Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15183 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, (ud. 26/10/2016, dep.20/06/2017),  n. 15183

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12801/2015 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

140, presso l’avvocato ANTONIO CASTELLANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCO ONGARO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CESARE RASPONI 40, presso l’avvocato ORIANA CIANCA, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONIO CASTELLANI, con delega

orale avv. Ongaro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ORIANA CIANCA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

1. – L.S. e G.L.L. hanno contratto matrimonio in (OMISSIS) ed hanno convissuto in Italia fino alla nascita del figlio minore A., avvenuta il (OMISSIS).

Il rapporto coniugale si è man mano deteriorato e la madre ha portato con sè il figlio minore in Romania, senza rientrare in Italia e tornare presso la residenza familiare.

2. – Con ricorso del 22 maggio 2007 al Tribunale di Teramo, L.S. ha chiesto la separazione personale da G.L.L. e l’affidamento a sè del figlio.

La G. si è costituita, chiedendo la separazione con addebito al marito, l’affidamento esclusivo del figlio ed un contributo al mantenimento di quest’ultimo a carico del padre.

Il Tribunale di Teramo, con sentenza non definitiva n. 115/12 del 19 gennaio 2012, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, addebitandola alla G., e ha rimesso, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per decidere sulle contrapposte domande concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale.

La sentenza non definitiva sulla separazione è passata in giudicato.

3. – In pendenza del giudizio sulla responsabilità genitoriale instaurato in Italia, la G., in data 30 settembre 2009, ha adito il Tribunale di Bucarest, chiedendo lo scioglimento del matrimonio (divorzio), l’affidamento esclusivo a sè del figlio minore e un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di Euro 200,00.

Il Tribunale romeno adito, in contraddittorio con il L. – il quale ha, tra l’altro, preliminarmente eccepito la litispendenza Eurounitaria rispetto al giudizio di separazione in Italia con sentenza n. 7660 del 31 maggio 2010, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ha affidato il figlio minore A. alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, onerandolo di un contributo mensile di 200,00 mensili per il mantenimento del figlio.

Tale sentenza è passata in giudicato dopo un complesso iter processuale che si è concluso con la pronuncia della Corte d’Appello di Bucarest del 12 giugno 2013 che ha confermato la pronuncia del Tribunale del 3 dicembre 2012, emessa in sede di rinvio dalla Corte d’Appello, investita dell’impugnazione della precedente sentenza di primo grado n. 7660 del 2010.

4. – Medio tempore, si è conclusa anche la causa di separazione in Italia davanti al Tribunale di Teramo, con sentenza definitiva n. 627/13 dell’8 luglio 2013. Il Tribunale ha: affidato in modo esclusivo al padre il figlio minore, ordinandone l’immediato rientro in Italia; ha disciplinato il diritto di visita della madre in Italia, sotto il controllo dei Servizi sociali e del Pubblico Ministero; ordinato alla madre di desistere da comportamenti ostruzionistici, avvertendola della possibilità di dichiararla decaduta dalla responsabilità genitoriale e stabilendo a suo carico un contributo mensile di Euro 200,00 per il mantenimento del figlio.

In particolare, il Tribunale di Teramo ha respinto la domanda della G. – volta al riconoscimento in Italia, in via incidentale, della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Bucarest il 3 dicembre 2012, ai sensi dell’art. 21 del Reg. CE n. 2201 del 2003 -, rilevando che il procedimento di divorzio era iniziato in Romania (2009) successivamente a quello di separazione personale promosso in Italia (2007), nel quale peraltro la G. si era costituita utilizzando i provvedimenti provvisori emessi, e che, conseguentemente, vi era stata accettazione della giurisdizione italiana, con l’ulteriore conseguenza che il Tribunale di Bucarest aveva violato l’art. 19 del Reg. n. 2201 del 2003, omettendo di sospendere il giudizio.

5. – La G. ha proposto appello avverso tale sentenza definitiva del Tribunale di Teramo, chiedendo preliminarmente il riconoscimento in via incidentale della sentenza della Corte d’Appello di Bucarest, diventata definitiva, con la quale la Corte romena aveva respinto l’eccezione di litispendenza eurcunitaria, sollevata dal L., affermando che per poter ritenere sussistente la litispendenza è necessaria l’identità di oggetto tra i due giudizi da escludersi, nel caso di specie, alla luce del diritto processuale rumeno.

La decisione impugnata:

6. – La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 313/14 del 31 marzo 2014, ha dichiarato “inammissibile, per sopravvenuto giudicato, la domanda di affidamento esclusivo del figlio minore L. A. proposta dall’appellato L.S. con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio”.

In particolare, la Corte, in riforma della sentenza definitiva di primo grado (cfr., supra, n. 4) riguardante le statuizioni relative al figlio minore A., assunte dopo la pronuncia non definitiva di separazione personale tra le parti, ha accolto l’eccezione relativa al giudicato formatosi sulla pronuncia di divorzio dei Giudici romeni ed avente ad oggetto anche l’affidamento e le pronunce consequenziali relative allo stesso figlio minore. La pronuncia romena contiene la decisione sullo status vincolo), quella sulla responsabilità genitoriale, quella sugli obblighi alimentari verso il figlio minore.

A sostegno di tale decisione, la Corte ha affermato che:

a) si applicano alla fattispecie il Regolamento CE n. 2201 del 2003, per i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale e allo scioglimento del vincolo matrimoniale, e il Regolamento CE n. 44 del 2001, in ordine ai provvedimenti di natura alimentare; b) la sentenza di divorzio pronunciata in Romania è divenuta irrevocabile; c) la violazione della disciplina della litispendenza Eurounitaria, da parte degli organi giudiziari dello Stato membro successivamente adito, non rileva ai fini dell’esame dei requisiti per il riconoscimento dei provvedimenti definitivi assunti da tale Stato, poichè la litispendenza attiene alla competenza giurisdizionale ed assoggettata esclusivamente alle forme di controllo del singolo ordinamento interno; d) ai fini di tale riconoscimento, la valutazione deve fondarsi esclusivamente sulle norme dei Regolamenti CE che contengono i motivi ostativi al riconoscimento; e) non sussistono, nella specie, motivi ostativi al riconoscimento dei provvedimenti romeni sul divorzio, sugli obblighi alimentari verso il figlio e sulla responsabilità genitoriale per incompatibilità con i provvedimenti assunti in Italia (anteriori o successivi), perchè le decisioni italiane non hanno un grado di stabilità pari a quella di cui si chiede il riconoscimento (per i provvedimenti riguardanti il divorzio e gli obblighi alimentari, la valutazione d’incompatibilità deve essere svolta sia con riferimento alle pronunce anteriori che a quelle successive, mentre per le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, solo con riferimento alle pronunce successive); f) in particolare, con riferimento alla pronuncia irrevocabile di separazione con addebito assunta in Italia, non vi è incompatibilità perchè l’addebito può essere dichiarato nei confronti di entrambi i coniugi; h) in conclusione, non sussiste alcun motivo ostativo di ordine pubblico.

Il ricorso per cassazione:

7. – Contro la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila L.S. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria.

Resiste, con controricorso, G.L.L., la quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso del L., sia perchè sarebbe stato proposto oltre i termini di legge, sia perchè il difensore del ricorrente non sarebbe munito di procura speciale.

Le eccezioni preliminari:

8. – Tali eccezioni preliminari che debbono essere esaminate e decise in via prioritaria, ai fini della “rilevanza” della domanda di pronuncia pregiudiziale che il Collegio intende formulare alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (v., infra, nn. 10 e 14) – sono ambedue infondate.

Quanto alla eccepita tardività del ricorso – perchè proposto oltre il termine di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, -, deve osservarsi che tale norma è stata modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, entrata in vigore il 4 luglio 2009, e che l’art. 58, comma 1, della stessa legge prescrive che la nuova regola processuale si applichi solo ai processi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Nel caso di specie, il giudizio di separazione personale è stato promosso con ricorso depositato il 22 maggio 2007 (cfr., sopra, n. 2), ben prima di detta data del 4 luglio 2009. Ed è principio consolidato della giurisprudenza nazionale quello secondo cui, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., comma 1, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi all’originario termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, applicabile, ai sensi della predetta L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. 15741 del 2013, 19969 del 2015, 20102 del 2016). Il ricorso in oggetto, di conseguenza, è stato tempestivamente proposto (13 maggio 2015) nella vigenza del precedente termine annuale, con l’aggiunta di 46 giorni dovuti alla sospensione del decorso dei termini nella pausa estiva, dalla pubblicazione della sentenza impugnata (31 marzo 2014).

Quanto alla eccepita nullità della procura ad litem per la carenza della “specialità”, di cui all’art. 365 c.p.c., deve osservarsi quanto segue: posto che l’art. 365 c.p.c., richiede che per il giudizio di cassazione venga conferita ai difensori procura speciale, specificamente diretta a tale giudizio, i principi consolidati della giurisprudenza nazionale affermano che “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione – come nella specie – è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o con il controricorso al quale essa si riferisce” (massima ufficiale della sentenza della Corte di cassazione n. 1205 del 2015).

Le ragioni del ricorrente:

9. – La parte ricorrente sollecita il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine all’interpretazione della nozione di litispendenza Eurounitaria, in relazione agli artt. 21, 22 e 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, e agli artt. 33 e 34 del Regolamento CE n. 44 del 2001.

Come già rilevato (cfr., sopra, n. 6), la Corte d’Appello ha ritenuto che una sentenza emessa in violazione dell’art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 può essere riconosciuta in Italia nonostante che il medesimo giudizio (secondo il parametro indicato nei p. l e 2 dello stesso art. 19), sia stato preventivamente instaurato nel paese dove il riconoscimento viene richiesto.

Secondo la Corte di Giustizia UE (sentenza 15 luglio 2010, in causa C-256/09, Purrucker c. Valles Peres), il divieto di riesame della competenza in sede di riconoscimento di provvedimento estero risulta operante soltanto se il giudice del provvedimento di cui si chiede il riconoscimento abbia accertato il fondamento della propria competenza sulla base dei criteri dettati dal regolamento n. 2201 del 2003. Ne consegue che, quando al giudice preventivamente adito venga richiesto di riconoscere la sentenza emessa da un giudice successivamente adito il quale, anzichè dichiararsi incompetente, abbia comunque continuato il giudizio ed emesso sentenza di merito, il giudice preventivamente adito è tenuto a verificare se il giudice successivamente adito abbia fondato la propria competenza su una disposizione regolamento CE n. 2201 del 2003. Nella specie, il Tribunale romeno (e, successivamente, la Corte d’Appello con la pronuncia che ha definitivamente concluso il giudizio) ha statuito sulla propria competenza in palese violazione dell’art. 19.

Secondo il ricorrente, pertanto, risulta indispensabile attivare il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione pregiudiziale dell’interpretazione sia della nozione di litispendenza Eurounitaria alla base dell’art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, sia degli effetti della violazione di tale disposizione sul procedimento di riconoscimento ai sensi degli artt. 21, 22, 23, 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e degli artt. 33 e 34 del Regolamento CE n. 44 del 2001.

Il ricorrente propone altri due motivi: 1) la sentenza rumena ha violato l’art. 19 del Reg. CE n. 2201 del 2003, per aver ritenuto applicabile la litispendenza soltanto in caso d’identità dell’oggetto nonostante la contraria dizione della norma, secondo la quale è sufficiente che i due giudizi abbiano ad oggetto o la separazione personale o il divorzio o l’annullamento del matrimonio: la Corte di Giustizia, infatti, ha costruito un concetto ampio di litispendenza Eurounitaria, fondato sull’omogeneità del rapporto giuridico relativo ai diversi giudizi, sicchè tale nozione comprende anche ipotesi di connessione tra cause, il riferimento comune essendo l’unicità del rapporto matrimoniale. La nozione di litispendenza Euro unitaria, tratta dall’art. 19, è autonoma rispetto a quella propria degli ordinamenti degli Stati membri e si fonda sui seguenti principi: divieto di controllo della competenza del giudice preventivamente adito da parte del giudice successivamente adito ed adozione della “prevenzione” come criterio di definizione dei rapporti tra procedimenti pendenti dinanzi a giudici di Stati membri diversi. Il divieto si completa con la disposizione dell’art. 24 dello stesso Regolamento, secondo cui, in sede di riconoscimento ed esecuzione della decisione, non può procedersi ad un riesame della competenza giurisdizionale, e si riferisce esclusivamente alla competenza del giudice preventivamente adito; 2) la sentenza impugnata ha erroneamente escluso l’incompatibilità tra la sentenza rumena di divorzio e quella non definitiva di separazione con addebito: la compatibilità dell’addebito della separazione ad entrambi i coniugi opera, infatti, soltanto se la valutazione viene svolta dallo stesso giudice e non invece quando provenga da autorità giudiziarie diverse.

Diritto

LE QUESTIONI DI DIRITTO

10. – Ferma la fattispecie descritta, supra, ai nn. 1 – 4, le questioni cruciali del processo possono sintetizzarsi nei seguenti interrogativi: 1) esistono motivi ostativi al riconoscimento della sentenza definitiva (passata in giudicato) emessa in Romania nel giudizio pendente in Italia sulla responsabilità genitoriale e sugli obblighi di mantenimento del figlio minore delle parti? 2) Si può individuare come motivo ostativo la preventiva instaurazione del giudizio di separazione i personale e di regolazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore in Italia e la conseguente violazione delle regole della litispendenza Eurounitaria da parte dell’organo giurisdizionale romeno?

In primo luogo, si devono individuare quali sono i provvedimenti contenuti nella sentenza di divorzio romena della quale è stato richiesto, in via incidentale, il riconoscimento nel giudizio di appello che ha dato luogo alla sentenza impugnata con ricorso per cassazione. La pronuncia assunta in Romania ha deciso unitariamente sia sul vincolo matrimoniale, sia sulla responsabilità genitoriale, sia sull’obbligo e sull’entità del concorso al mantenimento del minore. Nel giudizio di separazione personale promosso in Italia sono state proposte le medesime domande (salva la non identità della domanda relativa al vincolo matrimoniale, in conseguenza della necessità di far precedere al divorzio l’accertamento delle condizioni stabilite dalla legge per la separazione personale tra i coniugi nell’ordinamento italiano). Il giudizio italiano non ha, tuttavia, avuto, un percorso unitario, nel senso che vi è stata sentenza parziale sul vincolo matrimoniale con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie, passata in giudicato.

Il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale e agli obblighi di mantenimento del minore, che stato separato da quello definito sul vincolo, costituisce l’oggetto del giudizio pendente davanti a questa Corte.

Il quadro normativo interno:

11. – Le norme interne rilevanti sono quelle relative all’accertamento da svolgersi, rispettivamente, nel giudizio di separazione personale ed in quello di divorzio, con particolare riferimento alla disciplina giuridica della responsabilità genitoriale e degli obblighi di mantenimento dei figli minori.

Ai fini della decisione relativa alla separazione personale tra i coniugi che nell’ordinamento italiano deve precedere quella di divorzio – le norme applicabili sono gli artt. 150 e 151 c.c..

“Art. 150 – Separazione personale. E’ ammessa la separazione personale dei coniugi (comma 1). La separazione può essere giudiziale o consensuale (comma 2). Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi (terzo comma)”.

“Art. 151 – Separazione giudiziale. – La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole (primo comma). Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (comma 2)”.

Ai fini dello scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale (divorzio), la norma applicabile, ratione temporis, la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3, comma 1, n. 2), lettera b), (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), del seguente testuale tenore: “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi: (…) 2) nei casi in cui: b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza”. Dal 26 maggio 2015, la condizione temporale è ridotta a dodici o sei mesi per effetto degli artt. 1 e 3, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 55, che, tuttavia, non si applica nel presente giudizio.

La responsabilità genitoriale e l’obbligo di mantenimento del figlio minore sono regolate in modo identico nella separazione e nel divorzio dagli artt. da 337 bis a 337 octies c.c.. L’art. 337 bis, stabilisce espressamente che le norme successive si applicano alla separazione e a tutte le ipotesi di nullità o scioglimento del vincolo matrimoniale, tra le quali il divorzio.

Tali ultime norme interne non sono immediatamente applicabili – ai fini della domanda di pronuncia pregiudiziale – al caso di specie, regolando, tuttavia, gli istituti (separazione, divorzio, responsabilità genitoriale) posti a base delle decisioni da porre a confronto, ai fini della verifica della sussistenza, o no, di motivi ostativi al riconoscimento della pronuncia romena di divorzio.

Il quadro normativo Eurounitario:

12. – Le norme direttamente applicabili sono contenute: nel Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (Ce) n. 1347/2000; nel Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non potendo essere applicato alle obbligazioni a carattere alimentare il successivo Regolamento n. 1215 del 2012.

La pluralità di decisioni contenute nella sentenza di divorzio assunta in Romania richiede l’indicazione analitica delle norme regolamentari applicabili per ciascuna delle decisioni assunte con tale sentenza, della quale si chiede il riconoscimento integrale.

I motivi di non riconoscimento della decisione relativa allo scioglimento del vincolo sono contenuti nell’art. 22 del Regolamento n. 2201 del 2003. Si applicano, nella specie, la lettera a), relativa alla manifesta contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, e la lettera o), concernente l’incompatibilità della decisione di cui si chiede il riconoscimento con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto.

I motivi di non riconoscimento della decisione sulla responsabilità genitoriale (nella specie, l’affidamento esclusivo alla madre, in contrasto con l’opposta decisione assunta in Italia nella pronuncia di primo grado: cfr., sopra, nn. 3 e 4) sono contenuti nell’art. 23 dello stesso Regolamento n. 2201 del 2003. Le cause rilevanti si rinvengono nella la lettera a), relativa alla manifesta contrarietà con l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, e nella lettera e), concernente la incompatibilità con una decisione successiva emessa nello Stato membro richiesto.

I motivi ostativi al riconoscimento della decisione sull’obbligo di concorso al mantenimento del minore sono contenuti nell’art. 34, n. 1), del Regolamento n. 44 del 2001, relativo alla manifesta contrarietà con l’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, e nei nn. 3 e 4) dello stesso art. 34, riguardante la verifica dell’incompatibilità con una pronuncia precedente intercorsa tra le stesse parti con medesimo oggetto e titolo.

Non costituisce motivo ostativo al riconoscimento la violazione delle regole attributive della competenza giurisdizionale. Lo stabiliscono l’art. 24 del Regolamento n. 2201 del 2003 – secondo il quale “Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui all’art. 22, lett. a), e art. 23, lett. a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli artt. da 3 a 14” – e l’art. 35, prf. 3, del Regolamento n. 44 del 2001, secondo il quale “Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’art. 34, punto 1”.

Le norme sulla litispendenza sono contenute nell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, che è applicabile sia alla decisione sullo status sia a quella sulla responsabilitàgenitoriale, e negli artt. 27 e 28 del Reg. 44 del 2001

L’art. 19 del Regolamento m. 2201 del 2003 stabilisce:

“1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finchè non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita. 2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finchè non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita”.

Come esattamente precisato nel quinto e sesto “Considerando”, il Regolamento n. 2201 del 2003 disciplina tutte le decisioni relative alla responsabilità genitoriale indipendentemente dal tipo di causa matrimoniale cui siano collegate.

L’art. 27 del Regolamento n. 44 del 2001 stabilisce:

“1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finchè sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. 2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

L’art. 28 dello stesso Regolamento, in ordine alle cause connesse, dispone: “1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento. 2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. 3. Al sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente”.

Le questioni giuridiche da affrontare:

13. – Il quadro normativo dei motivi ostativi al riconoscimento di una sentenza di uno Stato membro dell’Unione Europea in altro Stato membro, che riguardi lo status coniugale, la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari, porta ad escludere la rilevanza, per tutte le tre statuizioni, dell’incompatibilità con le decisioni assunte nello Stato membro richiesto.

In ordine alla decisione sullo status, può escludersi la rilevanza del motivo ostativo indicato nell’art. 22, lett. c), del Regolamento n. 2201 del 2003, consistente nella valutazione dell’incompatibilità con una decisione già assunta nello Stato richiesto, dal momento che, limitatamente allo status coniugale, la pronuncia passata in giudicato sulla separazione personale, producendo non il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale ma soltanto la condizione necessaria ma non sufficiente per proporre la domanda di divorzio, non può dirsi identica a quella di divorzio.

In ordine alla decisione sulla responsabilità genitoriale, può escludersi la rilevanza del motivo ostativo indicato nella lettera e) dell’art. 23 dello stesso Regolamento, dal momento che le ragioni connesse all’incompatibilità con altra decisione dello Stato membro o di uno Stato terzo riguardano esclusivamente quelle successive a quella di cui si chiede il riconoscimento.

Infine, in ordine alla decisione sugli obblighi alimentari nei confronti del minore, l’incompatibilità con una pronuncia precedente intercorsa tra le stesse parti con medesimo oggetto e titolo deve escludersi per la mancanza di una pronuncia anteriore che abbia il carattere della definitività (art. 34, n. 4, lettera a, del Regolamento n. 44 del 2001).

E’ di centrale rilevanza rispetto alla decisione da assumere ed è stato sollecitato anche dalla parte ricorrente, il quesito relativo all’inclusione della patente violazione delle regole della litispendenza Euro unitaria nella nozione di “manifesta contrarietà all’ordine pubblico”. Questa indagine pregiudiziale anche rispetto all’interesse del minore, del quale pure si deve tenere conto, così come stabilito nell’art. 23, lett. a) del Regolamento n. 2201 del 2003, nel valutare la manifesta contrarietà all’ordine pubblico della decisione relativa alla responsabilità genitoriale di cui si chiede il riconoscimento.

L’esame della questione richiede una duplice indagine: in primo luogo, si deve accertare se le norme applicabili, relative alla litispendenza Eurounitaria (art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003 e art. 27 del Regolamento n. 44 del 2001), sono state violate dallo Stato membro nel quale è stata emessa la pronuncia di cui si chiede il riconoscimento, e se sono state violate entrambe; in secondo luogo, se tale violazione, ove sussista, possa costituire motivo ostativo sotto il profilo della manifesta contrarietà all’ordine pubblico, con riferimento ai parametri normativi sopra illustrati.

13.1. – La litispendenza Eurounitaria.

La litispendenza Eurounitaria è espressione del principio cardine del sistema di fiducia e cooperazione che è alla base della circolazione delle pronunce giurisdizionali all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea. La circolazione effettiva e il reciproco riconoscimento sarebbero, infatti, fortemente impediti dalla coesistenza e dalla efficacia di decisioni contrastanti rispetto alle quali, come rilevato, il limite normativo dell’incompatibilità, è del tutto insufficiente.

La corretta applicazione della litispendenza Eurounitaria si fonda su tre principi.

Il primo consiste nell’autonomia della nozione rispetto a quelle proprie degli Stati membri. Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti ad osservare le regole della litispendenza così come stabilite nei Regolamenti che le contengono. Già con la sentenza 8 dicembre 1987 (nella causa C144/86, Maschinenfabrik c. Palumbo), la Corte di Giustizia ha chiarito la necessità di una nozione autonoma di litispendenza rispetto a quella propria dei singoli ordinamenti, da definire tenendo conto della finalità di evitare procedimenti paralleli dinanzi a giudici di Stati diversi e il contrasto di decisioni che ne potrebbe risultare, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia nella Comunità.

Il secondo principio consiste nel divieto di controllo, per il giudice successivamente adito, della competenza del giudice preventivamente adito.

Il terzo principio, operante per i procedimenti paralleli, è costituito dal principio della prevenzione, con la conseguenza che esso deve necessariamente applicarsi a fronte di un’eccezione di difetto di giurisdizione formulata davanti al giudice successivamente adito. Il principio, ancorchè con riferimento al Regolamento n. 44 del 2001, è stato di recente riaffermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 27 febbraio 2014 (nella causa C-1/13, Cartier Parfums – lunettes SAS e Axa Corporate Solutions Assurances SA c. Ziegler France SA e altri) secondo la quale, se il giudice di uno Stato membro non declina d’ufficio la propria competenza e nessuna parte nella controversia contesta la giurisdizione del tribunale adito, il giudice successivamente investito della controversia è tenuto a dichiararsi incompetente in base alle norme sulla litispendenza fissate dal Regolamento n. 44 del 2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, che sarà sostituito, dal 15 gennaio 2015, dal regolamento n. 1215/2012.

13.2. – La violazione dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003 Nella sentenza definitiva della Corte d’Appello di Bucarest – con la quale si è concluso il giudizio davanti all’organo giudiziario romeno con conseguente passaggio in giudicato la sentenza del Tribunale di Bucarest del 3 dicembre 2012, di cui si chiede il riconoscimento in via incidentale nel presente giudizio il rigetto dell’eccezione di litispendenza Eurounitaria è avvenuto in palese violazione del principio dell’autonomia della nozione (sull’applicazione in Italia del principio si richiamano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 21108 del 2012) e delle regole contenute nell’art. 19 del Reg. 2201 del 2003.

L’eccezione, sollevata dal ricorrente L. incontestatamente in ogni fase e grado di giudizio e reiterata davanti alla Corte d’Appello di Bucarest che ha definitivamente confermato la pronuncia del Tribunale, è stata disattesa applicando la nozione processuale interna (romena) di litispendenza, fondata esclusivamente sulla perfetta identità del titolo, dell’oggetto e delle parti (pag. 8, penultimo capoverso, della sentenza della Corte d’Appello di Bucarest, allegata al ricorso nel testo romeno in copia conforme all’originale e nella traduzione italiana, autenticata con apostille). E’ stato, inoltre, ritenuto che il requisito dell’identità di titolo, oggetto e parti fosse alla base anche della nozione Eurounitaria della litispendenza così come contenuta nell’art. 19, prf. 1, del Regolamento n. 2201 del 2003 (pag. 9 della sentenza della Corte d’Appello di Bucarest). In tal modo, la Corte romena ha trascurato proprio il testo del citato articolo 19, che, riferendosi espressamente all’ipotesi in cui “dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio”, pone sullo stesso piano le domande di separazione, divorzio ed annullamento di matrimonio e non richiede, perciò, l’identità di titolo e di oggetto. La nozione di litispendenza Eurounitaria, desumibile dal paragrafo l dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, comprende espressamente la continenza e la connessione tra cause sincronicamente pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali diverse degli Stati membri. La violazione denunciata si estende anche alla decisione (sempre contenuta nella pronuncia romena di cui si richiede il riconoscimento in Italia), riguardante il concorso nel mantenimento del figlio minore A.. Tra la decisione romena e quella italiana, contrastanti soltanto nell’individuazione del soggetto obbligato al mantenimento del minore si ravvisa, infatti, secondo la nozione di omogeneità di cause tratta dall’art. 19 prf. l sopracitato, non solo identità di parti ma anche di risultati, con riferimento sia al provvedimento richiesto (petitum), sia alla sua giustificazione giuridica (l’obbligo di concorrere al mantenimento da parte del genitore non affidatario), sia al correlato diritto per il quale si agisce in giudizio. Peraltro, la decisione sull’obbligo “alimentare” nei confronti del minore è subordinata causalmente a quella sulla responsabilità genitoriale e da questa non può essere separata nè logicamente nè giuridicamente, essendo dipendente dalla decisione principale. L’art. 28 del Regolamento n. 44 del 2001, sopra illustrato (cfr., sopra, n. 13) consente e sollecita la trattazione unitaria delle cause che abbiano “tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le stesse fossero separate”. L’esame della domanda relativa alla responsabilità genitoriale ed all’obbligo alimentare verso il figlio minore sono, infine, poste in relazione di accessorietà idonea a spostare la competenza giurisdizionale dall’art. 3 del Regolamento n. 4 del 2009 (sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), secondo il quale competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari “l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.

Il Regolamento non è direttamente applicabile perchè il giudizio in esame è stato introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore (il 18 giugno 2011) ma offre un criterio interpretativo certo del quadro normativo già illustrato ed evidenzia la centralità ai fini della cooperazione giudiziaria del rilievo della nozione della connessione tra cause nelle cause aventi ad oggetto i rapporti familiari.

La Corte d’Appello di Bucarest ha, invece, esaminato l’eccezione di litispendenza, non muovendo correttamente dalla sua autonoma configurazione nel diritto Eurounitario, ma ritenendo erroneamente che vi fosse irriducibile diversità tra separazione e divorzio, nonostante la contrastante previsione dell’art. 19, prf. 1, del Regolamento n. 2201 del 2003 e, conseguentemente, trascurando di considerare l’incontestata prevenzione del giudizio instaurato in Italia, da reputarsi, per la parte relativa alla responsabilità genitoriale e all’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minore, persino identico nel perseguimento del risultato, da cogliersi nella realizzazione di un regime di affidamento stabile e coerente con l’interesse superiore del minore stesso.

In conclusione, la decisione definitiva romena, della quale si è chiesto il riconoscimento in via incidentale nel corso del giudizio preventivamente instaurato dal giudice italiano, stata emessa da un organo giurisdizionale privo del potere di giudicare su quella controversia, perchè successivamente adito. La violazione riguarda non soltanto l’applicazione di un criterio attributivo della competenza giurisdizionale tra due Stati membri, ma anche – tenuto conto della funzione della litispendenza nel sistema di automatico riconoscimento ed esecuzione delle pronunce giurisdizionali degli Stati membri – l’attuazione di un principio di ordine pubblico processuale Eurounitario, consistente nella legittima circolazione delle decisioni giurisdizionali nell’ambito dell’Unione Europea. Il principio di prevenzione, alla base della regola processuale del rilievo della litispendenza (comprensiva, come sopra osservato, della continenza e della connessione), assume un rilievo preminente nell’ambito del diritto processuale dell’Unione Europea, perchè ha la funzione di evitare iniziative giudiziarie volte soltanto a contrastare l’esito di processi dei quali non si condividono le decisioni di merito già assunte dal giudice competente preventivamente adito, del quale peraltro – come accaduto nel caso di specie si è accettata incontestatamente la giurisdizione.

13.3. – Le conseguenze sul riconoscimento richiesto.

Risulta, pertanto, decisivo stabilire se la manifesta violazione delle regola della litispendenza, posta dall’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, possa costituire motivo ostativo al riconoscimento della decisione sul divorzio e sulla responsabilità genitoriale assunta con la sentenza definitiva della Corte d’Appello di Bucarest, della quale si chiede il riconoscimento, nonchè sull’ulteriore decisione, sempre contenuta in tale sentenza, relativa all’obbligo di concorrere al mantenimento del minore, per il già sottolineato nesso d’inscindibilità di tale obbligo con la domanda principale.

Ove si ritenga che l’art. 19 sia soltanto una norma integrativa del sistema di regole sull’attribuzione della competenza giurisdizionale, la risposta al quesito sopra illustrato dovrebbe essere negativa. Infatti, l’art. 24 del Regolamento n. 2201 del 2003 stabilisce che “non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui all’art. 22, lett. a), e art. 23, lett. a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14”. E una norma analoga è contenuta nell’art. 35, prf. 3, del Regolamento n. 44 del 2001, secondo il quale “Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’art. 34, punto 1”.

Deve, tuttavia, osservarsi, che l’art. 24 rinvia, al fine di escluderne l’applicazione come parametro di ordine pubblico (processuale), soltanto alle norme contenute agli artt. da 3 a 14, riguardanti i criteri positivi di attribuzione della competenza giurisdizionale in ordine alle tipologie di controversie disciplinate dal Regolamento n. 2201 del 2003, senza comprendere nel rinvio il successivo art. 19. Quest’ultima norma è collocata nel Capo Secondo, relativo alla competenza ma in una Sezione diversa, la Terza, denominata “Disposizioni comuni” alle precedenti due Sezioni. Si tratta di un insieme di regole inderogabili volte ad evitare la coesistenza di giudizi paralleli e di decisioni contrastanti in uno spazio comune che deve essere caratterizzato da fiducia e lealtà processuale reciproca tra gli Stati membri, proprio perchè al suo interno è previsto il riconoscimento automatico e la libera circolazione delle decisioni, ivi ovviamente comprese quelle incidenti – come nella specie – sui diritti fondamentali delle persone.

Quesiti oggetto del rinvio pregiudiziale:

14. – Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene indispensabile, ai fini della decisione che questa Corte dovrà assumere, sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, i seguenti quesiti:

a) Se la violazione delle regole sulla litispendenza, contenute nei paragrafi 2 e 3 dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, incida esclusivamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale, con conseguente applicazione dell’art. 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, o, al contrario, possa costituire motivo ostativo al riconoscimento nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata successivamente adita, sotto il profilo dell’ordine pubblico processuale, tenuto conto che l’art. 24 del Regolamento CE n. 2201 del 2003 richiama soltanto le regole determinative della competenza giurisdizionale contenute negli artt. da 3 a 14, e non il successivo art. 19.

b) Se l’interpretazione dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, inteso solo come criterio determinativo della competenza giurisdizionale, contrasti con la nozione Eurounitaria della litispendenza nonchè con la funzione e con la finalità della norma, volta a dettare un insieme di regole inderogabili, di ordine pubblico processuale, a garanzia della creazione di uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale reciproca tra gli Stati membri, all’interno del quale possa operare il riconoscimento automatico e la libera circolazione di decisioni.

PQM

 

Sospende il giudizio sino alla definizione delle predette questioni pregiudiziali ed ordina l’immediata trasmissione della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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