Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15189 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, (ud. 28/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16966/2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro

n. 1/a, presso l’avvocato Oddi Silvia, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.C., nella qualità di curatore speciale delle

minori Ca.Mi. e C.S., elettivamente domiciliata in

Roma, Via G. Pisanelli n. 2, presso il proprio Studio, rappresentata

e difesa dall’avvocato Delcogliano Erminia, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, Procuratore

Generale presso la Corte di Appello di Roma, S.E.,

Sindaco di Roma Capitale;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3050/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

FRANCESCA che ha concluso per l’inammissibilità, chiede inoltre ai

sensi dell’art. 363 c.p.c., che venga affermato il principio di

diritto per il quale nel caso in cui venga dichiarato lo stato di

adottabilità di due fratelli o sorelle venga individuata un’unica

famiglia idonea ad accoglierli;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Oddi Silvia che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Delcogliano Erminia che ha

chiesto il rigetto dl ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la dichiarazione di adottabilità delle minori S. e Ca.Mi.. I genitori avevano impugnato la sentenza di primo grado, sostanzialmente lamentando il mancato sostegno da parte dei servizi territoriali e il mancato espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.

La Corte ha affermato, per quel che interessa, al riguardo, che persiste una situazione di grave inadeguatezza di entrambi i genitori, inadeguatezza che aveva determinato l’intervento dei servizi territoriali nel 2013, e il trasferimento delle minori in casa famiglia, dalla quale la madre si era allontanata.

Sul padre, esclusivo ricorrente, la Corte rileva una personalità infantile e superficiale, l’inconsapevolezza della gravità della situazione e dei disagi anche fisici subiti dalle minori a causa della trascuratezza e inadeguatezza genitoriale che aveva accompagnato la prima fase della loro vita. Negli incontri con le minori è emersa la tendenza con la più grande di scaricarle responsabilità e d’investirla di problemi e, tuttavia, minimizzare tutti quelli che egli stesso dovrebbe affrontare. Il dedotto mancato supporto da parte dei servizi territoriali, infine, non è giustificato da alcuna specifica richiesta al riguardo.

Il nuovo nucleo familiare, all’interno del quale dovrebbero vivere le minori, è del tutto inadeguato, attesa la fragilità della nuova compagna e dei suoi genitori, la relativa insalubrità dell’immobile e l’incapacità di allevare e seguire le altre figlie piccole già allontanate e collocate in casa famiglia.

Il padre ha dimostrato una totale assenza di senso di responsabilità e di comprensione delle esigenze delle figlie, risulta privo di canoni educativi da trasmettere alle minori; ha sempre confidato sull’operato altrui e scaricato responsabilità su altri, ed in particolare sulla madre di cui ben conosceva le fragilità, analoghe, peraltro, a quelle che caratterizzano la personalità della nuova compagna.

In conclusione la Corte condivide l’indicazione del tribunale. Due anni di osservazione sono sufficienti per testare le possibilità di recupero della funzione genitoriale. Le minori hanno bisogno immediato di condizioni di vita che rispettino la loro crescita e le preservino da ulteriori danni. La più grande Mi., di otto anni, ha manifestato il desiderio di avere genitori buoni che si occupino di lei e della sorellina più piccola.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il C., affidandosi a due motivi. E’ stato depositato controricorso da parte del curatore speciale delle minori.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, per essere mancato al ricorrente il sostegno necessario al fine di assumere le competenze genitoriali necessarie e per non essergli stato fornito alloggio e sistemazione in casa famiglia od altro intervento.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, perchè non può ravvisarsi la condizione di abbandono delle figlie potendosi lui stesso e il suo nucleo familiare occuparsi di esse.

I motivi si rivelano entrambi inammissibili sia perchè del tutto generici e reiterativi di principi normativi senza alcun specifico aggancio alla fattispecie, sia perchè rivolti a richiedere un riesame non consentito dei fatti adeguatamente accertati dalla Corte d’Appello, sia perchè non miranti a colpire le rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate sulla radicale inidoneità, per ragioni specificamente indicate, del ricorrente e del nucleo familiare ove si vorrebbero collocare le minori.

Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Non può essere affermato il principio di diritto nell’interesse della legge richiesto dal Procuratore Generale perchè non rientrante nell’oggetto del giudizio, riguardante esclusivamente l’accertamento della situazione di abbandono.

La natura della controversia induce alla compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali del presente giudizio.

In caso di diffusione omettere generalità e riferimenti geografici.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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