Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15183 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello maria – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27580-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA SS. APOSTOLI 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2013 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLA LUIGI.

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata è stata riformata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano con cui era stata rigettata l’impugnativa proposta da C.L.R. avverso tre avvisi con i quali erano stati accertati, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, maggiori redditi per gli anni 2005, 2007 e 2008;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi;

C.R.L. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omissione totale di motivazione (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si duole che il giudice di appello – nell’affermare che “La particolare natura dell’accertamento sintetico adottato dall’Ufficio, basato su elementi indiziari, consente al contribuente di utilizzare ogni mezzo di prova per dimostrare che il reddito, sinteticamente determinato, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte. Nel presente caso il sig. C. dimostrava che le spese erano state sostenute in misura diversa con l’ausilio di estratti conto bancari e altra documentazione probante con somme riscosse a titolo di rimborsi, risarcimenti patrimoniali, finanziamenti e mediante redditi cospicui per ogni anno accertato” – abbia ritenuto dimostrata, benchè il contribuente non avesse in realtà fornito la controprova legalmente necessaria a vincere la presunzione semplice costruita dall’Ufficio, l’esistenza di un nesso eziologico tra le disponibilità finanziarie alternative e le spese di gestione e per incrementi patrimoniali contestate, senza fornire alcuna indicazione sulla fonte da cui trarre il convincimento circa il positivo assolvimento dello specifico onere probatorio da parte del contribuente medesimo;

con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – lamenta che il predetto giudice – nell’affermare che “La documentazione allegata dimostra con chiarezza che le spese per rimessaggio e posto barca non sono state sostenute per gli anni oggetto di accertamento con conseguenza che la loro mancanza rende vana la presunzione dell’Ufficio fondata sul presupposto di un reddito calcolato con applicazione dei coefficienti della tabella D.M. 10 settembre 1992 in presenza di spese sostenute. E’ da rilevare che il sig. C. non ha mai contestato l’applicabilità dei parametri induttivi previsti dal citato DM, ma contestava, invece, gli errori nell’applicazione degli stessi come ad es. il maxicanone per l’acquisto del natante ove si considera esborso di denaro quello che in effetti è solo una permuta; l’esenzione per quattro anni del pagamento delle spese di rimessaggio e posto barca” – abbia annullato integralmente la rettifica, laddove avrebbe dovuto, semmai, ridurla, espungendo le spese ritenute inesistenti dal complessivo conteggio effettuato dall’Ufficio;

il primo motivo – ammissibile, in quanto nello stesso sono evidenziati specificamente ed in modo intelligibile i due profili oggetto di censura – è fondato (con conseguente assorbimento del secondo), giacchè in sentenza vi è attestazione (tenuto conto del già riportato seguente passo della motivazione: “il sig. C. dimostrava che le spese erano state sostenute in misura diversa con l’ausilio di estratti conto bancari e altra documentazione probante con somme riscosse a titolo di rimborsi, risarcimenti patrimoniali, finanziamenti e mediante redditi cospicui per ogni anno accertato”) della sussistenza del nesso eziologico tra le disponibilità finanziarie alternative e le spese di gestione e per incrementi patrimoniali contestate, difettando, tuttavia, la concreta indicazione della “altra documentazione probante” ed il relativo contenuto, nonchè la necessaria esplicitazione delle varie voci e dei singoli importi riferiti alle diverse disponibilità giacenti sui conti correnti bancari, con conseguente mancata individuazione della effettiva correlazione tra detti importi e l’ammontare delle spese sostenute (avuto riguardo all’insegnamento di cui è espressione Cass. 13/11/2018, n. 29067, secondo cui “In tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere)”;

trattasi, in buona sostanza, di decisione assertiva, da cui non è dato, da un lato, cogliere elementi significativi circa l’affermato assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente, e, dall’altro, più in generale, apprezzare le modalità di formazione del convincimento dell’organo giudicante (cfr., in materia, Cass. 30/05/2019, n. 14762: “In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti”);

in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA