Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15184 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15184 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 21885-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588 – DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO
GIUSEPPE SPATARO DI VASTO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PICCONE ITALIANO MARIA GIACINTA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO CAPUTO, rappresentato e
difeso dall’avvocato TROILO ALESSANDRO giusta procura in calce
al controricorso;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 737/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 30/06/2011, depositata l’08/08/2011,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.

FATTO E DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Con sentenza depositata in data 8.8.11 la Corte d’appello dell’Aquila
rigettava il gravame interposto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) contro la sentenza con cui il
Tribunale di Vasto aveva accolto la domanda di Maria Giacinta
Piccone Italiano, dipendente del predetto Ministero e inquadrata a
decorrere dal 1 °.9.2000 nel nuovo profilo professionale, Area D2, di
direttore generale dei servizi generali e amministrativi (DSGA), intesa a
vedersi riconoscere ai fini giuridici ed economici i servizi di ruolo e
non di ruolo prestati anteriormente alla data del nuovo inquadramento
in base a quanto previsto dall’art. 66 co. 6° CCNL comparto scuola.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il MIUR affidandosi ad un
unico motivo con cui lamenta violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 66 co. 6° CCNL comparto scuola del 4.8.95, degli artt. 34 e 48
CCNL stesso comparto del 26.5.99, 8 e 19 CCNL 15.3.01, nonché 87 e
142 CCNL stesso comparto del 24.7.03.
Resiste con controricorso parte intimata.
Il ricorso è manifestamente fondato alla stregua della consolidata
giurisprudenza di questa S.C. — da cui non vi è ragione di discostarsi secondo la quale “la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001
– relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del

Ric. 2011 n. 21885 sez. ML – ud. 13-05-2014
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comparto scuola – regola il trattamento economico spettante
dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di
“direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima
applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio
1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più

maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che
sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il
contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”
(cfr. Cass. 23.6.2011 n. 13869; Cass. 9.12.2010 nn. 24912, 24913 e
24914; Cass. 2.12.2010 n. 24431; Cass. 1°.3.2010 n. 4885; v. pure Cass.
n. 16213/2011 e n. 20665/2011, nonché Cass. ord. nn. 13354/2012,
13589/2012, 13804/2012, 13805/2012, 13806/2012, 4654/2012,
2128/2012, 14282/2012, 14281/2012, 10777/2012).
Per tali motivi il ricorso va accolto e la sentenza va cassata. Non
occorrendo altri accertamenti di fatto e dovendo la controversia essere
risolta alla stregua dei principi di diritto sopra esposti, deve procedersi
a decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., secondo comma, con
rigetto della domanda originaria.
In ordine al regolamento delle spese dell’intero processo (art. 385
c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l’intero le spese dei giudizi di
merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione al
tempo della relativa definizione e nell’esito dei detti giudizi, e condanna
la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dei gradi di
Ric. 2011 n. 21885 sez. ML – ud. 13-05-2014
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favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio

merito e condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.
idente
Dr. P d. Curzio

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014

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