Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15186 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, (ud. 27/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) S.P.A., (P.I. (OMISSIS))Min persona del

Curatore Fallimentare dott.ssa S.R. elettivamente

domiciliato in Roma, viale Xxi Aprile n. 11, presso l’avvocato

Morrone Corrado, rappresentato e difeso dall’avvocato Greco Pietro,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), in persona curatore

avv. M.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via P. L.

Cattolica n. 3, presso l’avvocato Ciufolini Alessandro,

rappresentata e difesa dall’avvocato Durante Olga, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,

depositata il 07/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dl cons. DI MARZIO MAURO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PIETRO GRECO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A., dichiarato dal Tribunale di Cosenza, ha proposto impugnazione per revocazione, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A., dichiarato dal Tribunale di Vibo Valentia, contro l’ordinanza del 7 gennaio 2013 con cui questa Corte, pronunciando sul regolamento d’ufficio promosso dallo stesso Tribunale di Cosenza, ha risolto il conflitto in favore del Tribunale di Vibo Valentia e conseguentemente cassato senza rinvio la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata dal Tribunale di Cosenza.

Ha ritenuto la Corte di cassazione, nell’ordinanza impugnata per revocazione:

-) che la società aveva trasferito la propria sede da (OMISSIS) (circondario di (OMISSIS)), dove si trovava lo stabilimento produttivo, a (OMISSIS) (circondario di (OMISSIS)), per poi ritrasferirla a (OMISSIS) nel corso dell’anno antecedente al ricorso per dichiarazione di fallimento;

-) che tale ultimo trasferimento era irrilevante ai sensi della L. Fall., art. 9, comma 2;

-) che risultava provata la coincidenza della sede legale in (OMISSIS) con quella effettiva, dal momento che il collegio sindacale di (OMISSIS) S.p.A. aveva chiesto al Tribunale di Vibo Valentia la nomina di un amministratore giudiziario in considerazione dell’impossibilità di funzionamento e dell’inattività dell’assemblea, la quale avrebbe dovuto pertanto deliberare lo scioglimento e la liquidazione della società;

-) che il provvedimento giudiziale di nomina dell’amministratore giudiziario aveva definitivamente fissato in (OMISSIS) il centro direttivo ed amministrativo della società;

-) che la mancanza del provvedimento di liquidazione era dipeso dalla scelta dell’amministratore giudiziario di chiedere il fallimento della società;

-) che andava fatta applicazione analogica del principio secondo cui, in caso di liquidazione, la competenza alla dichiarazione di fallimento si radica laddove la liquidazione ha luogo.

Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A., dichiarato dal Tribunale di Vibo Valentia, ha resistito con controricorso.

Il Fallimento ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Sostiene il Fallimento ricorrente che l’ordinanza impugnata si fonderebbe su due errori di fatto e su un errore di percezione:

-) il primo errore di fatto discenderebbe dal travisamento di una visura camerale, dalla quale la Corte avrebbe desunto che alla data del 2 dicembre 2010 era cessata ogni attività presso lo stabilimento di (OMISSIS), mentre detto documento, letto nella sua interezza, riferiva soltanto che l’unità locale dislocata in (OMISSIS) era cessata per ricongiungimento della sede legale con quella operativa;

-) il secondo errore di fatto sarebbe ravvisabile nell’affermazione, priva di qualunque riscontro negli atti, secondo cui l’amministratore avrebbe ricevuto la consegna delle scritture contabili e della documentazione amministrativa;

-) l’errore di percezione consisterebbe nell’avere la Corte travisato l’estensione dei poteri affidati all’amministratore giudiziario, dal momento che il Tribunale di Vibo gli aveva demandato il compito di convocare l’assemblea al fine di proporre la liquidazione della società ovvero la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – In tema di revocazione, rammentata la distinzione (per la quale v. Cass. 30 luglio 2014, n. 17402; Cass. 29 aprile 2016, n. 8472) tra giudizio di fatto (tutto ciò che attiene all’accertamento della verità di “fatti bruti”, fatti, dunque, accaduti nel mondo fenomenico, ai quali si addice per l’appunto il predicato di “vero” o “falso”) e giudizio di diritto (tutto quanto attiene all’applicazione di norme e, così, all’individuazione della norma applicabile al caso concreto; alla sua interpretazione; alla sussunzione dei fatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all’individuazione delle conseguenze da quella norma previste), deve in generale osservarsi che l’errore revocatorio ricorre in presenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente percepibile, che attiene all’accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo, al quale la parte interessata intende ricollegare effetti giuridici a sè favorevoli, all’esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata.

L’errore revocatorio deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive e, meno che mai, della ricognizione dell’attività ermeneutica svolta (Cass., Sez. U., 10 agosto 2000, n. 561; Cass. 1 marzo 2005, n. 4295; Cass. 18 settembre 2008, n. 23856; Cass., Sez. U., 7 marzo 2016, n. 4413). Detto errore non può perciò mai consistere in un’inesatta valutazione delle risultanze processuali (integrando essa, semmai, un vizio motivazionale), giacchè la valutazione implica di per sè una ponderazione tra più possibili letture, e dunque esclude in radice la configurabilità dell’errore in discorso.

Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore revocatorio, il quale ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, si svela nel contrasto – tale da presentarsi in termini di esclusione reciproca – tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice.

Inoltre, il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito un punto controverso sul quale la decisione ebbe a pronunciarsi: sicchè non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. 15 dicembre 2011, n. 27094).

2.2. – Orbene, nel caso in esame, i pretesi errori revocatori, anzitutto, non sono decisivi, dal momento che essi attengono non già al nucleo centrale della decisione, ma ad un segmento della motivazione obbiettivamente svolto ad abundantiam.

Ed infatti, la motivazione posta da questa Corte a sostegno dell’ordinanza impugnata si può suddividere in due distinti segmenti:

-) quello in cui si dice che la società aveva sede legale a (OMISSIS) (con conseguente operatività della presunzione, desunta dalla L. Fall., art. 9, comma 1, di coincidenza della sede legale con quella effettiva: Cass. 6 novembre 2014, n. 23719; Cass. 17 ottobre 2016, n. 20938) e che il trasferimento a (OMISSIS), avvenuto entro l’anno antecedente all’istanza di fallimento, era irrilevante, avuto riguardo alla previsione di cui alla L. Fall., art. 9, comma 2;

-) quello in cui si sostiene che, in ogni caso, la sede effettiva era realmente collocata a (OMISSIS), avuto riguardo alla nomina dell’amministratore giudiziario ad opera del Tribunale di Vibo Valentia ed all’inattività presso lo stabilimento di (OMISSIS).

E’ dunque evidente che il primo segmento della motivazione è di per sè autosufficiente, fondandosi sulla presunzione di coincidenza della sede legale e di quella effettiva: presunzione – vale qui aggiungere – non contraddetta da decisivi elementi di segno diverso. Viceversa, come si premetteva, il secondo segmento della motivazione, in cui si dice che, al di là della presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva, l’una e l’altra coincidevano in concreto, ha una funzione di semplice rinforzo e, cioè, è svolta ad abundantiam.

E va da sè che l’ipotetico errore concernente una motivazione svolta soltanto ad abundantiam non può essere decisivo, sicchè la revocazione è inammissibile.

2.3. – D’altro canto, quelli che il ricorrente ha indicato come errori revocatori tali non sono, giacchè essi si collocano dal versante del complessivo governo del materiale probatorio preso in considerazione della Corte di cassazione.

In effetti il ragionamento svolto (come si è detto ad abundantiam) nell’ordinanza impugnata si compendia in ciò, che il collegio sindacale aveva chiesto al Tribunale di Vibo Valentia la nomina di un amministratore giudiziario, sicchè la nomina dell’amministratore da parte di detto Tribunale, sul presupposto che esso fosse territorialmente competente per essere dislocata la sede in (OMISSIS), radicava perciò stesso definitivamente nel circondario di Vibo Valentia l’attività direttiva della società a mezzo dell’amministratore giudiziario.

A fronte di ciò l’operazione posta in essere dal ricorrente è consistita nel parcellizzare e sottoporre a conseguente critica specifici frammentati passaggi del complessivo giudizio di fatto compiuto dalla Corte: quello concernente la cessazione dell’attività in (OMISSIS), che invece non sarebbe cessata; quello concernente la consegna delle scritture contabili e della documentazione amministrativa all’amministratore giudiziario, consegna che non risulterebbe dagli atti; quella concernente la latitudine dei poteri affidati dal Tribunale di Vibo Valentia all’amministratore giudiziario, che l’ordinanza della Corte di cassazione avrebbe frainteso.

Ma, in effetti, la Corte di cassazione ha svolto una valutazione complessiva, essenzialmente incentrata sul rilievo che l’amministratore giudiziario era stato nominato dal Tribunale di Vibo Valentia, il quale aveva “riscontrato una perdurante situazione di crisi aziendale che avrebbe dovuto già determinare la messa in liquidazione e l’avvio di procedure concorsuali”, e che detta nomina aveva “inoltre definitivamente polarizzato il centro direttivo ed amministrativo della società, sia pure nella sua fase terminale, presso il circondario di Vibo Valentia”.

Ne discende che, per il tramite dei denunciati errori commessi, il ricorrente ha in definitiva inteso rimettere inammissibilmente in discussione la complessiva valutazione della Corte di cassazione in ordine al radicamento della competenza del Tribunale di Vibo Valentia a dichiarare il fallimento in dipendenza della concentrazione dei poteri direttivi della società in mano all’amministratore giudiziario.

2.4. – Ed inoltre, anche i tre errori denunciati, pur singolarmente considerati, non sono errori revocatori:

-) quanto al primo, è lo stesso ricorrente a riconoscere che la visura camerale, a pagina 17, riferiva della “cessazione di ogni attività”, affermazione che viceversa avrebbe dovuto, secondo lo stesso ricorrente, essere letta nel contesto delle risultanze desunte dalle pagine 14-16 della visura camerale, da cui emergerebbe che detta cessazione era da intendere riferita alla unità locale di (OMISSIS) per effetto del ricongiungimento della sede legale (a seguito del trasferimento da (OMISSIS)) con quella effettiva; sicchè qui non si tratta di un errore di percezione di un “fatto bruto”, ma semmai di un ipotetico errore di valutazione delle risultanze documentali ritraibili dal documento menzionato;

-) quanto al secondo, la Corte ha affermato che l’amministratore giudiziario “riceveva in consegna le scritture contabili e la documentazione amministrativa al fine di provvedere al suo mandato, proponendo istanza di fallimento”, ma non ha affatto detto che simile circostanza si potesse desumere dagli atti di causa, ben potendosi intendere l’affermazione trascritta come fondata su una valutazione presuntiva, tale da dimostrare che l’amministratore, essendo stato nominato ed avendo proposto istanza di fallimento, senz’altro aveva acquisito e scrutinato le scritture contabili e la documentazione amministrativa; e, non risultando affatto incontrastabilmente escluso che l’amministratore avesse avuto in consegna detta documentazione, bene la Corte poteva presumere il verificarsi della circostanza;

-) quanto al terzo, si sostiene che la Corte di Cassazione avrebbe frainteso i poteri affidati dal Tribunale all’amministratore, che non era stato incaricato di provvedere alla liquidazione o, in alternativa, di instare per la dichiarazione di fallimento, ma era stato incaricato di rendere il conto, di convocare e presiedere l’assemblea per proporre la messa in liquidazione della società e/o la sua ammissione ad una procedura concorsuale; ma anche in questo caso è evidente che la Corte non ha affatto travisato il significato del provvedimento del tribunale, ma ne ha semplicemente sintetizzato il ritenuto senso, per quanto rilevante ai fini della decisione del regolamento di competenza, con la conseguenza che anche in questo caso la sussistenza di un errore revocatorio, nel senso precedentemente indicato, va esclusa.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese sostenute per questo giudizio di revocazione, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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