Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15182 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 22/07/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 22/07/2016), n.15182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 25097/13 proposto da:

Comune di Termoli, in persona del suo Sindaco pro tempore

D.B.B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Trionfale n.

5637, presso lo Studio dell’Avv. Ferdinando D’Amario, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cala dei Longobardi di Rampa Pio & C. S.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 67/03/12 della Commissione Tributaria

Regionale del Molise, depositata il 19 settembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Ferdinando D’Amario, per il ricorrente;

udito l’Avv…., per il controricorrente;

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 67/03/12 depositata il 19 settembre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Molise dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Comune di Termoli avverso la decisione n. 158/03/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso promosso da Cala dei Longobardi di Rampa Pio & C. S.n.c. contro l’avviso di accertamento n. 10161 TARSU 2003 2004 2005 2006, in particolare ritenendo che il gravame fosse stato tardivamente notificato in quanto “la decisione era stata depositata il 19 maggio 2008, sicchè, in difetto di notifica, essa andava impugnata, improrogabilmente entro il 4 luglio 2009 e non il 26 ottobre 2009 come di fatto avvenuto”.

Contro la sentenza della CTR il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimata contribuente non si costituiva.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione di legge ex art. 360, n. 3 per omessa applicazione del D.L. n. 39 del 2009 convertito dalla L. n. 77 del 2009 e della O.P.C.M. n. 3753 in G.U. n. 81 del 7.4.2009”, il Comune deduceva che l’appello avverso la sentenza della CTP era stato invece notificato tempestivamente considerando la sospensione dei termini prevista dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5, comma 3, conv. con mod. in L. 24 giugno 2009, n. 77 in conseguenza del terremoto che aveva colpito tra gli altri Comuni anche quello de L’Aquila nel quale il difensore del Comune di Termoli aveva lo Studio legale.

Il motivo, con il quale più propriamente viene denunciata la violazione di una speciale regola processuale che disciplina i termini d’impugnazione, una violazione che pertanto avrebbe dovuto più esattamente essere censurata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è comunque fondato.

Va premesso che il D.L. n. 39 cit., art. 5, comma 3 aveva tra l’altro stabilito la sospensione dei termini perentori processuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 anche a favore dei “soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni e nei territori” colpiti dal sisma. La disposizione non contempla quindi espressamente gli avvocati, tuttavia la norma deve essere in questo senso interpretata perchè all’evidenza rivolta a consentire anche ai difensori di uscire dalle difficoltà derivate dal terremoto (v. Cons. St. 6 n. 6732 del 2009, che ha letto la regola in identico modo). Cosicchè, atteso che secondo quanto richiesto dal principio di autosufficienza è stata trascritta la dichiarazione del difensore del Comune alla CTR di aver avuto Studio in L’Aquila alla data del 5 aprile 2009, dichiarazione confermata dagli atti di causa che la violazione della legge processuale permette di verificare, l’appello deve essere giudicato tempestivo in quanto la notifica dello stesso era stata eseguita il 26 ottobre 2009 e mentre il termine scadeva il 29 ottobre 2009 appunto a causa della sospensione dei termini di cui al D.L. n. 39 cit., art. 5, comma 3.

2. Alla cassazione della sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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