Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15185 del 16/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15185
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10801-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AUTOTRASPORTI BALLESTRIN SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 82/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,
depositata il 02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa ZOSO LIANA MARIA TERESA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Autotrasporti Ballestrin s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento per l’anno 2008 con cui l’agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento della tassa di concessione governativa per le utenze telefoniche in uso. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Veneto sul rilievo che il D.Lgs. n. 259 del 2003, facendo riferimento ad un sistema autorizzatorio, aveva tacitamente abrogato la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessorio di tipo pubblicistico, facendo così decadere il presupposto per l’applicazione della tassa di concessione governativa.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR pronunciato ultra petita. Ed invero, pur avendo i giudici di appello dato atto che l’appellante Ufficio non aveva affrontato la problematica del rapporto tra gestore del servizio di telefonia e utente finale ma si era doluto unicamente del difetto di motivazione della sentenza impugnata, aveva deciso su questioni che non erano state introdotte in giudizio
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 641 del 1972, Tariffa allegata, art. 21. Sostiene che la tassa è dovuta ancorchè al regime concessorio sia subentrato il regime autorizzatorio per effetto della liberalizzazione prevista dal D.Lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
3. Osserva la Corte che va esaminato il secondo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Il motivo è fondato. Invero questa Corte ha già affermato il principio secondo cui: ” In tema di tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, dal quadro normativo delineato dal Codice delle comunicazioni elettroniche emerge che l’attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, pur caratterizzata da una maggiore libertà rispetto alla normativa precedente, resta comunque assoggettata ad un regime autorizzatorio da parte della P.A., con la particolarità che il contratto di abbonamento con il gestore del servizio radiomobile si sostituisce alla licenza di stazione radio, e che tale permanente regime autorizzatorio, pur contrassegnato da maggiori spazi di
libertà rispetto al passato, giustifica il mantenimento
della tassa di concessione governativa prevista per l’utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, costituendo oggetto di tassazione, ai sensi del D.P.R. n. 1972 del 641, art. 21, tariffa allegata, la “Licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione ” (Cass. Sez. Un. 9565 del 25/02/2014; Cass. n. 23052 del 14/12/2012; Cass. n. 25522 09/07/2014).
I giudici di appello non si sono attenuti a tale principio di diritto, per il che si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, la quale dovrà esaminare le ulteriori questioni proposte e ritenute assorbite concernenti il rapporto tra il gestore del servizio di telefonia e l’utente finale, al fine dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento della tassa, e l’asserita circostanza della mancata utilizzazione delle carte telefoniche.
P.Q.M.
La Corte accogliè il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa. l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020