Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15182 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, (ud. 05/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15182

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21917-2015 proposto da:

Z.D., (OMISSIS), CASA CURA PRIVATA SANTA MARIA MADDALENA

SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro-tempore/Amministratore Delegato Dott. M.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO VENTURI giuste procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.A., P.E., PE.EL., PE.LO.,

considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FLAVIA

TORRESANI unitamente all’avvocato PAOLO DEMATTE’ giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1770/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi 2

motivi del ricorso e rigetto del 3^;

udito l’Avvocato RICCARDO VENTURI anche per delega;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In data (OMISSIS) V.I. morì presso la Casa di Cura Santa Maria Maddalena in (OMISSIS) dopo avervi subito il giorno prima due interventi chirurgici. Ne derivò un processo penale, in cui il Tribunale penale di Rovigo, con sentenza del 4 febbraio 2008, condannò per omicidio colposo l’anestesista Z.D., e condannò altresì in solido il suddetto e la responsabile civile Casa di Cura Santa Maria Maddalena a risarcire i congiunti del deceduto, che si erano costituiti parti civili, rimettendo al giudice civile la liquidazione dei danni e disponendo a loro favore una provvisionale. Lo Z. e la Casa di Cura proposero appello, rigettato dalla Corte d’appello penale di Venezia con sentenza del 7 maggio 2009; quest’ultima fu annullata dalla Corte di Cassazione penale con sentenza del 28 maggio 2000 essendosi estinto per prescrizione il reato, con rinvio per gli effetti civili al giudice competente per valore in grado d’appello; in tale sentenza fu rilevato che non erano fondate le censure sull’esistenza della colpa dell’anestesista, ma era carente la motivazione sul nesso causale tra tale colposa condotta e il decesso di V.I..

Con citazione notificata l’11-20 febbraio 2011 P.E. (vedova di V.I.), V.A. (figlia di V.I.), Pe.El. e Pe.Lo. (nipoti di V.I.) hanno riassunto il giudizio agli effetti civili davanti alla Corte d’appello civile di Venezia, chiedendo la condanna dello Z. e della Casa di Cura Santa Maria Maddalena a risarcire loro il danno; e questi si sono costituiti, resistendo. Disposta c.t.u. medico legale, con sentenza del 17 giugno-10 luglio 2015 la corte territoriale, decidendo quale giudice di rinvio, accertata la responsabilità dello Z., ha condannato in solido il Z. e la Casa di Cura a risarcire i congiunti di V.I. e a rifondere loro le spese processuali.

2. Hanno presentato ricorso Z.D. e la Casa di Cura Santa Maria Maddalena, sulla base di tre motivi, argomentati anche in memoria ex art. 378 c.p.c.; P.E., V.A., Pe.El. e Pe.Lo. si difendono con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1.1 Il primo motivo denuncia vizio motivazionale, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 392 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e dell’art. 622c.p.p.; il secondo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, lamenta “violazione delle norme sulla competenza”. Questi due motivi sono stati illustrati congiuntamente nel ricorso e congiuntamente saranno pertanto vagliati.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello civile di Venezia avrebbe “travalicato l’ambito” di sua competenza quale giudice del rinvio, limitato dalla Suprema Corte penale “all’accertamento dell’esistenza o meno del nesso di causalità” tra l’operato professionale di Z. e il decesso del paziente, applicando così gli art. 622 codice di rito penale e art. 392 codice di rito civile, per cui la competenza ratione materiae del giudice del rinvio è inderogabile. Il rinvio davanti al giudice civile disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. è riconducibile al giudizio di rinvio civile regolato dagli art. 392 c.p.c. e ss., e in esso le parti mantengono la stessa posizione che avevano nel giudizio d’appello, non potendo apportare conclusioni nuove. Si è quindi dinanzi ad un giudizio chiuso, salvo che la necessità di ampliamento, anche istruttorio, derivi dalla sentenza del giudice remittente.

Da questo inquadramento generale dell’istituto del giudizio di rinvio i ricorrenti desumono che la Corte d’appello civile di Venezia avrebbe dovuto pronunciare soltanto sul nesso causale tra la condotta dello Z. e il decesso del V., “e disattendere la richiesta di liquidazione dei danni così come irritualmente formulata” dai congiunti del paziente deceduto, per il divieto della Suprema Corte penale di superare il limite della suddetta questione del nesso. Quindi la corte territoriale avrebbe errato nel condannare al risarcimento dei danni, da essa liquidati, gli attuali ricorrenti.

Viene riportato un passo della sentenza della Corte di Cassazione penale: “oggetto del presente giudizio di rinvio è solo il nesso causale tra la condotta colposa del dott. Z. e la morte del V. sotto il duplice profilo della gravità delle patologie di cui era affetto il V. prima degli interventi…e della verifica “su basi scientifiche, se l’insufficienza respiratoria manifestata dal paziente, al momento in cui avrebbe dovuto essere eseguita l’emogasanalisi, era tale da poter ancora essere sufficientemente contrastata e ridotta con l’intubazione al punto di evitare il decesso del paziente” con elevato grado di credibilità razionale”. Da ciò dovrebbe discendere che il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere trattato e deciso in un separato giudizio, il quale avrebbe dovuto ripartire dal primo grado, “nel rispetto del diritto alla difesa delle parti costituzionalmente garantito”.

La corte territoriale non avrebbe poi tenuto conto del passaggio in giudicato, perchè non impugnato dalle parti civili, del capo della sentenza del Tribunale penale di Rovigo che aveva condannato lo Z. e la Casa di Cura Santa Maria Maddalena a risarcire i danni alle parti civili rimettendo le parti davanti al giudice civile competente per la liquidazione: ad avviso dei ricorrenti, davanti alla Corte d’appello civile di Venezia quale giudice di rinvio le parti civili, divenute attrici in riassunzione, “non potevano comunque formulare domande in precedenza mai formulate, nè offrire prove in precedenza mai dedotte”; e il problema non era, come ritenuto dalla corte territoriale, l’inammissibilità della domanda per giudicato, bensì l’inammissibilità della domanda perchè estranea al giudizio chiuso in forza dell’art. 622 c.p.p. e art. 392 c.p.c. Sostengono i ricorrenti che “ciò è tanto vero che la sentenza impugnata ha vistosamente glissato sulle prove nuove (documentali ed orali) offerte dagli attori, mai ammesse nè citate in motivazione. In tal modo, surrettiziamente, la Corte del merito ha di fatto aperto il giudizio di rinvio, consentendo che le controparti introducessero una domanda di quantificazione del risarcimento”, domanda improponibile, “violando palesemente” il diritto dei ricorrenti “ad un pieno contraddittorio sul punto”.

3.1.2 La gran parte di questo motivo si nutre, in effetti, della motivazione di un risalente arresto di questa Suprema Corte, Cass. sez. 3, 19 gennaio 1996 n. 417 (di recente confermato – ma in modo meramente tralatizio e quindi senza rapportarsi con la sua parte motiva – da Cass. sez. 1, 8 aprile 2015 n. 7004). Tenuto conto dell’elevata coincidenza, allora, tra la suddetta pronuncia e la doglianza dei ricorrenti che è in esame, risulta opportuno trascrivere quella parte della sua motivazione da cui molto trae origine la censura.

Nel caso che era stato trattato, una ricorrente aveva lamentato che il precedente giudizio penale avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente l’an debeatur: in particolare i giudici penali “si erano limitati – nelle fasi di merito – alla condanna generica dell’imputato e dei responsabili civili al risarcimento del danno, demandandone la liquidazione ad un separato giudizio”; e, annullata poi la sentenza penale agli effetti civili, “questi rimanevano i limiti del giudizio di rinvio, che non poteva essere esteso alla liquidazione del danno, al quantum debeatur, privando le parti di un grado di giudizio su di esso”. Questa censura fu ritenuta fondata da questa Suprema Corte per le ragioni seguenti: ” E’ noto che la costituzione di parte civile inserisce nel processo penale una azione civile tendente a conseguire le restituzioni ed il risarcimento del danno (art. 185 c.p.) da parte dell’imputato o dei coimputati e, se citati, dei responsabili civili (artt. 22, 91 e 107 c.p.p. 1930, vigente all’epoca della pronuncia penale di primo grado, e artt. 74 e 83 c.p.p. 1988). Allorchè il danneggiato si sia costituito parte civile, il giudice penale che pronunci sentenza di condanna è tenuto a decidere anche in ordine al diritto alle restituzioni ed al risarcimento, provvedendo alla sua liquidazione (art. 489 c.p.p. 1930 e art. 538 c.p.p. 1988 – “salvo che sia prevista la competenza di altro giudice”), a meno che non siano state acquisite prove sufficienti in proposito, nel qual caso si limiterà a pronunciare condanna generica, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione (rispettivamente artt. 489 e 539 dei due cc.pp.pp.), come avvenuto nel caso di specie in sede penale. Fissati in tal modo i limiti dei giudizi di merito e delle pronunce in sede penale, il motivo in esame pone il problema degli effetti della sentenza di annullamento, ai soli effetti civili, pronunciata dalla 4 sezione penale di questa Corte e dei limiti del giudizio di rinvio.

Con formulazione pressochè analoga, l’art. 541 del cod. abrogato e l’art. 622 dell’attuale, dispongono che la Corte di Cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, “anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”.

I poteri del giudice di rinvio erano delimitati dall’art. 544 c.p.c. 1930, e lo sono ora dall’art. 627 c.p.p., per i quali: a) nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento; b) “il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalle legge”;

b) “il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa”. L’art. 544, comma 5 del codice precedente precisava che “il giudice di rinvio giudica sui punti che furono oggetto dell’annullamento”, ma la precisazione è stata ritenuta superflua, tenuto conto dei limiti propri del giudizio di gravame e della relativa pronuncia. Dalla riduzione delle problematiche da trattarsi in sede di rinvio a quelle di natura meramente civilistica (che, oltre che nel residuo oggetto del contendere, trova conferma nella sede propria in cui si svolge tale giudizio) deriva l’applicabilità anche del principio consacrato nell’art. 394 c.p.c., comma 3, che vieta alle parti di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata (o, secondo la formulazione processualpenalistica, annullata; salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione). Il giudizio di rinvio rimane fissato, quindi, nei limiti delle problematiche discusse e giudicate nel precedente giudizio, che nella specie concernevano esclusivamente l’an debeatur ed i suoi limiti oggettivi.

Ne consegue che allorchè nel giudizio penale di merito il giudice penale si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento, e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto (nei limiti in cui lo possa) di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di Cassazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno. Erroneamente si richiama, da parte dei controricorrenti, la nuova formulazione dell’art. 384 c.p.c., che attribuisce a questa Corte, in sede civile, il potere di decidere la causa nel merito “qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”. La norma rimane del tutto estranea al giudizio di rinvio, della cui legittimità qui si discute, nè consentirebbe, una volta accertata l’illegittima dilatazione di questo alla liquidazione del danno (che non aveva formato oggetto del precedente giudizio), una liquidazione per saltum in questa sede. La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassata senza rinvio, limitatamente al capo relativo alla liquidazione del danno…”.

3.1.3 Non si può non rilevare che gli argomenti che hanno condotto in tale pronuncia alla cassazione senza rinvio della decisione “completa” sulla domanda civile effettuata dal giudice di rinvio cui era stata trasmessa la regiudicanda civile fino ad allora affidata alla cognizione del giudice penale a seguito della costituzione di parte civile sono improntati ad un continuo raffronto con il testo del previgente codice di procedura penale a quell’epoca da pochi anni abrogato, come se il nuovo codice di rito ne fosse sostanzialmente la riproduzione, e senza invece tenere conto delle novità da questo apportate. Il codice di procedura penale del 1988, in effetti, come ora si vedrà fornisce una norma specifica per determinare se e quando si forma o meno durante il percorso del giudizio penale giudicato relativo all’azione esercitata dalla parte civile, come appunto potrebbe addivenire, in astratto, nel caso in cui il giudice penale abbia deciso sulla domanda civile limitatamente all’an debeatur, rimettendo la determinazione del quantum al giudice civile ai sensi dell’art. 539 c.p.p.

La rimessione della domanda civile al giudice civile in quanto già accertata nell’an dal giudice penale e quindi limitatamente alla determinazione del quantum non può prescindere, logicamente, dal fatto che l’accertamento dell’an sia divenuto definitivo. Diversamente, il giudizio civile instaurato ex art. 539 c.p.p. potrebbe diventare retroattivamente non sorretto da alcun interesse, ovvero uno dispendio di attività giurisdizionale assolutamente non accettabile nel vigore dell’attuale art. 111 Cost., all’epoca dell’arresto che si sta considerando non ancora novellato. Infatti, l’an è l’ovvio presupposto del quantum. Se, da un lato, il danneggiato, a seguito di rimessione davanti al giudice civile in forza dell’art. 539 c.p.p., riassume davanti a quest’ultimo per accertare il quantum e, dall’altro, nel frattempo il giudizio penale prosegue perchè la sentenza che agli effetti civili di quantificazione ha deciso ex art. 539 viene impugnata in sede penale su ciò che su tali effetti come presupposto influisce, può ovviamente accadere che l’impugnazione penale porti a un esito idoneo a far “crollare” quel che si è fatto valere davanti al giudice civile. E questo non si presta ad una risoluzione preventiva mediante una soprassessoria ex art. 295 c.p.c., avendo assunto il legislatore del 1988 una impostazione nuova rispetto alla tradizione, cioè orientata ad un incremento dell’autonomia della giurisdizione civile rispetto a quella penale, rimettendo a chi è titolare dell’azione civile la scelta se attivarla nell’ambito del giudizio penale oppure esercitarla in sede civile. Ed è logico ritenere che chi si è costituito parte civile ha optato per la decisione, nella misura più ampia possibile, da parte del giudice penale.

Da tutto questo discende in logica coerenza la norma regolatrice, non considerata dall’arresto del 1996: l’art. 574 c.p.p. che, al comma 4, stabilisce: “L’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato”. La norma è qui pertinente: nel caso di specie, è pacifico che sia lo Z. sia la Casa di Cura Santa Maria Maddalena impugnarono quanto alla loro responsabilità la sentenza penale di primo grado che li aveva condannati; e logicamente dalla decisione penale di quest’ultima è insorta la “dipendenza” della pronuncia di condanna risarcitoria, poichè ne viene a discendere l’accertamento dell’an dei danni risarcibili, non rilevando più che il quantum di questi era stato devoluto dal Tribunale penale al giudice civile, dato che l’an è imprescindibile presupposto del quantum in una domanda risarcitoria. La rimessione al giudice civile ex art. 539 sprigiona effetto, dunque, soltanto se si forma il giudicato sui capi della sentenza penale da cui dipende il quantum della pretesa civile – come accadrebbe, per esempio, se il condannato impugnasse non sulla sua responsabilità penale, bensì esclusivamente su profili attinenti al trattamento sanzionatorio -. Giudicato che, nel caso di specie, si ripete, non si è verificato.

3.1.4. e ciò significa che l’azione dcivile rimane nell’ambito del processo penale nella sua integrità, senza alcuna scissione tra an e quantum. Quanto allora il giudizio penale si coinclude perchè il giudice di legittimità annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile” oppure “accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato” (ricorso in tal caso proposto soltanto, è ovvio, dalla parte civile) – così si esprime il legislatore nell’art. 622 c.p.p. – la rimessione al giudice civile quale giudice di rinvio significa inevitabilmente conferirgli la cognizione di tutto quanto ancora non è stato deciso con pronuncia passata in giudicato a proposito della domanda civile che la parte civile aveva inserito nel giudizio penale. Non sussiste, quindi, una scissione paragonabile a quella dell’ipotesi di rimessione ex art. 539 c.p.p.: quel che residua della regiudicanda come riguardante la domanda civile viene tutto convogliato davanti “al giudice civile competente per valore in grado di appello”. E, anche se il giudizio è di rinvio, il suo contenuto non può essere compresso e/o ridotto dal giudice remittente in contrasto con il dettato normativo. Il giudice remittente indicherà al giudice del rinvio quel che ancora deve essere accertato, ma non potrà vietargli di pervenire alla decisione conclusiva sulla domanda civile, poichè l’art. 622 non gli attribuisce il potere di imporre a chi ha esercitato l’azione civile in sede penale in modo completo – e quindi non chiedendo soltanto una condanna generica – una obbligatoria scissione della decisione sull’an da quella sul quantum, costringendolo ad un processo ulteriore, e quindi a un – incostituzionale, perchè di per sè non necessario incremento del tempo necessario per far valere compiutamente il proprio diritto.

Nè, peraltro, è sostenibile che il danneggiato assuma una nuova posizione o apporti addirittura del novum qualora chieda anche il quantum: a parte, appunto, l’ipotesi in cui si sia costituito parte civile per ottenere solo una condanna generica, esercitando l’azione civile nell’ambito del giudizio penale persegue la completa tutela del suo diritto esattamente come l’avrebbe potuta perseguire in sede civile, con l’unica eccezione – giustificata dalla insufficienza probatoria della fattispecie di cui all’art. 539 c.p.p. (specchio che riflette l’ipotesi dell’art. 278 c.p.c., con la differenza che il giudice penale deferisce ad altro giudice, quello civile, la seconda fase accertatoria), non applicabile nel giudizio di legittimità, dove sussiste una norma specifica, che è appunto l’art. 622 c.p.p. E tantomeno non può sostenersi l’esistenza di una lesione del diritto di difesa della controparte del danneggiato, essendo stata anch’essa parte nel giudizio penale in cui il danneggiato ha – in toto, si ripete, tranne espressa sua limitazione alla condanna generica – esercitato l’azione ed essendo quindi stata ritualmente posta nelle condizioni di difendersi dall’integrale domanda della parte civile.

3.1.5 D’altronde, a ben guardare, la “lettura” che i ricorrenti propongono del giudizio di rinvio sottopone ad una pesante deminutio gli effetti della costituzione di parte civile nel processo penale, che significa esercizio dell’azione civile risarcitoria (e/o restitutoria) in relazione al danno derivato dal reato, ai sensi degli artt. 74 e 75 c.p.p. Si attenua infatti nettamente l’interesse del danneggiato a costituirsi parte civile se, come sostengono i ricorrenti, la domanda risarcitoria deve poi “continuare” in un altro giudizio, e ciò sulla base dell’asserto che altrimenti il diritto alla difesa di controparte non sarebbe costituzionalmente garantito, e dell’asserto ulteriore per cui il giudizio di rinvio degli effetti civili sarebbe talmente “chiuso” che il giudizio civile vi entrerebbe monco, non potendo il giudice del rinvio decidere, appunto, completamente sulla domanda risarcitoria. Al contrario, a ben guardare l’art. 622 c.p.p. dispone una piena translatio del giudizio sulla domanda civile superstite a quello penale operata dal giudice di legittimità penale se – “fermi gli effetti penali della sentenza”, che, nel caso in esame, ha accertato come si è visto l’estinzione per maturata prescrizione del reato questa “annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato”. Tutto quello che, dunque, rimane da decidere in ordine all’azione civile esercitata nell’ambito del processo penale costituisce l’oggetto del giudizio di rinvio, tanto è vero che la remissione è diretta “al giudice civile competente per valore in grado di appello”, in quanto sulla domanda civile, non potendo la costituzione di parte civile essere effettuata dopo il compimento degli adempimenti introduttivi del dibattimento del giudizio penale di primo grado ex art. 79 c.p.p., un giudizio di merito di primo grado è già stato espletato.

Quanto, poi, alla pretesa formazione di giudicato interno nel corso del processo penale per avere il Tribunale penale di Rovigo rimesso al giudice civile di primo grado la liquidazione dei danni senza che ciò fosse impugnato dalle parti civili, si tratta di una netta pretermissione, nella impostazione dei ricorrenti, dell’art. 574 c.p.p., di cui già più sopra si è trattato.

La dirimente chiave normativa dell’art. 574 c.p.p. i ricorrenti hanno tentato di contrastarla anche adducendo proprio che nel caso in esame il Tribunale penale non ha condannato ex art. 538 c.p.p. bensì ex art. 539 c.p.p.: ma l’inconsistenza logica, prima ancora che giuridica, dell’argomento è stata più sopra posta in luce laddove si è constatata la imprescindibilità dell’an cui è avvinta ogni decisione relativa al quantum.

Il primo e il secondo motivo, in conclusione, risultano infondati.

3.3 n terzo motivo denuncia violazione delle “norme relative all’an della prova in materia di danni dal reato” nonchè degli art. 40 c.p. e art. 533 c.p.p.

Il giudice d’appello avrebbe trattato la res litigiosa come un’ordinaria causa civile, intendendo la sentenza di annullamento con rinvio ex art. 622 c.p.p. idonea a convertire la rivalutazione della responsabilità penale “in mera rivisitazione della perizia espletata nel dibattimento penale” di primo grado secondo i principi civili di responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria. La sentenza del giudice remittente aveva rilevato che il giudice d’appello penale non aveva approfondito il nesso causale per verificare, su base scientifica, se l’insufficienza respiratoria del V., da lui manifestata, al momento in cui si sarebbe dovuto eseguire l’emogasanalisi, poteva essere contrastata e ridotta con l’intubazione così da evitare il decesso, con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, valutazione da effettuarsi secondo la regola probatoria evincibile dall’art. 533 c.p.p., per cui la responsabilità può essere affermata solo se provata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Invece la corte territoriale si sarebbe “appiattita sulle conclusioni di stampo civilistico” dei consulenti tecnici da essa stessa nominati, i quali, a pagina 34 della loro relazione, avrebbero concluso che il nesso causale “sussiste con una probabilità definibile di grado elevato”: ma quel che rileverebbe sarebbe come i consulenti tecnici sono giunti a tale risultato. A questo punto il motivo estrapola alcuni passi dell’elaborato sortito della c.t.u. per sostenere che vi sarebbe stato applicato il criterio civilistico della “vicinanza della prova”, e altresì che i consulenti avrebbero svolto un ragionamento falsato da una premessa errata: “hanno candidamente confessato – per un verso – di non essere in grado di individuare la causa della morte del paziente, ma nemmeno – per altro verso – di escludere che questi sia deceduto in conseguenza di una morte improvvisa, di origine cardiaca”; e invece avrebbero dovuto “basarsi non su inammissibili presunzioni, bensì sulle prove e sui dati circostanziali” emersi nel processo penale (documenti, testimonianze, consulenze, perizia), che consentirebbero di affermare che l’estubazione non fu decisa dallo Z., bensì dall’anestesista del secondo intervento chirurgico, tale Po., che il paziente uscì dalla sala operatoria stabilizzato e non manifestò poi difficoltà respiratorie particolari, fu controllato nei parametri e monitorato dallo Z. quale medico di guardia e dall’infermiera di turno, non potendosi in ultima analisi ritenere certo che la sua morte sia stata provocata da insufficienza respiratoria. Pertanto anche nel giudizio di rinvio lo Z. e la Casa di Cura Santa Maria Maddalena avrebbero dovuto essere assolti “non essendo provata la responsabilità di alcuno per il decesso” del V..

Il contenuto del motivo è stato riportato dettagliatamente perchè già ad una prima mera lettura dimostra la sostanza inammissibile che lo affligge: esso infatti consiste in una diretta critica fattuale, imputando alla Corte d’appello di Venezia di avere mal governato il compendio probatorio non attribuendo la giusta incidenza agli elementi già raccolti nel processo penale e “appiattendosi” sugli esiti di una c.t.u. che, a sua volta, viene direttamente censurata. Il motivo è dunque finalizzato ad ottenere una revisione del merito dal giudice di legittimità, oltrepassandone i limiti della cognizione. La sua inammissibilità pertanto deve essere dichiarata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna – in solido, per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis stesso art..

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 11.000, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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