,
pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,0 ed euro 200,00 per
esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo
Roma, 9.4.2015
ex art. 13, comma 1 quater del DPR 115/02.