Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15189 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17278-2018 proposto da:

EDILCO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVO MUSCARA’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3123/2017 della COMM.TRIB.REG. SICILIA

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Infisud, già srl Edilco, ricorre con tre motivi avversati dalla Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, in controversia relativa alla legittimità dell’avviso di rettifica di valore e di liquidazione di maggior imposta di registro su contratto di compravendita di un terreno edificabile, la CTR della Sicilia, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio contro la sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso, ha rideterminato il valore del bene in misura superiore al prezzo dichiarato in contratto pur se ridotta rispetto a quella accertata; la società ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 2697 c.c.. La contribuente, richiamata l’affermazione della CTR secondo cui “dall’esame degli atti e, principalmente, dalla stima dell’Agenzia del territorio, appaiono plausibili le motivazioni dell’ufficio che portano ad una maggiore valutazione complessiva rispetto a quanto dichiarato dalla parte contribuente, seppure inferiore all’accertato”, deduce che detta affermazione, in quanto mera “petizione di principio, sprovvista di qualunque pur embrionale vocazione esplicativa”, finisce per sollevare l’Agenzia dall’onere che le incombe, di provare il maggior valore del bene;

2. con il secondo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51 e dell’art. 2697 c.c.. La contribuente, richiamata ancora l’affermazione della CTR secondo cui “dall’esame degli atti e, principalmente, dalla stima dell’Agenzia del territorio, appaiono plausibili le motivazioni dell’ufficio che portano ad una maggiore valutazione complessiva rispetto a quanto dichiarato dalla parte contribuente, seppure inferiore all’accertato”, e richiamata l’affermazione immediatamente seguente la prima, secondo cui “Pertanto, in considerazione della forchetta (di valore) rilevata dai primi giudici nella stima dell’Agenzia del territorio, si ritiene più aderente alla realtà rideterminare il valore accertato riducendolo della percentuale del 25% con conseguente valutazione a meno di 20 Euro a mq”, deduce che dette affermazioni mostrano che la CTR “si è pronunciata favorevolmente alla parte pubblica pur riconoscendo espressamente che la difesa erariale non è stata in grado di offrire la prova piena circa il valore dell’atto assoggettato a controllo”. La contribuente svolge poi una serie di considerazioni riguardo all’asserito “difetto di collegamento concreto ed effettivo della stima dell’Agenzia del territorio con l’immobile oggetto di accertamento”;

3. con il terzo motivo di ricorso, viene lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Secondo la contribuente, la CTR “non illustra minimamente le ragioni della propria adesione alla perizia di stima dell’Ute e… non espone le ragioni sottese al parziale dissenso dalla perizia dell’UTE laddove dichiara il valore dell’operazione comunque inferiore a quello accertato dall’ufficio riducendo del 25% l’importo autoritativamente accertato”;

4. il terzo motivo di ricorso è fondato e va accolto con assorbimento del primo e del secondo. Si premette che a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di motivazione articolate in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile”, di motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”(Sezioni Unite 8053/2014). La motivazione della sentenza impugnata è, per un verso, perplessa, per altro verso, apodittica. Perplessa ossia non assertiva nella parte in cui parla delle ragioni dell’accertamento di maggior valore effettuato dall’ufficio come “apparentemente plausibili”; apodittica laddove afferma doversi ritenere “più aderente alla realtà rideterminare il valore accertato riducendolo della percentuale del 25%”;

3. in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame oltre che per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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