Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15188 del 20/07/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15188 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 17344-2014 proposto da:
KLAIN GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARLO DI NANNI, unitamente a se stesso, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI PIETRO SPA, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
SPALLANZANI, 22, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO
PROTO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO
BOCCHINI giusta procua a margine del ricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 20/07/2015
avverso il decreto n. 1244/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositato il 30/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Di Nanni Carlo difensore del ricorrente che si riporta
Giulio difensore di se stesso che si riporta agli scritti.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — Il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione allo
stato passivo del fallimento Di Pietro s.p.a. proposta dall'avv. Giulio
Klain in relazione al proprio credito per prestazioni professionali,
ammesso per soli C 2.641,72 per spese ed C 20.889,79 per competenze,
in privilegio, e per C 184,50 in chirografo, e non ammesso, invece, per
C 27.446,20 per spese ed C 207.679,90 per diritti e competenze.
Il Tribunale, dato atto che l'insinuazione al passivo era articolata
in una serie di domande di ammissione, contrassegnate dai nn. 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 194 e 314, ha ritenuto, in particolare, di
disattendere la prima (n. 154), riguardante una serie di decreti ingiuntivi
richiesti ed ottenuti dal legale, sul rilievo che gli importi pretesi da
quest'ultimo (C 10.740,68 per spese vive ed € 64.624,76 per diritti ed
onorari oltre accessori) erano superiori a quelli liquidati dal giudice nei
decreti ingiuntivi e mancava l'apposita notula dell'avv. Klein che
giustificasse i maggiori importi richiesti; quanto alle altre domande, ha
del pari escluso la sussistenza della prova del diritto perché, in
mancanza di documentazione della convenzione, dedotta
dall'opponente, secondo la quale la società gli avrebbe assicurato un
compenso di C 200,00 per ciascun atto di messa in mora nei confronti
Ric. 2014 n. 17344 sez. MI - ud. 24-02-2015
-2- agli scritti e chiede l'accoglimento del ricorso, udito l'Avvocato Klain di numerosi debitori della stessa, doveva ritenersi, in base al tenore
delle missive inviate dal legale a questi ultimi, che esclusivamente su di
essi — e non sulla società — si fosse convenuto che gravava l'onere del
compenso per il legale.
L'avv. Klain ha proposto ricorso per cassazione con due motivi 2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità
del ricorso per difetto di esposizione dei fatti di causa (art. 366, n. 3,
c.p.c.) sollevata dalla parte controricorrente — eccezione manifestamente smentita dal contenuto del ricorso.
3. — Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'omesso
esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è nel complesso
inammissibile, atteso che lo stesso ricorrente dichiara che intende
riferirsi all'omesso esame di documentazione costituente (...) la prova
ineludibile dei crediti vantati con le istanze di insinuazione disattese".
Invero la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in 1. 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al
"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla. motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processtiali. Tale anomalia si esaurisce nella
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella
"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
Ric. 2014 n. 17344 sez. MI - ud. 24-02-2015
-3- di censura, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso. "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014). L'omesso
esame di documenti, ancorché (asseritamente) decisivi, non rientra in
tale casisitica e dunque non può esser preso in considerazione.
Le censure del ricorrente, tuttavia, colgono nel segno allorché,
con riferimento alla domanda n. 154, criticano il ragionamento (del secondo cui, essendo i compensi pretesi dall'avv. Klein eccedenti quelli
liquidati con i decreti ingiuntivi emessi su sua richiesta nei confronti
dei debitori della Di Pietro s.p.a. e mancando una specifica nota spese
redatta dal legale, nessun compenso poteva spettare a quest'ultimo:
mentre logica vorrebbe che, una volta ammesso lo svolgimento della
prestazione documentato dai non contestati decreti ingiuntivi, fosse
riconosciuto almeno il compenso liquidato nei decreti stessi. Il vizio,
così individuato, del ragionamento dei giudici di merito configura,
appunto, l'ipotesi del "contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili".
4. — Il secondo motivo di ricorso è invece del tutto
inammissibile, consistendo nella deduzione della violazione di una serie
di principi e norme — artt. 2, 3, 24, 36, 111 Cost., 12 preleggi, 132 c.p.c.
— il cui aggancio con la fattispecie è solo genericamente evocato; la
denuncia del difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell'art. 132, n. 4,
c.p.c., è poi manifestamente contrastante con il contenuto del
provvedimento impugnato, che è invece — salvo quanto rilevato sopra
a proposito della domanda n. 154 — motivato>>;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al P.M.;
che gli avvocati di entrambe le parti hanno presentato memorie;
CONSIDERATO
Ric. 2014 n. 17344 sez. M1 – ud. 24-02-2015
-4-
curatore, prima, del giudice delegato, poi, e infine) del Tribunale
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta, non superato dalle osservazioni di cui alle memorie delle
parti: la prima delle quali — quella di parte ricorrente — trascura i rilievi
svolti nella relazione di cui sopra e la seconda — quella di parte
resistente — integra, inammissibilmente, la motivazione del
che sarà compito del giudice di rinvio integrare quella motivazione);
che il provvedimento impugnato va in conclusione cassato con
rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale emenderà il vizio
motivazionale sopra individuato e provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa
il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia,
anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio
2015.
provvedimento impugnato, piuttosto che sostenerla (fermo restando