Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15183 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15183 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 20620-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA,
USR ABRUZZO – CONVITTO NAZIONALE GB VICO di
CHIETI, 80185250588, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MISCIA UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
LIBURNI 2, presso lo studio dell’avvocato BIZ RICCARDO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DI TORO giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/07/2014

avverso la sentenza n. 282/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 10/03/2011, depositata il 04/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.
FATTO E DIRITTO

relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Con sentenza depositata il 4.7.11 la Corte d’appello dell’Aquila
rigettava il gravame interposto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) contro la sentenza con cui il
Tribunale di Lanciano aveva accolto la domanda di Umberto Miscia,
dipendente del predetto Ministero e inquadrato a decorrere dal
1°.9.2000 nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore
generale dei servizi generali e amministrativi (DSGA), intesa a vedersi
riconoscere ai fini giuridici ed economici i servizi di ruolo e non di
ruolo prestati anteriormente alla data del nuovo inquadramento in base
a quanto previsto dall’art. 66 co. 6° CCNL comparto scuola.
– Per la cassazione di tale sentenza ricorre il MIUR affidandosi ad un
unico motivo con cui lamenta violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 66 co. 6° CCNL comparto scuola del 4.8.95, degli artt. 34 e 48
CCNL stesso comparto del 26.5.99, 8 e 19 CCNL 15.3.01, nonché 87 e
142 CCNL stesso comparto del 24.7.03.
Resiste con controricorso parte intimata.
Il ricorso è manifestamente fondato alla stregua della consolidata
giurisprudenza di questa S.C. — da cui non vi è ragione di discostarsi secondo la quale “la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001
– relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del
comparto scuola – regola il trattamento economico spettante
dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di
Ric. 2011 n. 20620 sez. ML – ud. 13-05-2014
-2-

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di

”direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima
applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio
1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più
favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio
maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che

contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”
(cfr. Cass. 23.6.2011 n. 13869; Cass. 9.12.2010 nn. 24912, 24913 e
24914; Cass. 2.12.2010 n. 24431; Cass. 1°.3.2010 n. 4885; v. pure Cass.
n. 16213/2011 e n. 20665/2011, nonché Cass. ord. nn. 13354/2012,
13589/2012, 13804/2012, 13805/2012, 13806/2012, 4654/2012,
2128/2012, 14282/2012, 14281/2012, 10777/2012).
Per tali motivi il ricorso va accolto e la sentenza va cassata. Non
occorrendo altri accertamenti di fatto e dovendo la controversia essere
risolta alla stregua dei principi di diritto sopra esposti, deve procedersi
a decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., secondo comma, con
rigetto della domanda originaria.
In ordine al regolamento delle spese dell’intero processo (art. 385
c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l’intero le spese dei giudizi di
merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione al
tempo della relativa definizione e nell’esito dei detti giudizi, e condanna
la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dei gradi di
merito e condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del

Ric. 2011 n. 20620 sez. ML – ud. 13-05-2014
-3-

sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il

presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014

sidente
Curzio

Dr.

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