Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15187 del 20/07/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15187 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
■ I1
sul ricorso 11281-2011 proposto da:
COIMA SRL 00560330920 in persona dell’amministratore unico e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73/75, presso lo studio
dell’avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta procura speciale alle liti a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
LIGESTRA SRL 08881841004 – società con unico socio – soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Fintecna SpA e cessionaria
del patrimonio di EFIM in 1.c.a. e della sua controllata Alumix SpA in
1.c.a. in persona del Consigliere Delegato e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
2.A
A5
Data pubblicazione: 20/07/2015
BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato CARMINE
BEVILACQUA, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al
controricorso;
– contraricorrente –
ROMA del 21.5.2010, depositata il 21/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Massimo Petroni (per delega
avv. Carmine Bevilacqua) che si riporta al controricorso.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — La Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame
avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con cui era stata
respinta l'opposizione proposta nel febbraio 1999 dalla Coima s.r.l. allo
stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Alumix
s.p.a., relativa ad un credito di f 2.299.121.240.
La Coima ha quindi proposto ricorso per cassazione con un
solo, complesso motivo. La Alumix in 1.c.a. ha resistito con
controricorso.
2. — Il ricorso è inammissibile perché tardivo, essendo stato
presentato all'ufficio postale per la notifica, ai sensi della 1. 21 gennaio
1994, n. 53, il 26 aprile 2011, a fronte della notifica della sentenza di
appello eseguita il 23 febbraio precedente, dunque oltre il termine di
trenta giorni previsto dall'art. 99, quinto comma, 1. fallim. (cfr., da ult.,
Cass. 6969/2011, 8875/2006, 2436/2006, 13435/2003) nel testo, Ric. 2011 n. 11281 sez. M1 - ud. 24-02-2015
-2- avverso la sentenza n. 2669/2010 della CORTE D'APPELLO di applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma introdotta con i decreti
legislativi 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169.>>;
che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al P.M.;
che non sono state presentate memorie o conclusioni scritte;
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con
condanna della parte ricorrente alle spese processuali,liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, liquidate in € 10.100,00, di cui €
10.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori
di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio
2015.
CONSIDERATO