Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15183 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 01/06/2021), n.15183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10591-2016 proposto da:

D.B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANPIERO PORCARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2016 della COMM.TRIB.REG.FRIULI VENEZIA

GIULIA, depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 03/01/16 dell’11 gennaio 2016, pubblicata il 13 gennaio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pordenone n. 72/2015 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente D.B.S. nei confronti della Agenzia delle entrate avverso l’avviso di liquidazione dell’importo complessivo di Euro 12.654,69 a titolo di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, dovute per effetto della revoca delle agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina, in relazione alla registrazione dell’atto pubblico di acquisto, rogato il 20 febbraio 2009, di un fondo rustico in agro di (OMISSIS); nonchè di rigetto della gradata domanda del contribuente di rimborso del ridetto maggiore importo successivamente versato.

2. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con atto del 28 aprile 2016.

3. – La Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso dell’8 giugno 2016.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata osservando: legittimamente l’Agenzia delle entrate aveva revocato le agevolazioni, fruite dal contribuente all’atto della registrazione del rogito di acquisto sulla base della presentazione del certificato c.d. provvisorio di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 1, (cioè dell’attestazione che erano in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato della sussistenza dei requisiti di cui nell’art. 2, nn. 1, 2 e 3 della legge cit.); infatti l’acquirente aveva omesso di produrre, nel termine perentorio di tre anni, il certificato definitivo, prescritto dal ridetto art. 4, comma 2 non ostante il documento gli fosse stato tempestivamente rilasciato il 3 marzo 2011; nè il contribuente poteva giovarsi delle norme più favorevoli previste dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che circoscrivono la decadenza dei benefici nel solo caso della mancanza dei requisiti pertinenti, senza sanzionare la omessa presentazione del certificato; tale disciplina riguarda esclusivamente gli imprenditori agricoli professionali, mentre il contribuente non possiede tale qualità, nè risulta abbia fatto istanza perchè gli sia riconosciuta; quanto, infine, alla domanda di rimborso formulata ai sensi della L. 6 agosto 1954, cit., art. 5 nella specie la disposizione in parola risulta inapplicabile, in quanto concerne la diversa ipotesi dell’acquirente il quale, all’atto della registrazione, abbia corrisposto i tributi colle tariffe ordinarie; laddove nel caso in esame si tratta della decadenza dal beneficio in cui è incorso il contribuente, che aveva già fruito delle tariffe agevolate.

2. – Il ricorrente sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 – Col primo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 3 e 4; in relazione al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1; e in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4, e art. 10, comma 1.

Il ricorrente, postulando la assimilazione del coltivatore diretto all’imprenditore agricolo, censura la contraria affermazione della Commissione tributaria regionale; argomenta che per effetto della riforma attuata col D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, l’imprenditore agricolo professionale costituisce “l’unica figura cui riferire la normativa di settore”; esso ricorrente è, pertanto, “qualificabile come imprenditore agricolo professionale” sulla base del certificato definitivo; sicchè, ai fini delle agevolazioni, assume esclusivo rilievo il possesso delle “condizioni sostanziali”, là dove la legge prevede “espressamente la gestione interna alla pubblica amministrazione della documentazione rilevante a tal fine”; la mancata presentazione del certificato definitivo alla Agenzia delle entrate è irrilevante, in quanto il documento doveva essere trasmesso di ufficio dalla autorità amministrative certificante alla Agenzia delle entrate come previsto dall’art. 1, comma 5-ter (ultimo periodo), del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in armonia colle disposizioni di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4, e art. 10, comma 1.

2.2 – Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5.

Sulla premessa di non aver prodotto il “certificato definitivo” (tempestivamente rilasciatogli dalla autorità amministrativa), confidando che la stessa lo trasmettesse di ufficio alla Agenzia delle entrate ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 5-ter, il ricorrente sostiene che la previsione della decadenza dalle agevolazioni (ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 2) e la interpretazione “restrittiva” della disposizione sul rimborso, previsto dall’art. 5 della medesima legge, devono considerarsi ormai superate alla luce della evoluzione dell’ordinamento tributario, caratterizzata dalla affermazione dei principi di collaborazione e buona fede tra il fisco e il contribuente, della giusta imposizione e del “flusso informativo interno alla pubblica amministrazione”.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

3.1 – Sono francamente infondate entrambe le tesi sostenute dal ricorrente col primo motivo: a) della assimilazione nella figura dell’imprenditore agricolo professionale, introdotto dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, del coltivatore diretto, con conseguente applicazione, riguardo al secondo, della disposizione dell’art. 1, comma 5-ter, ultimo periodo, del citato D.Lgs., in ordine alla comunicazione di ufficio alla Agenzia delle entrate delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica; b) della esclusione della decadenza dalle agevolazioni nel caso di omessa presentazione alla Agenzia delle entrate (entro termine prescritto dalla legge) del certificato definitivo richiesto dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4.

3.1.1 – La giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata nel senso della distinzione e della attuale coesistenza nell’ordinamento giuridico delle due figure del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo professionale.

Il primo è, a norma della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 2, comma 1, n. 1 la “persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra”.

Mentre il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e succ. mod. art. 1, comma 1, definisce “imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 235 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro” (i requisiti in parola – prosegue la disposizione – “sono ridotti al venticinque per cento (…) per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma”).

Epperò, sulla base del rilievo che le “condizioni che sono soltanto proprie del coltivatore diretto” (e. g. il lavoro manuale, la dimensione del fondo, etc..) sono “incompatibili” colla “figura dell’imprenditore agricolo professionale”, questa Corte suprema di cassazione – in relazione alla estensione, operata dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. cit., delle “agevolazioni fiscali precedentemente stabilite a favore del coltivatore diretto (…) all’imprenditore agricolo professionale” – ha spiegato che “il legislatore (…) ha inteso riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) un’agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, questa soltanto richiamata per dire ch’essa dà luogo alla riduzione d’aliquota ivi prevista, che (tuttavia) ha la funzione (affatto diversa) di promuovere la nuova imprenditoria agricola” incentivando lo “sviluppo della più moderna impresa agricola” (v. per tutte: Sez. 5, Sentenza n. 16071 del 26/06/2013, Rv. 627167 – 01).

3.1.2 – La giurisprudenza di legittimità è, poi, altrettanto consolidata nell’affermare la attuale la vigenza della previsione, contenuta nella L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4, comma 2, della decadenza dalle agevolazioni nel caso della mancata presentazione del “certificato definitivo” da parte dell’interessato, salvo che l’omissione sia incolpevole, siccome “dovuta a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione” (Sez. 5, Sentenza n. 10406 del 12/05/2011, Rv. 617941 – 01; Sez. 6 – 5, Sentenza n. 21980 del 17/10/2014, Rv. 632779 – 01).

Sicchè, risultando nera specie pacificamente esclusa tale ipotesi di salvezza, correttamente la Commissione tributaria regionale, uniformandosi al superiore principio di diritto, ha esattamente applicato la norma in questione della quale il ricorrente denunzia, senza fondamento, la falsa applicazione.

3.2 – Erroneamente il contribuente denunzia, col secondo motivo, la violazione della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5.

La norma non è pertinente al caso di specie.

Il presupposto del diritto al rimborso è costituito (nel concorso della formale dichiarazione – in sede di stipula del rogito di acquisto – di voler conseguire la agevolazione) dal versamento “delle normali imposte di registro e ipotecarie” all’atto della registrazione.

Ma siffatto presupposto è pacificamente escluso nel caso in esame, avendo il contribuente proceduto alla registrazione del contratto colle tariffe agevolate.

3.3 – Consegue. alla stregua dei principi di diritto enunciati – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – il rigetto del ricorso.

3.4 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

3.5 – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principaleh a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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