Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15182 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15182 Anno 2014
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 17036-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
PIRISI FABRIZIO in qualità di erede di Pirisi Antonio, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 1, presso lo studio
dell’avvocato TROIANI ANTONIO, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente noncbi contro
PIRISI CHIARA, PIRISI FABIO;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- intimati avverso la sentenza n. 130/22/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 9.3.2012, depositata il 29/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CONTI.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
contro la sentenza resa dalla C’TR Lazio n.130/22/12, depositata il 29 maggio
2012, che ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato
l’avviso di liquidazione emesso nei confronti di Pirisi Chiara, Pirisi Fabrizio,
Pirisi Fabio per la ripresa a tassazione della maggiore imposta di registro in
relazione al carattere di lusso dell’immobile oggetto di compravendita.
Secondo la CTR i termini per l’accertamento erano decorsi, non trovando
applicazione la proroga prevista dal comma 1 bis dell’art.11 I.n.289/2002,
riferendosi solo ai contribuenti che si erano avvalsi del condono, circostanza
non applicabile in quanto il contribuente non aveva chiesto la definizione della
lite fiscale. Ciò determinava l’assorbimento delle ulteriori questioni.
L’Agenzia deduce con il primo motivo l’illegittimità della sentenza impugnata
per non avere fatto applicazione della proroga biennale prevista dall’art.11
commi 1 e 1 bis 1.n.289/2002 e con il secondo l’omessa motivazione della
sentenza, posto che la CTR aveva ritenuto assorbiti gli altri motivi confermando
la decisione di primo grado che aveva ritenuto fondato nel merito il ricorso dei
contribuenti.
Pinsi Fabrizio, nel controricorso, ha chiesto il rigetto di entrambe le doglianze.
Non hanno depositato difese scritte Pirisi Chiara e Pirisi Fabio.
Il primo motivo è fondato.
La posizione espressa dalla CTR contrasta, infatti, con il principio secondo il
quale “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della
maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni
e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. 27 dicembre 2002,
n. 289, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia
dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di
cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative
all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto,
nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza
di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua
l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini
per la rettifica e la liquidazione del dovuto” (Cass. sez. trib. n. 12069 del 2010).
Ha quindi errato il giudice di appello nel ritenere decaduta la pretesa
dell’ufficio una volta che l’atto era stato registrato il 15.10.2002 e
l’accertamento in rettifica era stato notificato il 27.3.2007 -\v. atti riprodotti
Ric. 2013 n. 17036 sez. MT – ud. 22-05-2014
-2-

22/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

alle pag.6 e 7 del ricorso-perciò entro il termine di cui all’art.76 dpr n.131/86
divenuto, per effetto della proroga, quinquennale.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e la
cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR,
anche sulle spese del giudizio di legittimità, che dovrà esaminare le questioni
ritenute assorbite per effetto dell’accoglimento dell’eccezione di decadenza
formulata dalle parti contribuenti.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rin ‘a anche per le spese del giudizio di
legittimità ad altra sezione della CTR d 1 Lazio.
Così deciso il 22 maggio 2014 nella amera di consiglio della sesta sezione
civile in Roma.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA