Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15182 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. II, 11/07/2011, (ud. 03/11/2010, dep. 11/07/2011), n.15182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11822/2005 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA

SERGIO, rappresentato e difeso dagli avvocati MASI Marco, LAZZARINI

MASSIMO;

– ricorrente –

e contro

T.A., C.A.M., M.I., P.

V., C.B., C.M., S.F.,

C.A., S.W.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1302/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per “preliminarmente il

rinnovo della notifica e nel merito l’accoglimento”.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1302 depositata l’8 novembre 2004, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva riconosciuto che F. e S.W. e P.V. avevano acquistato per usucapione da C.P. una porzione di terreno in (OMISSIS) distinto catastalmente al f. 3, part. 238 e 502, ha proposto ricorso P.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il ricorso risulta notificato, oltre che agli appellati F. e S.W. e P.V., anche a B., A., M., C.A.M., M. I., e T.A. in proprio e quali eredi di C.M. T., contumaci nel giudizio di appello;

Che manca agli atti la prova dell’avvenuto decesso di M.T. C. e della mancanza di altri successibili ex lege della stessa;

Che pertanto risulta necessario disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta C.M.T., al fine di acquisire tale dimostrazione.

P.Q.M.

La Corte dispone la integrazione del contraddittorio nei confronti di C.M.T., e, se deceduta, nei confronti di eventuali altri eredi della stessa rispetto a B., A., M., C.A.M., M.I., e T.A., assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per le comunicazioni d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA