Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15184 del 20/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15184 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 7999-2014 proposto da:
VALENTI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato RAINALDO
SANITAT, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

MIGLIARDI CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA LUIGI STURZO 9, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI NAPPI, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 4984/2013 della CORI D’APPELLO di
ROMA, depositata il 24/09/2013;

Data pubblicazione: 20/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Rainaldo Sanità che si riporta agli

scritti.

12k. 2014 n. 07999 sez. M2 – ud. 19-03-2015
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FATTO E DIRITTO
La”catisa è stata rimessa alla udienia caméralésiillaScorta della seguente relazione:
Valenti/Migliardi 7999/2014.

Il consigliere delegato osserva:
La corte di appello di Roma •••ha rigettato il gravame del Valenti confermando la
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sentenza di primo grado che aveva escluso un possesso utile ad usucapire del
Valenti riconoscendo’ il ‘persistente esercizio del diritto di próprietà sul terreno in
contestazione della Migliardi.
La censura sulla valutazione della prova appariva infondata posto che i testi non

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vevanoferito. elementi di fa;t.t9 P…tgstgptj,q

incompatibili con la normale tolleranza che la proprietaria, zia del Valenti, ha
manfenuto in forza anche dei rapporti parentali.
L’odierno ricorso si articola in unico motivo con il quale si lamenta violazione degli
artt. 1158 e 1144 cc in ordine alla affermata tolleranza.
.

„La censura .non appare meritevole di accoglimento.

Per la configurabilità de possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di
un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” ( ‘`e)
– iplurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto

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reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
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conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre
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‘4 1994 n: 10652).

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Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in
ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella
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concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a
•condurre, ,all’usucapione,'(CasS. 1 .agostd’ 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre, 1978 n.
4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
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fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio
.2003 n. 2222):
In ogni caso tra parenti la prova deve essere più rigorosa.
PER QUESTI MOTIVI
Propone di rigettare il ricorso con condanna alle spese.
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Roma, 9 dicembre 2014.
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li consigliere delegato.

Il Collegio condivide e fa propria la relazione conforme a consolidata giurisprudenza
di questa Corte in ordine alla tolleranza tra parenti che esclude un possesso ad
usucapionem ( Cass. 20.2 2008 n 4327 ex plurimis).

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La sentenza impugnata, con sintetica ma condivisibile motivazione, ha rilevato che
l’appellò C
– ensurava ld valutazione dilla prova testimoniale ma era infondato in
quanto i testi di parte attrice non avevano riferito su elementi di fatto attestanti un
possesso esclusivo del Valenti ed incompatibili con la normale tolleranza che la
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gli atti di disponibilità del fondo da parte della Migliardi confermavano il persistente
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esercizio del diritto di proprietà della stessa e la conseguente esclusione della
possibile sussistenza di un possesso di terzi.

P.Q.M.
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Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia

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La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 2200
di cui 2000 per compensi, oltre accessori, dando atto della sussistenza dei
presupposti ex art. 13 dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo


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Roma 19 marzo 2015.

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