Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15187 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 810/2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.P., c.f. (OMISSIS), e CO.IG. c.f. (OMISSIS))

elettivamente domiciliati in Roma, via Donatello 71 presso lo studio

dell’avv. Francesco Giorgio Zanardelli che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6985/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA depositata in data 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- I contribuenti hanno impugnato l’avviso di accertamento e liquidazione imposta di registro, ipotecaria e catastale con riferimento ad una compravendita, nella quale essi sono parte acquirente, avvenuta in data 21 settembre 2010, di un immobile il cui valore è stato rideterminato dall’ufficio sulla base di valori OMI e secondo i risultati di una indagine finanziaria avviata sui conti correnti degli acquirenti.

I contribuenti hanno dedotto la non idoneità dei parametri utilizzati dall’Agenzia delle entrate per individuare il valore del bene. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Hanno proposto appello i contribuenti, che la CTR della Lombardia ha accolto, ritenendo che l’Agenzia delle entrate non abbia assolto l’onere probatorio a proprio carico, facendo ricorso a mere presunzioni tratte da indici non idonei alla stima. In particolare ha rilevato che non è stata considerata la situazione reale dell’immobile, ricadente in una località soggetta a infiltrazioni d’acqua e che gli assegni bancari e circolari, il cui rilascio è stata ritenuto indicativo di pagamenti, portavano l’indicazione dei destinatari, sicchè è da escludere l’ipotesi di pagamenti “in nero”.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a tre motivi. Si sono costituti con controricorso i contribuenti. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 12 gennaio 2021.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Preliminarmente sulla eccezione di inammissibilità del ricorso. I controricorrenti deducono che il ricorso per cassazione sembra essere rivolto non già avverso la sentenza che li riguarda (n. 6985/2016) ma avverso la sentenza n. 6987/2016 emessa nei confronti dei venditori, posto che i separati ricorsi di acquirenti e venditori non sono stati riuniti nei gradi di merito e le due sentenze, sebbene con lo stesso esito, sono fondati su motivazioni parzialmente diverse. L’eccezione è infondata. L’Agenzia, pur dichiarando di volere effettuare una litis denuntiatio nei confronti di Ca.An., Ro. e Ca., quali eredi di P.P., notificando però l’atto solo ai difensori degli odierni controricorrenti, ha chiaramente impugnato la sentenza che riguarda gli acquirenti C. e Co., indicandola nella intestazione del ricorso e pur se in taluni passaggi si riferisce ad argomenti che non sono stati spesi nella sentenza qui in esame. Questo tuttavia – come appresso si dirà – comporta la inammissibilità del singolo motivo e non dell’intero ricorso.

3.1-Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.. Deduce che il giudice d’appello non ha tenuto conto che l’Agenzia può assolvere l’onere probatorio a suo carico anche mediante presunzioni e, a fronte di alcuni fatti pacifici, quali il rilascio di assegni bancari e circolari per Euro 242.288,00 prelevamenti in contanti per Euro 132.500,00 e accensione di mutuo per Euro 190.00,00 ha omesso di spiegare perchè non ha ritenuto valida la presunzione di cui si è avvalsa l’Agenzia.

Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello non ha violato la norma in materia di onere della prova avendo, invece, valutato il materiale probatorio ritenendolo insufficiente, in particolare ha considerato che l’Agenzia ha fatto ricorso “a presunzioni tratte da indici non idonei alla stima”, perchè la zona è soggetta a infiltrazioni d’acqua e ritenuto che gli assegni emessi avendo l’indicazione dei beneficiari non potevano considerarsi destinati a pagamenti in nero; ha pertanto esaminato le presunzioni allegate dall’Agenzia e le ha ritenute sprovviste dei requisiti idonei a dedurre dal fatto noto (assegni e altro) il maggior prezzo di vendita. La sufficienza della prova è stata esclusa sulla base dei documenti di riferimento, sicchè la censura tende a sollecitare un inammissibile riesame del merito.

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis in quanto la CFR avrebbe erroneamente affermato la necessità di instaurare il contraddittorio, in mancanza del quale l’atto impositivo è illegittimo. Si tratta, come sopra si è accennato, di un passaggio che non si rinviene nella sentenza impugnata – secondo i controricorrenti vi sarebbe una confusione con la sentenza emessa nei confronti dei venditori – e la proposizione del motivo è quindi inammissibile.

5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, deducendo che la CFR non ha tenuto conto del materiale probatorio che avrebbe dovuto essere esaminato nel suo complesso, in particolare che non è stato menzionato nella sentenza impugnata che era stato acceso un mutuo.

Il motivo è infondato.

L’Agenzia non prospetta il fatto come decisivo, ma come elemento corroborante un ragionamento per presunzioni, affermando che la stipula del mutuo attribuisce maggiore “verosimiglianza” alla tesi di essa Agenzia in quanto bisognerebbe sommare il mutuo, le cifre degli assegni bancari e circolari emessi e dei prelievi in contanti.

Esplicitamente infatti si afferma in ricorso che la stipulazione di un contratto di mutuo può non essere in sè significativa ma assume ben altra rilevanza se inserita in un quadro di elementi che in modo univoco suggeriscono uno scostamento tra il valore reale e quello risultante dal contratto. In tale modo, per un verso ripropone la censura di cui al primo motivo, per altro propone una censura di insufficienza di motivazione, non più consentita dopo al riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 operata dalla L. n. 134 del 2012.

Come sopra si è detto, dalla sentenza impugnata risulta che la CFR ha esaminato il materiale probatorio sottoposto alla sua attenzione e ha concluso nel senso che si tratta di mere presunzioni tratte da indici non idonei alla stima, in particolare evidenziando che va esclusa la rilevanza degli assegni bancari ai fini di dimostrare il “pagamento in nero”. Ripercorrendo il ragionamento presuntivo che secondo l’ufficio dimostra il maggior valore dell’immobile e lamentando che sia stato trascurato uno degli elementi della compagine, (dando maggior rilevo ad altro) si finisce per censurare il ragionamento logico posto dal giudice di merito alla base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e ciò si risolve, in sostanza, in una inammissibile richiesta di diversa valutazione dei medesimi elementi probatori (Cass. 13184/2020).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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