Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15185 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, (ud. 07/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18644/2012 proposto da:

S.G. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro

tempore, S.F., in proprio e nella qualità di erede di

S.G., e D.P.M.L., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Piediluco n.9, presso l’avvocato Di Gravio Paolo, che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.a., e per essa

quale mandataria con rappresentanza Intesa SanPaolo S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 76, presso l’avvocato

Maccallini Carlo, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Trevi Finance n. 2 S.p.a., e per essa Unicredit Credit Management

Bank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n.278, presso

l’avvocato Rivelli Massimiliano, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.M. presso il Tribunale di Avezzano, L.P.P.,

C.G.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositato il

27/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/03/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto in data 26 giugno 2012, il Tribunale di Avezzano ha respinto la domanda di risoluzione del concordato preventivo della S.G. snc e dei soci illimitatamente responsabili F. e S.G. nonchè D.P.M., e del contestuale loro fallimento, nonchè quella di archiviazione della procedura, nominato un commissario liquidatore a cui ha ordinato di procedere alla liquidazione dei beni “nella misura necessaria per l’adempimento dei crediti dei ricorrenti”, compensando le spese del giudizio.

2. Il Tribunale ha premesso che il concordato, omologato con sentenza del 14 maggio 1997, prevedeva il pagamento integrale dei crediti privilegiati e del 60% dei chirografari, rispettivamente al passaggio in giudicato della sentenza e decorsi sei mesi da esso.

2.1. Per l’adempimento delle percentuali alle scadenze stabilite, era stata altresì prevista la possibilità “di alienare qualche bene e sempre con le autorizzazioni L. Fall., ex art. 167, nel caso in cui (fossero venute) a mancare le garanzie per provvedere al pagamento delle percentuali offerte”.

2.2. In secondo luogo, doveva essere respinta l’istanza di risoluzione del concordato e contestuale dichiarazione di fallimento della società, essendo ampiamente decorsi i termini di cui al combinato disposto della L. Fall., artt. 186 e 137 vecchio rito”.

2.3. Tuttavia, la procedura non poteva essere archiviata, in accoglimento della domanda riconvenzionale, non avendo avuto piena esecuzione il programma concordatario, residuando ancora quelli dei creditori SGA SpA e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, Intesa Sanpaolo SpA, nonchè Trevi Finance n. 2 SpA e, per essa, Unicredit Credit Management Bank SpA.

2.4. Appariva, perciò, necessario sdoppiare le figure del Commissario giudiziale e quella del liquidatore, fino ad allora unificate, al quale ultimo venivano impartite le direttive “per il prosieguo della procedura”, con la liquidazione dei beni offerti in garanzia, per l’eventualità dell’inadempimento.

3. Contro tale decisione la S.G. snc e i soci illimitatamente responsabili, F. e S.G. nonchè D.P.M., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

4. I creditori istanti Trevi Finance n. 2 SpA e, per essa, Unicredit Credit Management Bank SpA nonchè creditori SGA SpA e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, Intesa Sanpaolo SpA, hanno resistito con controricorso e la seconda ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico mezzo di cassazione (Violazione delle L. Fall., artt. 137 e 186), i ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale, pur non accogliendo la richiesta di risoluzione del concordato preventivo, sollecitata dai creditori, avrebbe di fatto attuato la risoluzione dello stesso attraverso un “camuffamento” dell’originario concordato remissorio con garanzia in un concordato con cessione dei beni, oltre i termini di cui alla L. Fall., art. 137, comma 3, LF, onde la illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione delle menzionate disposizioni di legge.

1.2. In sostanza, il Tribunale avrebbe violato i limiti dei suoi poteri in quanto sarebbe andato oltre il suo limitato compito di accertare se il concordato, così come proposto ed omologato, sia stato eseguito ed in tal caso pronunciare la risoluzione di esso ovvero rigettare la relativa istanza.

1.3. Invece, il provvedimento sarebbe andato oltre la sua funzione ed avrebbe operato una trasformazione dell’originaria procedura.

2. Va esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dai creditori controricorrenti.

2.1. Osserva la Corte che la decisione di rigetto della richiesta di risoluzione del concordato è inoppugnabile.

2.2. Infatti, come già affermato (Sez. U, Sentenza n. 10095 del 1996) “il decreto con cui il Tribunale rigetti l’istanza del creditore tendente alla risoluzione del concordato fallimentare (o di quello preventivo) non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non decide in via definitiva e diretta su un diritto soggettivo del creditore, il quale, oltre a beneficiare dell’eventuale modifica o revoca del decreto, ha la possibilità di riproporre l’istanza di risoluzione, ovvero di formulare autonome domande di condanna nei confronti del fallito tornato “in bonis”, del garante del concordato o dell’assuntore dello stesso.”.

2.3. Tale indirizzo è stato ribadito da questa stessa sezione (Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 2006), anche in riferimento a specifiche modalità di conduzione della procedura concordataria, atteso che “è inammissibile il ricorso per Cassazione (proposto) ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il giudice delegato, durante l’esecuzione del concordato preventivo, impartisce direttive generali per una corretta gestione della procedura nella fase liquidatoria, in quanto inidoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti; infatti, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti dei singoli creditori e che attengono all’esecuzione del concordato danno luogo a controversie del tutto sottratte al potere decisionale degli organi fallimentari, mentre invece costituiscono materia di ordinario giudizio di cognizione, nessuna preclusione operando nè la sentenza di concordato nè – i successivi provvedimenti emessi nel corso della procedura per assicurarne il corretto svolgimento.” (e si vedano altresì Sez. 1, Sentenza n. 455 del 1984 e n. 67 del 1985).

2.4. Tuttavia qui la decisione non viene impugnata per il rigetto della richiesta di risoluzione del concordato, ma per i provvedimenti dati dal Tribunale sulla liquidazione dei beni offerti in garanzia e sulla asserita trasformazione della natura del concordato (che, secondo la doglianza dei ricorrenti, sarebbe passato dal tipo remissorio a quello liquidatorio).

2.5. E in questa prospettiva, considerando specialmente (non tanto la L. Fall., art. 186 in relazione all’art. 137) ma la L. Fall., artt. 185 e 136, il decreto appare inoppugnabile perchè conferma la sua natura non decisoria.

2.5.1. Infatti, la L. Fall., art. 136 (richiamato dall’art. 185, solo per il comma 2) ha subito, nel 2006, una significativa modificazione (ad opera del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 123) nel suo comma 3, in quanto – da allora – esso autorizza l’intervento giudiziale ufficioso, e cioè permette che “il giudice delegato (….) adott(i) ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.”.

2.5.2. Tale terzo comma si applica anche al concordato in esame ed esso si estende fono ad autorizzare l’uso di poteri ufficiosi da parte del GD e, quindi, da parte dello stesso Tribunale fallimentare.

2.5.3. Del resto, la L. Fall., art. 185 (Esecuzione del concordato) autorizza l’esercizio di poteri ufficiosi (“Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.”), che si sono ulteriormente accresciuti nelle addizioni (aggiunte dal D.L. n. 83 del 2015, art. 5 conv., con modd., nella L. n. 132 del 2015) alla disposizione che, per quanto non applicabili (ratione temporis) al caso in esame, hanno attribuito significativi poteri ufficiosi agli organi della procedura: (“Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. Fermo restando il disposto dell’art. 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l’esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell’art. 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti. “) e che sono indicative di una tendenza del legislatore a potenziare l’area dei controlli e degli interventi degli organi di vigilanza concorsuali.

3. In conclusione, il ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, nonchè, previa ricognizione dei relativi presupposti non anche al raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione dai magistrati sopra indicati, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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