Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15187 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.20/06/2017), n. 15187
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EUROGUSSASPHALT s.r.l., in liq., in persona del l.r.p.t., rappr. e
dif. dall’avv. Carlo Alberto Feggi, elett. dom. in Arsago Seprio
(Varese), presso lo studio del medesimo, in via Roma n. 43, come da
procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
M.A., COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO EUROGUSSASPHALT
s.r.l., in liq.;
– intimati –
per la cassazione del decreto Trib. Milano 18.12.2013, in R.G. n.
205/13;
viste le conclusioni del Procuratore generale, in persona della
Dott.ssa Soldi Anna Maria, che ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 19 aprile 2017 dal Consigliere relatore Dott. FERRO Massimo.
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta D. 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo
Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. la società EUROGUSSASPHALT s.r.l. impugna il Decreto Trib. Milano 18.12.2013 con cui è stata dichiarata inammissibile la propria domanda di concordato preventivo, in difetto dei presupposti di cui alla L.Fall., artt. 160 e 161, contestati al debitore in punto di omesso deposito delle somme prescritte, omessa previsione di pagamento di crediti privilegiati senza attestazione qualificata di incapienza, erronea graduazione dei crediti per classi, pur senza dichiarare il contestuale fallimento;
2. nei due motivi la ricorrente deduce l’erroneità del provvedimento ove esso ha sovrapposto una propria valutazione anticipala, rispetto a quella di spettanza dei creditori, sulla fattibilità ed evitato di replicare alle integrazioni recate dal debitore sui punti della falcidia dei privilegiati ed in particolare dei crediti fiscali.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. la questione dell’autonoma impugnabilità della pronuncia negativa con l’effetto di non ammissione è il caso affrontato da Cass. s.u. 27073/2016 per la quale “il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi della L.Fall., art. 162, comma 2, (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.” e che tale indirizzo deve essere ribadito;
2. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017