Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15185 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Barpag di Barbano e Girardi s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Pinturicchio 204, presso l’avv. Anna Paola Mormino, rappresentata e

difesa dagli avv.ti Maria Grazia Lattanzio e Anna Lucia Lalombarda

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari – Sezione staccata di Foggia), Sez. 27, n. 205/27/11

del 21 novembre 2011, depositata il 12 dicembre 2011, non

notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 7 luglio 2016

dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Salvatore Cantelli, per delega degli avv.ti Maria Grazia

Lattanzio e Anna Lucia Lalombarda, per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne un’azione di recupero del credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8 a seguito di PVC sul presupposto che lo stesso sia stato indebitamente utilizzato dalla società contribuente, la quale opponeva la nullità dell’atto ad essa notificato per mancato rispetto del termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e per vizio di motivazione.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo la violazione della norma invocata, e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo. La società contribuente resiste con controricorso, Illustrato anche con memoria con la quale si ribadiscono le deduzioni già formulate nel precedente atto difensivo, che troverebbero supporto nella giurisprudenza di questa Corte.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il ricorso l’amministrazione in buona sostanza contesta l’applicabilità alla fattispecie della disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sostenendo anche, in via subordinata, che il mancato rispetto del termine ivi stabilito comporti la nullità del’atto di recupero.

2. Il ricorso non è fondato sulla base dell’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dare continuità, secondo cui: “In tema di diritti e garanzie del contribuente, all’avviso di recupero di credito d’imposta è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in ragione della sostanziale equiparazione tra tale atto accertativo della pretesa tributaria, con natura impositiva, e l’avviso di accertamento. Ne consegue l’illegittimità dell’avviso di recupero di credito d’imposta emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva” (Cass. n. 15634 del 2014; nello stesso senso v. anche Cass. n. 19561 del 2014).

3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La formazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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