Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15185 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15185 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

c. u .

ORDINANZA
sul ricorso 22941-2011 proposto da:
DEL CANCIA MARIA ELENA DLCMLN52C51G843J,
PASSARELLI ANNA MARIA PSSNMR58R55M126B, DESSI’
CLARA DSSCLR51T48B745Q, BALDACCI ENIA
BLDNEI51L41A562Q, MILANI ISIDE MLNSDI48D50F205F,
LUPETTI ANNA LPTNNA55M69B390R, MARTOLINI ALDO
MRTLDA46S12M126Z, CIPOLLI LUIGI CPLLGU47H26B950S,
BOSCHI MAURIZIO BSCMRZ51C21G702N, PASTORE ELISA
PSTLSE53M41L219I, GUIDI LILIANA GDULLN45R71I177T,
CASAROSA ROSA MARIA CSRRMR42L62B950H, MANCINI
PAOLO MNCPLA63E24G702R, MAFFEI CRISTINA
MFFCST53A62G702V,

PARDINI

ALBERTO

PRDLRT49A31L702Q,

VOLTERRANI

DANIELA

VLTDNL55D62G702D,

CERRAI

GIACOMO

CRRGCM49E29A562X,

ORSINI

FABRIZIA

Data pubblicazione: 02/07/2014

RSNFRZ52A68G702X,

SANGIORGI

SNGLCU50A60M109A,

EVANGELISTA

LUCIA
TERESA

VNGTRS54S59G081X, TESSANDORI LIVIA
TSSLVI52B62E715E, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato CORBYONS

D’ELCI GIUSEPPE giuste deleghe a margine del ricorso (da pag. 2 a
pag. 22);
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– controrícorrente nonchè contro
FINCATO DANIELA, VANNOZZI LORI, BALDINI
LUDOVICA, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA COLA
DI RIENZO 69, presso lo studio dell’Avvocato ISABELLA PARISI,
rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI STENDARDO,
giuste procure a margine del ricorso successivo (da pag. 1 a pag. 3);
– ricorrenti successivi
avverso la sentenza n. 1270/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 19/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.
Ric. 2011 n. 22941 sez. ML – ud. 13-05-2014
-2-

GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato BULGARINI

FATTO E DIRUTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Con sentenza depositata il 19.10.10 la Corte d’appello di Firenze, in
riforma della pronuncia emessa in prime cure dal Tribunale di Pisa,

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) intesa ad ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di
tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente al 1°.
9.2000, data del loro nuovo inquadramento nel profilo professionale,
Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono con due separati atti i
predetti lavoratori con cui lamentano sotto vari profili violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 66 co. 6° CCNL comparto scuola del 4.8.95,
degli artt. 34 e 48 CCNL 26.5.99, degli artt. 8 e 19 CCNL 15.3.01, degli
artt. 87 e art. 142 CCNL 24.7.03, dell’art. 45 co. 2 d.lgs. n. 165/01,
nonché dell’art. 4 d.P.R. n. 399/88.
Resiste con controricorsi il MIUR.
I due ricorsi sono manifestamente infondati alla stregua della
consolidata giurisprudenza di questa S.C. — da cui non vi è ragione di
discostarsi – secondo la quale “la specifica norma di cui all’art. 8 del
CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001
del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico
spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo
professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede
di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26
maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola
generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di
servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore,
Ric. 2011 n. 22941 sez. ML – ud. 13-05-2014
-3-

rigettava la domanda di Cerrai Giacomo + altri — tutti dipendenti del

senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che
il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”
(cfr. Cass. 23.6.2011 n. 13869; Cass. 9.12.2010 nn. 24912, 24913 e
24914; Cass. 2.12.2010 n. 24431; Cass. 1°.3.2010 n. 4885; v. pure Cass.

13589/2012, 13804/2012, 13805/2012, 13806/2012, 4654/2012,
2128/2012, 14282/2012, 14281/2012, 10777/2012).
Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, il ricorso va dunque rigettato, dato che il trattamento
economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede
di prima applicazione nel profilo professionale di “direttore dei servizi
generali e amministrativi”, ai sensi dell’art. 34 CCNL del comparto
scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma dì cui all’art. 8
del CCNL 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 20002001 dello stesso comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del
principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la
più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera
anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica
superiore, sia perché non è configurabile contrasto con le norme
imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il
profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di
trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella
specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.

Ric. 2011 n. 22941 sez. ML – ud. 13-05-2014
-4-

n. 16213/2011 e n. 20665/2011, nonché Cass. ord. nn. 13354/2012,

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per
compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2014
SIDENTE

IL

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