Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15184 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 23/06/2010), n.15184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in Roma, via

Crescenzio 82, presso lo studio dell’avvocato Stefano Bassi,

rappresentato e difeso dall’avv.to Tucci Massimo, per procura

speciale in calce al ricorso per Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e

domiciliata in Roma, presso i suoi uffici in via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Comune di Garda;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/21/03 della Commissione tributaria

regionale di Venezia, sez. staccata di Verona, emessa il 19 novembre

2003, depositata il 29 marzo 2004, R.G. 406/03;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 5 marzo 2010

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente F.S., proprietario di due unità immobiliari nel Comune di Garda, ha ricevuto la notifica di avvisi di liquidazione per il recupero delle differenze ICI per le annualità dal 1994 al 1998. F. ha proposto opposizione avverso tali atti deducendo l’irretroattività delle nuove rendite catastali.

La C.T.P. di Verona ha rigettato il ricorso.

Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. che ha rilevato come gli atti di classamento fossero antecedenti al 1^ gennaio 2000 e quindi non soggetti alla disciplina della L. n. 342 del 2000, art. 74, in tema di irretroattività.

Ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a sei motivi di impugnazione e depositando memoria ex art. 378 c.p.c..

Si difende con controricorso l’Agenzia del Territorio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 6 (Statuto del contribuente). Secondo il ricorrente la C.T.R. ha omesso di pronunciare sulla eccepita inesistenza della notifica della rendita catastale da parte del Comune.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7. Il ricorrente ritiene che l’avviso di liquidazione manchi di motivazione e che la sua eccezione al riguardo sia stata trascurata nella motivazione della C.T.R..

Con il terzo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione sotto il profilo dell’illogicità e della contraddittorietà rispetto a un punto decisivo della controversia e la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7.

Il ricorrente ritiene che la mancata allegazione dell’atto di attribuzione della rendita ponga in essere una violazione delle predette norme.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 e della L. n. 154 del 1988, art. 11, L. n. 488 del 1999, art. 30, artt. 3 e 6 della L. n. 212 del 2000, e L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1. Il ricorrente contesta la possibilità di applicare una base imponibile diversa dalla rendita risultante in catasto e vigente al 1^ gennaio dell’anno di imposizione.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

Sostiene il ricorrente che in base alla visura catastale del 13 dicembre 1999 l’autorimessa di categoria catastale (OMISSIS) pertinente agli immobili risultava accatastata definitivamente con rendita attribuita di L. 204.000. La maggiore rendita (L. 210.000) comunicata con gli avvisi di liquidazione impugnati sostituisce quindi un valore definitivo e non un valore presunto cosicchè non è possibile applicare il nuovo valore negli anni precedenti la comunicazione. Il ricorrente censura l’omessa pronuncia sul punto da parte della C.T.R..

Infine con il sesto motivo si deduce difetto di motivazione sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà rispetto a un punto decisivo della controversia e la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dell’art. 112 c.p.c.. Il ricorrente censura il merito dell’accertamento che ha portato all’attribuzione della nuova rendita catastale e la motivazione della C.T.R. che ha omesso di analizzare potali censure o le ha valutate in maniera insufficiente e contraddittoria.

I primi quattro motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto sono incentrati tutti su una interpretazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, non corrispondente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Per quanto riguarda cancellazione approvata l’omessa notificazione e allegazione dell’atto attributivo della nuova rendita catastale è costante l’interpretazione di questa Corte secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data del 1^ gennaio 2000 (a partire dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1), pur dotati di immediata operatività, possono essere impugnati, quando vengono recepiti in atti impositivi, riferiti alle annualità di imposta anteriori all’anno 2000, valendo la notifica di tali atti anche come notifica della rendita, con la conseguenza che l’interessato è, per così dire, “rimesso in termini” e può porre in essere ogni iniziativa per contestare – a proprio vantaggio – il valore stabilito dall’Amministrazione finanziaria con la determinazione della rendita catastale del cespite (cfr., fra le altre, Cass. civ., sez. 5^, n. 1196 del 20 gennaio 2005 che, in applicazione di tale principio, ha respinto il ricorso del contribuente contro la sentenza di merito, sul rilievo che, nella sua contestazione dell’atto impositivo, che aveva a presupposto la rendita attribuita al bene immobile di sua proprietà, il contribuente non aveva inteso censurare l’esattezza e la congruità della rendita ma solo contestare il fatto stesso della mancata notifica dell’atto autonomo di classamento e determinazione della rendita).

Va comunque rilevato che la C.T.R. ha motivato sulla sufficiente motivazione dell’avviso di liquidazione registrando la sua idoneità a mettere il contribuente in condizione di “difendersi adeguatamente nel merito proponendo gravame avverso la determinazione dell’organo tecnico, determinazione impugnata ai sensi dell’art. 2, comma 3 del predetto art. 74”.

Infine quanto alla dedotta impossibilità, per il conflitto che ne deriverebbe con l’art. 5 del decreto legislativo istitutivo dell’I.C.I., di applicare una base imponibile diversa dalla rendita risultante in catasto e vigente al 1^ gennaio dell’anno di imposizione, anche di recente (cfr. Cass. civ., sez. 5^, n. 19640 dell’11 settembre 2009), questa Corte ha ribadito che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, implicitamente dispone, da un lato, che i medesimi atti, se adottati prima del 2000, sono sottoposti al regime di trasmissione della conoscenza fissato dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 12, comma 2, – per il quale la tabella, ove è indicata la rendita catastale per ciascuna unità immobiliare, è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di 30 giorni, pubblicizzato per manifesti, da parte del sindaco, con l’indicazione di modalità per l’esercizio del diritto di accesso per visione da parte del contribuente – e, dall’altro, che gli stessi, quando siano recepiti in un atto impositivo del comune non divenuto definitivo, sono efficaci retroattivamente fino all’epoca della verificazione del fatto influente sull’ammontare della rendita catastale.

Il quinto motivo è inammissibile e comunque infondato in quanto oltre a non chiarire quale sia la violazione di legge denunciata solo genericamente con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, che, peraltro attiene al metodo di calcolo del valore imponibile, non adduce alcuna ragione plausibile per ritenere applicabile, con riferimento specifico all’autorimessa, i criteri interpretativi sin qui ricordati in tema di applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74.

Infine il sesto motivo è in larga parte inammissibile laddove invece di prendere in esame la motivazione della C.T.R. insiste nel riproporre i criteri di riclassificazione che l’autorità tecnica preposta avrebbe dovuto seguire perchè costituisce una impugnazione di merito come tale inammissibile. Per quanto riguarda i punti specifici dedotti dal ricorrente si osserva che quanto alla contestata inserzione dell’immobile principale nella classe 3, la C.T.R. ha fornito una esaustiva e congrua valutazione rilevando in primo luogo che, in sede di revisione, che secondo il ricorrente è stata determinata dalla sanatoria di un intervento operato su una serra originariamente aperta, si proceduto a una valutazione complessiva dell’intero classamento. Tale valutazione, che si è basata sulla ricognizione dell’esistenza dei vani (18 fra principali, accessori diretti e indiretti), sulla attribuzione di un valore percentuale alla corte (area di pertinenza di mq. 2336) e sulla capacità reddituale dell’immobile, in base alla sua consistenza (villino indipendente su due piani con quattro camere da letto e tre bagni) e alla notevole disponibilità di accessori,, non è stata contestata specificamente dal ricorrente ma con riferimento a un presunto e non dedotto (sul punto il ricorso appare privo di autosufficienza) stato di deterioramento per vetustà dell’immobile e delle sue finiture. Quanto al locale con destinazione di autorimessa la contestazione si basa sostanzialmente sul passaggio dalla classe 1^ alla classe 2^ che il ricorrente considera immotivata rispetto alla asserita deduzione di immutazione dello stato dell’immobile senza considerare peraltro che l’Agenzia ha provveduto alla riclassificazione complessiva in relazione ai vari elementi di valutazione sopra ricordati, fra i quali riveste importanza specificamente la capacità reddituale potenziale dei beni.

Il ricorso va dunque respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi 1.200,00 Euro di cui 200,00 Euro per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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