Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15186 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17638-2014 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 17/2014 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

FIRENZE, depositata il 03/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. C.P. impugnava l’avviso di accertamento notificato il 9 agosto 1988 con cui era stato rettificato, ai fini dell’Invim e dell’imposta di registro, il valore di alcuni cespiti immobiliari. Il provvedimento aveva ad oggetto l’atto di divisione registrato il 21 dicembre 1987 in conseguenza del decreto di omologa della separazione tra coniugi. Sosteneva la contribuente che il valore accertato dall’ufficio era basato sulla sola stima Ute e che il valore effettivo era inferiore.

La commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’ufficio, la commissione tributaria di secondo grado lo accoglieva. La contribuente proponeva ricorso alla commissione tributaria centrale, la quale lo rigettava sul rilievo della attendibilità dei valori espressi dalla stima dell’Ute e della mancanza di elementi contrari addotti dalla parte. Quanto al motivo basato sulla non assoggettabilità ad imposizione delle assegnazioni derivanti dal procedimento di separazione tra i coniugi, osservava la CTC che la domanda era stata introdotta per la prima volta nella memoria illustrativa e si trattava, quindi, di motivo nuovo inutilizzabile in tale fase del processo, non essendo stato neppure menzionato nell’istanza di trattazione della controversia presentata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 73, comma 2, e art. 75.

2. Avverso la sentenza della CTC propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1,.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene che la commissione tributaria centrale ha omesso di esprimere un giudizio di merito sugli elementi che avevano sorretto la pretesa erariale a fronte di quanto argomentato dalla parte sin dal primo grado. In particolare era stato dedotto che la stima dell’UTE non avrebbe potuto essere ritenuta idonea a supportare la rettifica di valore degli immobili operata dall’ufficio del registro dato che la valutazione dei beni al 1974, pari a lire 1.400.000 corrispondente alla quota di 2/9, era del tùtto in linea con quella successiva del 1982 pari a lire 6.800.000 per 9/9.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57, 58, 73 e 75 e del D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 25 e 26. Sostiene che la CTC ha errato nel dichiarare inammissibile il motivo di diritto avente ad oggetto la non assoggettabilità ad imposta degli atti di divisione conseguenti alla omologazione della sentenza di separazione. Invero nel procedimento disciplinato dal D.P.R. n. 636 del 1972 non vigeva la regola della preclusione delle domande nuove proponibili innanzi alla commissione tributaria centrale ed, inoltre, erroneamente la CTC ha ritenuto che la domanda fosse stata introdotta solo con la memoria illustrativa e non già con l’atto introduttivo del giudizio poichè, analizzando il contenuto del ricorso proposto innanzi alla medesima commissione tributaria centrale, si evinceva che la parte aveva precisato che le assegnazioni di beni a seguito di separazione tra coniugi non risultavano assoggettati a tassazione. Il fatto che non fosse stata richiamata esplicitamente la norma di riferimento non significava che il motivo di diritto non fosse stato ritualmente formulato già nel ricorso. Inoltre si doveva considerare che la memoria era il primo atto di causa proposto.dalla difesa tecnica a seguito del mandato conferito dalla parte ed il deposito di tale memoria rappresentava il momento a decorrere dal quale avrebbe potuto essere valutata la sussistenza di una eventuale preclusione processuale connessa ad una mutatio libelli che, peraltro, neppure si era verificata.

3. In ordine al primo motivo di ricorso osserva la Corte che il motivo proposto innanzi alla CTC avente ad oggetto la rivalutazione del cespite era inammissibile poichè il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26, nel rispetto dei principi fissati con la L. delega n. 828 del 1971, art. 10, sottrae alla cognizione

della commissione tributaria centrale le questioni di fatto relative

a valutazioni estimative o alla individuazione dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo. Ora, posto che la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare, la sentenza della CTC che, confermando la sentenza oggetto di impugnazione, ha pronunciato sul punto della valutazione estimativa dei cespiti andrebbe cassata senza rinvio, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado dichiarativa della legittimità del provvedimento impositivo (cfr. Cass. n. 24047 del 13/11/2009). Tuttavia non vi è luogo per la declaratora di inammissibilità dell’appello proposto poichè tale pronuncia si risolverebbe in una inammissibile reformatio in peius e, dunque, si impone il mero rigetto del motivo proposto.

4. Il secondo motivo è infondato per la ragione che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19 bis, aggiunto dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 11, consente al contribuente di integrare, soltanto nel giudizio di primo grado, i motivi proposti con il ricorso a contestazione della pretesa tributaria, fino alla data di comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (ed anche ulteriormente ove ricorrano determinate incertezze), sicchè è inammissibile la successiva deduzione, innanzi alla commissione tributaria di secondo grado o a quella centrale di motivi non proposti nel giudizio di primo grado ed è ugualmente inammissibile la prospettazione di nuove ragioni che implichino la valutazione di fatti e situazioni in tale sede non dedotti (Cass. n. 14074 del 08/07/2016; Cass. n. 2646 del 13/03/1987).

5. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancanza di attività difensiva da parte dell’agenzia delle entrate. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presuppoti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 16 luglio 2020

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