Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15186 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

F.lli V. di V.A. & C. s.a.s., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Camnia (Napoli – Sezione staccata di Salerno), Sez. 4, n. 202/4/11

del 4 aprile 2011, depositata il 15 aprile 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 7 luglio 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda l’azione di recupero del credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8 con atto notificato il 17 dicembre 2007, credito esposto dalla società contribuente nella dichiarazione del 2001, ma concretamente utilizzato mediante (eccedente, e quindi recuperabile) compensazione negli anni 2005 e 2006.

La società opponeva la decadenza D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43 e la non prorogabilità nella specie del termine ivi previsto avendo la società presentato domanda di condono tombale per gli anni 2001 e 2002. La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. La società contribuente non si è costituita. L’Avvocatura erariale ha depositato nota spese.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 del quale il giudice di merito avrebbe fatto erronea applicazione, in quanto il recupero del credito d’imposta è fattispecie giuridica del tutto diversa da quella dell’azione di accertamento fiscale e non è soggetta ad un termine di decadenza, ma solo al termine ordinario di prescrizione decennale: in ogni caso il dies a quo per la verifica dell’eventualmente intervenuta decadenza andrebbe individuata nel momento dell’utilizzo indebito del credito d’imposta e non nella relativa dichiarazione.

2. Il motivo è fondato nel sensi di cui alle seguenti considerazioni.

2.1. Questa Corte ha ritenuto che sussista una sostanziale equiparazione tra tale atto accertativo della pretesa tributaria, con natura impositiva, e l’avviso di accertamento e su questa base ha ritenuto applicabile anche con riferimento al recupero credito di cui si discute il termine previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (v. Cass. n. 15634 del 2014e n. 19561 del 2014).

2.2. Siffatta equiparazione comporta necessariamente che anche il “potere di recupero del credito di imposta” sia sottoposto ad un termine di decadenza come lo è il “potere di accertamento fiscale”.

2.3. Il termine in questione non può essere diverso, quanto a durata, da quello previsto per il “potere di accertamento” dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 ma non può che essere diverso per quanto riguarda l’individuazione del dies a quo: ed invero se non si verifica l’indebito utilizzo del credito d’imposta (come nel caso di specie, determinato dall’eccedenza delle somme utilizzate in compensazione negli anni 2005 e 2006) il “potere di recupero” spettante all’amministrazione nemmeno può sorgere. Sicchè non ha senso parametrare il decorso del termine al tempo di presentazione della dichiarazione (nella fattispecie il 2001), quando non esistevano le condizioni legittimanti l’azione di recupero.

3. Pertanto poichè l’azione dell’amministrazione del recupero credito d’imposta nel caso di specie si è svolta comunque nel termine di decadenza, in ragione della necessaria individuazione del dies a quo nel tempo dell’effettivo utilizzo del credito d’imposta (2005 e 2006), il ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo, relativo all’applicabilità della proroga biennale disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 10.

4. La sentenza impugnata deve essere cassata e ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.

5. L’assenza di precedenti specifici giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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