Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15183 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4077/14 proposto da:

Frigo Adriatica S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore M.G.D., elettivamente domiciliata in

Roma Via Ferratella in Laterano n. 33, presso lo Studio dell’Avv.

Aurora Spaccatrosi che con l’Avv. Mario Colucci, la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Termoli, in persona del Commissario Prefettizio

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n. 5637,

presso lo Studio dell’Avv. Ferdinando D’Amario, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/01/12 della Commissione Tributaria

Regionale del Molise, depositata il 18 dicembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Ferdinando D’Amario, per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 109/01/12 depositata il 18 dicembre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Molise accoglieva l’appello del Comune di Termoli avverso la decisione n. 168/03/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, che aveva accolto in toto il ricorso proposto da Frigo Adriatica S.r.l. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) TARSU 2003 2004 2005 2006, affermando che per gli anni 2003 2004 l’imposta era invece dovuta in quanto il contratto di locazione dell’immobile occupato dalla contribuente era cessato solo successivamente.

Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Comune di Termoli resisteva con controricorso.

Diritto

1. Come il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, inammissibilità dell’appello, passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”, la contribuente deduceva l’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune avverso la decisione della CTP perchè lo stesso era stato tardivamente notificato il 16 ottobre 2009 e mentre invece il termine era scaduto il 21 luglio 2009.

Il motivo, in disparte che con lo stesso viene censurata una violazione di legge processuale che avrebbe dovuto essere denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è comunque infondato.

A riguardo va premesso che il D.L. n. 39 cit., art. 5, comma 3, aveva tra l’altro stabilito la sospensione dei termini perentori processuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 anche a favore dei “soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni e nei territori” colpiti dal sisma. La disposizione non contempla espressamente gli avvocati, tuttavia la norma deve essere in questo senso interpretata perchè all’evidenza rivolta a consentire anche ai difensori di uscire dalle difficoltà derivate dal terremoto (v. Cons. St. 6 n. 6732 del 2009, che ha letto la regola in identico modo). Cosicchè, atteso che il difensore del Comune aveva Studio in L’Aquila alla data del 5 aprile 2009, come confermato dagli atti di causa che la violazione della legge processuale permette di verificare, l’appello deve essere giudicato tempestivo in quanto la notifica dello stesso era stata eseguita il 16 ottobre 2009 e mentre il termine scadeva il 4 gennaio 2010 a causa appunto della sospensione dei termini di cui al D.L. n. 39 cit., art. 5, comma 3.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la contribuente deduceva che la CTR aveva violato le norme in esponente per aver ritenuto assoggettabili all’imposta una superficie inferiore a quella richiesta e per i soli anni 2003 2004.

2.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

2.2. Il motivo è inammissibile non solo perchè non viene trascritto il contenuto dell’impugnato avviso di accertamento, ciò che non permette alla Corte di verificare la superficie effettivamente tassata (Cass. sez. 6 n. 16134 del 2015; Cass. Sez. 3 n. 8569 del 2013), ma anche perchè nello stesso si cumulano vizi antitetici perchè p. es. non può addebitarsi alla CTR di aver pronunciato su una domanda non proposta e contemporaneamente di aver al contrario pronunciato su di una domanda proposta seppur ex novo, lasciando nella sostanza alla Corte di scegliere quale dei due inconciliabili mezzi sia quello corretto, osservazione che ancor di più vale per l’ulteriore cumulato vizio di motivazione (Cass. sez. 3 n. 21803 del 2015; Cass. sez. 1 n. 21611 del 2013), peraltro quest’ultimo anche inattuale atteso che come noto le sentenze depositate dopo l’11 settembre 2012 non possono essere più censurate ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.3. Il motivo è ad ogni buon conto anche in astratto infondato, perchè la CTR non ha pronunciato su di una domanda nuova o diversa e bensì ha accolto solo in parte la pretesa tributaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 70, 71, 72, 73 e 76 in relazione all’art. 360 c.p.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la contribuente deduceva che erroneamente la CTR l’aveva ritenuta soggetto passivo d’imposta pur non essendo proprietaria dell’immobile e che peraltro i rifiuti prodotti non erano quelli urbani e che quindi le superfici dei locali occupati nemmeno erano tassabili.

3.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

3.2. Il motivo è inammissibile in primo luogo perchè sulle appena vedute eccezioni la CTR non ha pronunciato, cosicchè la sentenza avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo altresì cura sotto il profilo dell’autosufficienza di evidenziare che le ridette eccezioni fossero state originariamente formulate e riproposte in appello (Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012; Cass. sez. 3 n. 1196 del 2007); ed è altresì inammissibile per il cumulo delle contrastanti censure, che come in precedenza rimanda alla Corte di integrare il mezzo scegliendo la denuncia più appropriata.

3.3. Il motivo sarebbe comunque anche in astratto in parte infondato in diritto perchè D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ex art. 62, comma 1, il presupposto impositivo è invece proprio la semplice occupazione delle superfici (Cass. sez. trib. n. 8184 del 2015; Cass. sez. 6 n. 33 del 2015).

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, la contribuente deduceva l’esposto vizio motivazionale in ordine all’accertamento della superficie tassabile compiuto dalla CTR. Il motivo è inammissibile perchè come già ricordato le sentenze depositate dopo l’11 settembre 2012, come quella qui impugnata, non sono più censurabili sotto questo profilo.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare spese processuali, queste liquidate in Euro 2500,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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