Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15188 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 811/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.C., c.f. (OMISSIS), in proprio e quale erede di

P.P., C.A. c.f. (OMISSIS), in proprio e quale crede di

P.P., V.C. c.f. (OMISSIS) (n. q. di genitore e legale

rappresentante di Gianmaria C.) quale erede di P.P.,

PO.FA., cf. (OMISSIS) n. q. erede di C.R.,

elettivamente domiciliati in Roma viale G. Mazzini 88 presso lo

studio dell’avv. C. Anastasio rappresentati e difesi dall’avv. Paolo

Simoni che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6987/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI della LOMBARDIA depositata in data 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- I contribuenti hanno impugnato l’avviso di accertamento e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale con riferimento ad una compravendita nella quale essi (e la loro dante causa P.P.) sono parte venditrice, avvenuta in data 21 settembre 2010, di un immobile il cui valore è stato rideterminato dall’ufficio sulla base di valori OMI e secondo i risultati di una indagine finanziaria avviata sui conto correnti degli acquirenti.

I contribuenti hanno dedotto, tra l’altro, la non idoneità dei parametri utilizzati dall’Agenzia delle entrate per individuare il valore del bene. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Hanno proposto appello i contribuenti, che la CTR della Lombardia ha accolto, ritenendo che l’Agenzia delle entrate non abbia assolto l’onere probatorio a proprio carico, facendo ricorso a mere presunzioni tratte da indici non idonei alla stima.

In particolare ha rilevato che non è stata considerata la situazione reale dell’immobile, ricadente in una località soggetta ad infiltrazioni d’acqua e che gli assegni bancari e circolari il cui rilascio è stata ritenuto indicativo di pagamenti, portavano l’indicazione dei destinatari, sicchè è da escludere l’ipotesi di pagamenti “in nero”. La CTR ha altresì rilevato che l’atto deve essere considerato il legittimo anche per la omessa preventiva instaurazione del contraddittorio

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a tre motivi. Si sono costituti con controricorso i contribuenti. I controricorrenti hanno depositato memorie. La causa è stata trattata all’udienza camerale del 12 gennaio 2021.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità del ricorso. I controricorrenti deducono che il ricorso è tardivo poichè ad esso non si applica la sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9 in quanto per “controversie definibili” devono intendersi solo quelle nelle quali il contribuente abbia un interesse concreto alla definizione mentre i ricorrenti, essendo stati vittoriosi totalmente in grado d’appello, non avevano interesse alcuno a definire la controversia sensi dell’art. 11.

L’eccezione è infondata. Del citato art. 11, Il comma 1 dispone che: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione”. Liti definibili sono pertanto tutte quelle pendenti a prescindere da chi abbia avuto la vittoria nel grado di giudizio più recentemente definito. Del resto, errano i controricorrenti a ritenere che il soggetto vittorioso in appello non abbia interesse alla definizione (altro è che non intenda accedervi) posto che anche in cassazione l’esito della lite può essere ribaltato determinandosi così la soccombenza (definitiva) della parte vittoriosa nei gradi di merito.

3.1-Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.. Deduce che il giudice d’appello non ha tenuto conto che l’Agenzia può assolvere l’onere probatorio a suo carico anche mediante presunzioni e, a fronte di alcuni fatti pacifici, quali il rilascio di assegni bancari e circolari per Euro 242.288, prelevamenti in contanti per Euro 132.500, e accensione di mutuo per Euro 190.00, ha omesso di spiegare perchè non ha ritenuto valida la presunzione di cui si è avvalsa l’Agenzia.

Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello non ha violato la norma in materia di onere della prova avendo, invece, valutato il materiale probatorio ritenendolo insufficiente, in particolare ha considerato che l’Agenzia ha fatto ricorso, “a presunzioni tratte da indici non idonei alla stima”, perchè la zona è soggetta ad infiltrazioni d’acqua e ritenuto che gli assegni emessi, avendo l’indicazione dei beneficiari, non potevano considerarsi destinati a pagamenti in nero; ha pertanto esaminato le presunzioni allegate dall’Agenzia e le ha ritenute sprovviste dei requisiti idonei a dedurre dal fatto noto (assegni e altro) il maggior prezzo di vendita. La sufficienza della prova è stata esclusa sulla base dei documenti di riferimento, sicchè la censura tende a sollecitare un inammissibile riesame del merito.

4- Con il terzo motivo del ricorso, da esaminare logicamente per primo, si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, deducendo che la CTR non ha tenuto conto del materiale probatorio che avrebbe dovuto essere esaminato nel suo complesso, in particolare che non è stato menzionato nella sentenza impugnata che era stato acceso un mutuo.

Il motivo è infondato.

L’Agenzia non prospetta il fatto come decisivo, ma come elemento corroborante un ragionamento per presunzioni, affermando che la stipula del mutuo attribuisce maggiore “verosimiglianza” alla tesi di essa Agenzia in quanto bisognerebbe sommare il mutuo, le cifre degli assegni bancari e circolari emessi e dei prelievi in contanti.

Esplicitamente infatti si afferma in ricorso che la stipulazione di un contratto di mutuo può non essere in sè significativa ma assume ben altra rilevanza se inserita in un quadro di elementi che in modo univoco suggeriscono uno scostamento tra il valore reale e quello risultante dal contratto. In tale modo, per un verso ripropone la censura di cui al primo motivo, per altro propone una censura di insufficienza di motivazione, non più consentita dopo al riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 operata dalla L. n. 134 del 2012.

Come sopra si è detto, dalla sentenza impugnata risulta che la CTR ha esaminato il materiale probatorio sottoposto alla sua attenzione e ha concluso nel senso che si tratta di mere presunzioni tratte da indici non idonei alla stima, in particolare evidenziando che va esclusa la rilevanza degli assegni bancari ai fini di dimostrare il “pagamento in nero”. Ripercorrendo il ragionamento presuntivo che secondo l’ufficio dimostra il maggior valore dell’immobile e lamentando che sia stato trascurato uno degli elementi della compagine, (dandone maggior rilevo ad altro) si finisce per censurare il ragionamento logico posto dal giudice di merito alla base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e ciò si risolve, in sostanza, in una inammissibile richiesta di diversa valutazione dei medesimi elementi probatori (Cass. 13184/2020)

5.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis in quanto la CIR avrebbe erroneamente affermato la necessità di instaurare il contraddittorio, in mancanza del quale l’atto impositivo è illegittimo.

Il motivo poggia sulla corretta enunciazione del principio che l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo vige solo per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati occorre una specifica previsione normativa (Cass., sez. un., n. 24823/2015; Cass. n. 11283/2016, Cass. n. 6758/2017). Tuttavia, come la stessa Agenzia riconosce, si tratta di una seconda e autonoma ratio decidendi, che parte ricorrente ha l’onere di impugnare ma che, una volta respinti i motivi di ricorso avverso la ratio decidendi principale, è superfluo esaminare, perchè l’accoglimento del motivo non potrebbe comunque condurre all’annullamento della sentenza impugnata, consolidandosi l’autonoma ragione decisoria oggetto delle censure respinte (Cass. n. 15350/2017; Cass. 15399/2018).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.200,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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