Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15182 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello maria – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1922/2013 R.G. proposto da

Equitalia Sud S.p.A., subentrata ad Equitalia Polis S.p.A., in

persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo

Polisi, con cui elettivamente domicilia in Roma alla via Premuda n.

1/A presso l’avv. Roberto Diddoro;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza,

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è

domiciliata, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

e

B.L., quale procuratrice di D.A.R.,

rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Mutarelli, ed

elettivamente domiciliata in Roma alla via M. Mercati n. 51, presso

l’avv. Nicola Marotta;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 217/50/12 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 28 maggio 2012 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio

2020 dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina;

Fatto

RILEVATO

CHE:

Equitalia Sud S.p.A. ricorre con quattro motivi avverso l’Agenzia delle entrate e B.L., quale procuratrice di D.A.R., per la cassazione della sentenza n. 217/50/12 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 28 maggio 2012 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento per Irpef dell’anno 2003, ha ritenuto inammissibile l’appello, perchè tardivo;

secondo la C.t.r., l’appello risultava spedito per la notifica in data 28/11/2011 con raccomandata accettata dal centro postale di Napoli in pari data, cioè oltre il termine di proposizione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 327 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 38;

il giudice di appello non esaminava i motivi d’impugnazione, ritenendo che “la verifica della tardività dell’impugnazione è assorbente dell’esame di ogni motivo di appello”;

a seguito del ricorso, la contribuente resiste con controricorso mentre l’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

la controricorrente ha anche depositato documentazione notificata a controparti (provvedimento di sgravio in favore di D.G. -dante causa della sig. D.A.R.- conseguente alla sentenza n. 208/08/13 della C.t.r. della Campania; sentenza n. 215/50/12 e sentenza n. 208/08/13, entrambe con attestazione del passaggio in giudicato, l’ultima dichiarativa dell’inammissibilità della revocazione della sentenza n. 215/50/12; sentenza n. 38/51/14 della C.t.r. della Campania, che, in accoglimento della revocazione, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. avverso la sentenza n. 217/50/12, oggetto del presente ricorso);

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

preliminarmente deve rilevarsi che “nel processo tributario l’integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell’impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato nè che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18976 del 16/07/2019);

con il primo motivo di ricorso, l’Equitalia censura la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, commi 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, e art. 51, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

deduce l’Equitalia di aver spedito, per il tramite dell’ufficio postale di Napoli, l’atto di appello, sia alla contribuente, sia all’Agenzia delle entrate, in data 21/11/2011, entro il termine lungo per proporre appello, che scadeva il 23/11/2011;

con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 153 c.p.c., comma 2, e art. 294 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

la ricorrente deduce che la notificazione dell’atto di appello, effettuata in data 21/11/2011 con la spedizione ad uno dei difensori costituiti ( D.S.G.) ed inviato presso il domicilio eletto dalla contribuente, alla via Gramsci n. 21 in Napoli, entro i termini di legge, non aveva raggiunto il suo scopo, in quanto, nonostante l’invio presso il domicilio eletto, la relazione dell’agente postale riportava la dicitura “destinatario sconosciuto”;

pertanto, l’appellante (odierna ricorrente) aveva nuovamente spedito l’atto di appello, in data 30/12/2011, ad entrambi i difensori costituiti presso lo stesso domicilio e tale seconda notifica risultava regolarmente ricevuta;

la ricorrente, quindi, in data 12/1/12 aveva depositato istanza di rimessione in termini, deducendo che la prima notifica dell’atto di appello, tempestivamente effettuata, non era andata a buon fine per cause non imputabili all’appellante, che aveva rapidamente e correttamente riattivato il procedimento di notifica;

i motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati e vanno rigettati;

invero, come rilevato incidentalmente nella sentenza n. 38/51/14 della C.t.r. della Campania, pronunciata all’esito del giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 217/50/12 (oggetto della presente impugnazione), sulla questione controversa si è formato il giudicato esterno, successivo alla proposizione del ricorso in cassazione;

dagli atti depositati dalla controricorrente emerge, infatti, che la sentenza del giudice di primo grado era stata autonomamente impugnata, sia dall’Agenzia delle entrate, sia dall’Equitalia Sud S.p.A.;

l’impugnazione dell’Agenzia si è svolta anche nei confronti della odierna ricorrente, quale parte appellata nel procedimento che si è chiuso con la sentenza n. 215/50/2012, dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per tardività, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso della contribuente nei confronti di tutte le parti di quel giudizio (quindi anche di Equitalia Sud S.p.A.);

con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, la controricorrente chiede la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., primo o, in subordine, comma 3;

la domanda di condanna al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., comma 1, è inammissibile, come chiarito da questa Corte in precedenti pronunce, secondo cui “l’istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta anche nel giudizio di legittimità per il risarcimento dei danni causati dal ricorso per cassazione, purchè essa sia formulata nel controricorso con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l’accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all’esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21805 del 05/12/2012);

anche più di recente si è detto che “l’istanza di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1, può essere proposta anche nel giudizio di legittimità, purchè essa sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardiva la richiesta di condanna avanzata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, per la prima volta con la memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2)” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27715 del 30/10/2018; Cass. n. 29415/2017);

diverso è, invece, l’indennizzo di una somma equitativamente determinata che il giudice, in ogni caso, può attribuire ex art. 96 c.p.c., comma 3;

si tratta, infatti, di un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonchè abbia così appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo (Cass. Civ., 8 febbraio 2017, n. 3311; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726);

la pronuncia di indennizzo, non solo è indipendente dalla domanda di parte (necessaria invece ai fini del risarcimento del danno di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1), bensì è indipendente anche dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell’avversario, essendo collegata ad una iniziativa anche d’ufficio del giudice e rimessa alla sua discrezionalità (Cass. Civ., 8 febbraio 2017, n. 3311; Cass. Civ., 19 aprile 2016, n. 7726; Cass. Civ., 11 febbraio 2014, n. 3003);

“la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonchè interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sè legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede nè la domanda di parte nè la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l’artificiosa evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a “bloccare” le azioni promosse all’estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018);

nel caso di specie non si ravvisano gli estremi dell’abuso, come delineati dai precedenti di legittimità sopra richiamati, poichè il ricorso non si presentava pretestuoso ed il mancato esame è dipeso dal formarsi del giudicato esterno successivamente alla sua proposizione;

pertanto vanno compensate tra le parti costituite le spese del presente giudizio, mentre nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite;

dichiara inammissibile la domanda della controricorrente di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 1, e rigetta la domanda di indennizzo di cui al citato art. 96 c.p.c., comma 3.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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