Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15182 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 01/06/2021), n.15182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4203-2018 proposto da:

C.G., CA.GI., elettivamente domiciliati

in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO CAPPELLU;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5788/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. C.G. e Gi. hanno acquistato il 9 agosto 2013 un terreno agricolo beneficiando delle agevolazioni fiscali sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale previste per gli atti traslativi stipulati dagli imprenditori agricoli professionali ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004 e succ. integr. e modif., art. 1.

1.1. L’Agenzia delle entrate, disconoscendo dette agevolazioni, notificava l’avviso di liquidazione ai fini del recupero dell’imposizione ordinaria per decadenza dalle stesse per effetto di un contratto di locazione del 30 marzo 2014 con il quale i contribuenti avevano concesso in locazione una parte del terreno alla Arnone Società Cooperativa Agricola a r.l. da loro partecipata ed amministrata unitamente al padre C.I.E., così interrompendo – prima del quinquennio previsto dalla L. n. 504 del 1954, art. 7 – la coltivazione diretta del fondo.

1.2. Detti contribuenti impugnavano l’atto impositivo di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Caserta che accoglieva il ricorso affermando che la coltivazione diretta da parte dei contribuenti del fondo non si fosse di fatto mai interrotta. L’Ufficio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania la quale, con sentenza n. 5788/7/2017, lo accoglieva ritenendo che nella fattispecie prospettata non si potesse applicare il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 9 relativo ai soci di società di persone, poichè le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e la società cooperativa a r.l. non è una società di persone, bensì di capitale.

1.3. Avverso questa decisione, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

1.4. La controricorrente ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. I contribuenti, con l’unico motivo, denunciano la violazione e falsa applicazione il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto interpretare detta norma in senso estensivo, tenuto conto dell’evoluzione della normativa di favore nei confronti dei soggetti fisici e giuridici che si occupano della coltivazione dei terreni agricoli.

3. Il motivo è infondato.

3.1. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione, motivo per cui non è possibile estenderne l’applicazione a fattispecie non direttamente interessate dalla norma di favore, come correttamente ribadito dalla pronuncia della Commissione regionale la quale riportando il testo del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 9 ha rilevato come detta norma faccia riferimento esclusivamente “ai soci delle società di persone esercenti attività agricole”, così escludendo le società di capitali qual è una società cooperativa a r.l..

3.3. Sulla base di queste considerazioni la sentenza impugnata va confermata.

4. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidate in 5.600 Euro per compensi, oltre ad eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

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