Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15185 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 23/06/2010), n.15185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Immobiliare San Zenone s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via

Bassano del Grappa 24, presso lo studio dell’avvocato Costa Michele

che, unitamente all’avv.to Colaianni Francesco, lo rappresenta e

difende per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di San Zenone al Lambro, elettivamente domiciliato in Roma,

piazzale delle Belle Arti, presso lo studio dell’avvocato Alberto

Galli, rappresentato e difeso dall’avv.to Codega Antonio, per

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/40/05 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 14 aprile 2005, depositata il 28

aprile 2005, R.G. 2674/03;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 5 marzo 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Francesco Colaianni per la ricorrente;

udito l’Avvocato Alberto Galli (in delega) per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso ;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di San Zenone al Lambro ha notificato avvisi di accertamento I.C.I. relativi agli anni dal 1995 al 1997 con i quali ha richiesto il pagamento della maggior imposta conseguente all’elevazione del valore di aree edificabili di proprietà della società contribuente, la Immobiliare San Zenone s.r.l..

La società contribuente ha proposto opposizione con un unico ricorso per irregolarità della notifica degli atti emessi a nome di un soggetto estinto la s.a.s. San Zenone di Silvia Mariani (incorporato anni addietro dalla ricorrente), motivazione carente e non suffragata dall’allegazione della perizia tecnica menzionata negli avvisi, erronea qualificazione delle aree come edificabili.

Nel corso del giudizio il Comune ha rettificato il valore e la estensione delle aree soggette a imposizione e ha notificato alla società costituita in giudizio un avviso di rettifica che ha richiamato i tre precedenti avvisi di accertamento.

La C.T.P. ha rideterminato gli importi dovuti dalla Immobiliare San Zenone recependo quelli indicati nell’atto di rettifica.

Ha proposto appello la società Immobiliare San Zenone s.r.l. rilevando che gli originari avvisi di accertamento non sono stati annullati dal Comune in sede di autotutela e riproponendo le stesse censure, contenute nel ricorso introduttivo, agli avvisi di accertamento non annullati.

Il Comune, a sua volta, ha dedotto l’irrilevanza dell’annullamento esplicito degli avvisi impugnati perchè sostituiti dall’atto di rettifica di cui ha eccepito la definitività per mancata impugnazione.

Alla pubblica udienza la ricorrente ha eccepito l’irrituale conferimento della difesa tecnica da parte del Comune che ha opposto la delibera sindacale di delega ai responsabili dell’area economico-finanziaria e dell’area tecnica.

La C.T.R. ha respinto l’appello.

Ricorre per cassazione la società contribuente affidandosi a otto motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’artt. 75 e 182 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 6, 50 e 107 (art. 360 c.p.c., n. 3); l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla ritenuta legittimazione processuale dei dirigenti comunali. La società ricorrente eccepisce la mancata produzione in giudizio della delibera sindacale di delega e in ogni caso la sua inidoneità a derogare alla riserva di attribuzione al Sindaco della rappresentanza in giudizio.

Il motivo deve essere respinto in base alla legislazione innovatrice intervenuta in questa materia. Come è stato rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. civ., sez. 5^, n. 6807 del 20 marzo 2009) il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3, bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1^ giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi;

mentre il comma 2 dell’art. 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e L. n. 212 del 2000, art. 10, la insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine alla qualificazione della rettifica operata dal Comune il 5.9.02 quale autonomo avviso di accertamento.

La Corte ritiene in primo luogo che la vicenda processuale debba essere valutata da una prospettiva che tenga conto della necessaria tutela dell’affidamento della società contribuente, che si è fatta carico di portare a conoscenza della C.T.P. la notifica dell’avviso di rettifica degli atti originari contestandone il contenuto in questo giudizio, e che tenga conto, altresì, del principio generale di economia processuale. In questa prospettiva la rettificazione operata dal Comune può ben essere considerata come un atto sostitutivo-complementare che ha riguardato, per un verso, l’entità delle superfici assoggettate all’accertamento e il valore imponibile e, per altro verso, la stessa imputazione soggettiva dell’obbligazione tributaria che è stata identificata correttamente dall’Amministrazione tributaria con la società Immobiliare San Zenone s.r.l. (incorporante la s.a.s. San Zenone di Silvia Mariani, e già costituita in giudizio per contestare, anche nel merito, la pretesa fatta valere nei confronti della società incorporata). In questa prospettiva ben può considerarsi che la rettifica degli avvisi di accertamento ha comportato una ridefinizione della pretesa tributaria che, pur sostituendosi alla originaria, ha fatto corpo con essa quanto alle ragioni fondative dell’accertamento di un maggior valore imponibile relativo agli stessi beni. Conseguentemente deve ritenersi la possibilità e l’utilità della difesa spesa dalla società contribuente in questo giudizio per contrastare il contenuto dell’accertamento finanziario anche nella versione rettificata dall’Amministrazione comunale.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, e art. 2504 bis cod. civ. in ordine alla ritenuta legittimità degli avvisi impugnati benchè intestati e notificati a soggetto inesistente, diverso dal debitore d’imposta. La questione è in parte superata, ad avviso della Corte, da quanto si è detto in merito al precedente motivo di ricorso. Vi è da rilevare comunque che la Immobiliare San Zenone s.r.l. si è costituita in questo giudizio non solo per contestare la errata intestazione soggettiva della notifica degli avvisi di accertamento e della pretesa tributaria ma anche per difendersi, in proprio, da quest’ultima, per l’ipotesi di accertamento della validità ed efficacia, anche nei suoi confronti, degli avvisi impugnati. L’effetto di tale impugnazione è stato dunque non solo quello di sanare la irregolarità della notifica degli avvisi ma anche quello di far assumere alla s.r.l. Imm.re San Zenone la veste di parte processuale (nella qualità di società incorporante l’originaria proprietaria dei beni oggetto dell’accertamento) in ordine all’impugnazione degli avvisi stessi. A tale assunzione di status processuale è conseguito inoltre il riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale della qualità di parte del rapporto tributario dato che sia la nota dell’11 luglio 2002 (contenente la tabella riepilogativa inerente i nuovi importi degli avvisi di accertamento derivanti dalle modifiche di ufficio), sia l’avviso di rettifica dell’8 ottobre 2002 sono stati notificati alla Immobiliare San Zenone s.r.l. Deve quindi ritenersi che, per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante e per il comportamento successivo dell’amministrazione comunale, sia stata sanata la irregolare notificazione e intestazione della pretesa tributaria. Ma, in ogni caso, deve essere affermato che, in armonia con la giurisprudenza che configura la fusione e la trasformazione di una società, in un altro dei tipi previsti dalla legge, come un vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, n. 23019 del 31 ottobre 2007), la notifica dell’avviso di accertamento alla società con la denominazione anteriore alla trasformazione non è influente allorchè questo fatto non implichi una situazione di incertezza sull’identificazione della parte (cfr., in tema di notifica di una cartella di pagamento, Cass. lav. n. 3269 del 10 febbraio 2009). Nè in contrario può addursi la novella del T.U.I.R. introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003; che qualifica in termini di estinzione del soggetto incorporato la vicenda della fusione perchè, in realtà, le norme in questione hanno proprio l’obiettivo di eliminare qualsiasi interruzione nel passaggio degli obblighi tributari dal soggetto incorporato a quello incorporante.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 7 e la contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dalla ritenuta sufficiente motivazione degli avvisi impugnati malgrado l’omessa allegazione degli atti richiamati per relationem.

La C.T.R. ha rilevato che gli avvisi, e tra essi quindi anche l’atto di rettificazione, contengono l’indicazione di tutti gli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la loro emissione. A fronte di questa valutazione il ricorso manca di autosufficienza in quanto non riproduce nè la motivazione degli avvisi di accertamento e dell’atto di rettifica, nè il contenuto della perizia tecnica (prot. 8321 del 21 novembre 2001) sulla quale il Comune ha fondato l’elevazione del valore degli immobili. Nè comunque censura specificamente l’operazione compiuta dal Comune che, a seguito dell’indicazione degli uffici tecnici di un maggior valore risultante da atti comparativi, ha elevato matematicamente il valore per metro quadrato delle aree edificabili di proprietà della società.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, (art. 360 c.p.c., n. 3), la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4) in ordine alla domanda di annullamento degli avvisi di accertamento perchè notificati oltre i termini previsti dalla legge.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Esso è stato infatti proposto solo con la memoria depositata in appello il 9 febbraio 2005 e quindi tardivamente. Inoltre il susseguirsi di proroghe legali del termine per la notifica degli avvisi di accertamento contenute nelle Leggi Finanziarie n. 448 del 1998, n. 488/1999 e n. /2000 ha determinato una protrazione del termine di decadenza sino al 31 dicembre 2001 senza soluzione di continuità (cfr. Cass. civ. 13342 del 10 giugno 2009 il cui principio di diritto si estende all’applicazione della proroga contenuta alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 4, in base al quale, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d’imposta 1995 e successive).

Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c), la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla domanda di annullamento degli avvisi di accertamento per errata qualificazione giuridica del terreno.

Il motivo è in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (cfr., fra le altre, Cass. civ., sez. 5^, n. 15558 del 2 luglio 2009).

Con il settimo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla omessa pronuncia sulla domanda di annullamento degli avvisi impugnati per incongruità della valutazione dell’ufficio. Il motivo difetta di autosufficienza perchè la società ricorrente avrebbe dovuto riportare le difese svolte nel giudizio di merito con le quali, secondo il suo assunto, avrebbe censurato la congruità del valore in relazione a elementi specifici da mettere a confronto con la valutazione recepita dal Comune sulla base di dati di comparazione richiamati nella perizia tecnica.

Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, in ordine alla omessa applicazione del beneficio della continuazione delle sanzioni. Anche questo motivo di ricorso difetta di autosufficienza in quanto la ricorrente non ha messo in grado la Corte di sapere se la richiesta di applicazione dell’art. 12 citato sia o meno avvenuta con l’impugnazione degli avvisi. Dalla lettura della sentenza della C.T.R. non risulta che tale richiesta sia stata proposta. Nè la ricorrente specifica se l’atto di rettifica abbia o meno confermato le sanzioni contenute negli avvisi di accertamento rettificati. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l’applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, può essere richiesta soltanto nell’ambito di un “iter” processuale corretto, che, per quanto attiene al giudizio di legittimità, presuppone la formulazione della richiesta nel giudizio di merito, affinchè essa possa essere riproposta, se rigettata o non valutata, nel giudizio di Cassazione, essendo l’applicazione d’ufficio di leggi innovative possibile soltanto ove lo “ius superveniens” sopravvenga nel corso del processo (cfr., fra le altre Cass. civ., sez. 5^, n. 13231 del 9 giugno 2009 e n. 28354 del 21 dicembre 2005).

Il ricorso va pertanto respinto con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

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