Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15182 del 20/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15182 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 8184-2014 proposto da:
PANDOLFI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
ENRICO PUPILLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

Data pubblicazione: 20/07/2015

ricorrente contro
PREFETTURA DI ANCONA in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– CatittOrkOtrellte –

»32

h

avverso la sentenza n. 1262/2013 del TRIBUNALE di ANCONA del
10.6.2013, depositata il 04/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO
CORRENTI;

ricorso.

Ric. 2014 n. 08184 ser M2 – ud. 17-02-2015
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Enrico Pupilli che si riporta al

,e

FATTO E DIRITTO
Pandolfi Massimo propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Ancona,
che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che ha
rigettato l’appello alla sentenza del GP che aveva respinto l’opposizione al verbale
elevato per violazione dell’art. 167 cds, richiamando i piincipi in tema di

circostanze impeditive addotte in verbale siano logiche, senza sindacare il modus
operandi degli accertatori.
Il ricorrente denunzia 1) violazione degli arti. 200 e 201 cds per mancata indicazione
dei motivi di contestazione differita. 2) omessa pronunzia in ordine alla omessa
indicazione degli estremi della violazione. 3) omessa pronunzia sulla tardività delle
notifiche; 4) violazione degli artt. 2697 e 2700 cc e 115 cpc, 363 dpr n. 495/92.
Ciò premesso, si osserva:
Sul primo motivo va rilevato quanto segue:
Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove
possibile, costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia
possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata
contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale , con il limite
dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944,
28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.).
L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, poi, ma solo esempli-

ficativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile,
fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi
regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche
che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del
veicolo.

contestazione immediata e la possibilità del giudice di merito di valutare se le

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia
possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale
è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della
circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che
rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso

facto

legittimo il

verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista
alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di
contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del
giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.
Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del
pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni,
va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per
provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.
Nella fattispecie risulta dalla sentenza che la vicenda scaturisce dal controllo dei
formulari di identificazione rifiuti previsti dal d.m. 1.4.1998 n. 145 e che la violazione è
stata accertata a distanza di tempo sulla base del riscontro documentale, circostanza che
giustifica la contestazione successiva ( S.U. n. 6095/2006).
Sul secondo e terzo motivo il ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza,
avrebbe dovuto riportare analiticamente le difese in primo grado ed in appello.
Dal contenuto del ricorso per cassazione, formato dalle premesse e dallo
svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni
altro documento e della stessa sentenza impugnata, deve necessariamente essere
desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia,
dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni

effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una
adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla
pronunzia (“ex plurimis” Cass. 16 settembre 2004 n.18648, 29 luglio 2004 n. 14474,
21 luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc.)
Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante l’assoluta carenza della

riferisce solo del ricorso in appello, neppure dall’esposizione dei motivi risulta
possibile una chiara e completa visione dell’oggetto del giudizio, limitandosi il
ricorso a riportare qualche brano della sentenza impugnata, senza alcuna possibilità
di ricostruire I’ “iter” processuale, le ragioni della decisione e di valutare le censure
mosse.
Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di
legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con
domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate.
Il quarto motivo è generico rispetto all’affermazione della sentenza che
l’accertamento della guardia di finanza è fuori discussione nel riferimento a
documenti sicuramente riguardanti la ditta Pandolfi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 500
oltre spad, dichiarando la sussistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il
versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 17 febbraio 2015.
Il consigliere estensore

ij.Presidente

rd,t,

premessa in fatto relativamente al giudizio di primo grado posto che il ricorrente

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