Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15186 del 01/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22513/2015 proposto da:
COMUNE DI BARI, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Amoruso dell’Avvocatura
comunale elettivamente domiciliato in Roma via Nizza 53 presso lo
studio dell’avv. Fabio Caiaffa;
– ricorrente –
contro
PUBBLIANGIE GROUP s.r.l., (c.f. (OMISSIS)) con sede in (OMISSIS) in
persona dall’amministratore unico e legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito A. Martielli
elettivamente domiciliata in Roma via Cicerone 28 presso lo studio
legale Di Benedetto & Associati;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 389/03/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALI della PUGLIA depositata in data 23 febbraio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.- La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla TARSI: per l’anno di imposta 2010, deducendo la carenza del presupposto impositivo e in ogni caso l’errore nel calcolo degli importi
e dell’area tassabile. Il ricorso è stato accolto in primo grado.
Ha proposto appello il Comune e la CFR della Puglia, con sentenza depositata in data 23.2.2015, ha confermato la sentenza di primo grado.
2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune. Ha resistito con controricorso la società contribuente. Successivamente il Comune di Bari ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso redatto in data 26/07/2018. La causa è stata trattata alla adunanza camerale del 12 gennaio 2021. Con l’atto di rinuncia al ricorso e contestuale accettazione depositato in atti, il Comune ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. con compensazione totale delle spese, in ragione dell’accordo accordo conciliativo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48 e ss. intervenuto tra le parti in data 2 luglio 2018.
L’istanza è firmata dal legale rappresentante della società e dal Sindaco del Comune di Bari e le firme sono autenticate dai rispettivi difensori; ad essa è allegato il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti; il Comune riferisce che la società ha provveduto al pagamento di quanto previsto nell’accordo conciliativo che si è quindi perfezionato.
L’atto di rinuncia soddisfa pertanto i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. e si deve di conseguenza dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, stante l’accordo intervenuto tra le parti sul punto.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del giudizio e compensa interamente tra le parti le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021